XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4198-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4198;

              rilevato che il disegno di legge risulta privo sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000;

              rilevato, altresì, che il provvedimento produce l'effetto di estendere l'ambito di applicazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150, senza tuttavia novellare la stessa;

              alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, che definisce potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica gli aracnidi "che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica", dovrebbe valutarsi se la disposizione consenta di identificare con precisione le specie che hanno le suddette caratteristiche e che sono quindi soggette alla nuova disciplina; ciò anche in considerazione della rilevanza della violazione dei divieti previsti.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


        Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il disegno di legge C. 4198, di conversione del decreto-legge n. 159 del 2003, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo,

              ritenuto che le disposizioni del decreto-legge appaiono finalizzate alla tutela dell'incolumità e della salute pubblica,
              rilevato pertanto che tali disposizioni incidono, in parte, sulla materia "sicurezza", intesa come comprensiva degli aspetti afferenti alla incolumità dei cittadini, e, in parte, alla materia "ordinamento civile e penale" che l'articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché sulla materia "tutela della salute" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              sia valutata l'opportunità di prevedere la regione territorialmente competente, oltre che il relativo ufficio territoriale del Governo, tra le autorità competenti per quanto attiene agli obblighi di denuncia e alle autorizzazioni conseguenti, qualora si detengano aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;

              sia valutata l'opportunità di prevedere, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla commercializzazione e alla detenzione interna di tali specie animali sul territorio nazionale, che siano fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni regionali di disciplina della circolazione della specie in questione in funzione delle esigenze di una maggiore tutela della salute pubblica.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


        La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

                rilevato che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il decreto-legge in esame prevede la pena detentiva dell'arresto o quella pecuniaria dell'ammenda in caso di detenzione, commercializzazione, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari di aracnidi che possono arrecare con la loro azione diretta, oltre che effetti mortali, anche effetti invalidanti per l'uomo, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo;

            ritenuto che la fattispecie penale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame possa suscitare dubbi interpretativi circa la nozione di effetto invalidante,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente osservazione:

            all'articolo 1, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di specificare il concetto di effetto invalidante, che, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie penale descritta dal comma 2 dell'articolo 1, non sembra essere sufficientemente determinata ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


PARERE FAVOREVOLE



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