XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4102-C
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4102-B, limitatamente
alle parti modificate dal Senato;
rilevato che il provvedimento è già stato esaminato dal
Comitato nella seduta del 2 luglio 2003;
ribadito, come già fatto in tale sede, che dovrebbe
essere valutata l'opportunità di limitare quanto più possibile
la disomogeneità ab origine del contenuto dei
decreti-legge al fine di evitare per l'utente una difficoltà
conoscitiva dei contenuti del provvedimento, difficoltà
ulteriormente aggravata dalla possibilità di ampi interventi
emendativi in sede parlamentare;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 9-bis, che modifica un atto di
natura regolamentare, si sopprima la relativa disposizione, in
conformità a quanto previsto dalla circolare dei Presidenti
della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio
dell'aprile 2001, la quale dispone, al punto 3, lettera
e), che "non si ricorre all'atto legislativo per
apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di
legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un
diverso regime di 'resistenza' ad atti modificativi
successivi";
all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge
di conversione, nella parte in cui modificano i termini per
l'esercizio o l'oggetto delle deleghe contenute nella legge 1^
agosto 2002, n. 166 (commi 2 e 3), nella legge 3 febbraio
2003, n. 14 (comma 4) e nella legge 16 gennaio 2003, n. 3
(comma 5), si sopprimano le relative disposizioni in quanto il
loro inserimento in un disegno di legge di conversione non
corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento
normativo rappresentato da tale tipologia di legge.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 4 e 17-ter, che non intervengono
direttamente sulle disposizioni contenenti i termini da
prorogare limitandosi a richiamarle, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di procedere alla novellazione delle relative
disposizioni;
agli articoli 7, comma 2-bis e 8, comma 16,
lettera a), e comma 22, lettera a), che intervengono
modificando disposizioni vigenti, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di riformulare tali disposizioni in conformità a
quanto previsto al punto 9 della circolare dei Presidenti
della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio
dell'aprile 2001, il quale dispone che l'unità minima di testo
da sostituire con una novella sia il comma (o comunque un
periodo), anche nel caso in cui si modifichi una singola
parola, per consentire una più agevole comprensione della
modifica apportata;
all'articolo 1, comma 6, del disegno di legge di
conversione, che fa salvi gli effetti del decreto legge 21
marzo 2003, n. 45, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
coordinare tale disposizione con l'articolo 8, comma 1, del
decreto legge, nella parte in cui fa riferimento alla
ricognizione delle posizioni conseguenti a disposizioni aventi
forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in
vigore del provvedimento in esame;
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 8, che reca disposizioni sull'UNIRE,
riproducendo il contenuto del disegno di legge A.C. 4040, già
licenziato dalla VI Commissione Finanze in sede referente, che
a sua volta ripropone i contenuti del decreto legge 21 marzo
2003, n. 45, non convertito in legge per decorso del termine,
dovrebbe valutarsi la opportunità di inserire nuovamente in un
decreto legge tali disposizioni, alcune delle quali di non
immediata applicazione.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4102-B, recante
"Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti
ordinamentali", approvato dalla Camera e modificato dal
Senato;
considerato positivamente il contenuto delle ulteriori
proroghe disposte in relazione ad alcuni provvedimenti di
natura infrastrutturale;
rilevato peraltro che talune modifiche introdotte dal
Senato presentano profili problematici in relazione a
questioni di rilievo in materia di infrastrutture e di
edilizia;
osservato che, con una disposizione inserita nel
disegno di legge di conversione, viene prorogato a
ventiquattro mesi, rispetto agli attuali dodici, il termine
per l'emanazione del decreto legislativo previsto
dall'articolo 9 della legge 10 agosto 2002, n. 166, volto ad
agevolare il finanziamento delle società di progetto
concessionarie o contraenti generali da parte delle banche, in
tal modo intervenendo con un provvedimento d'urgenza su una
materia di particolare delicatezza, che avrebbe potuto essere
affrontata con un maggior grado di approfondimento;
preso atto della riduzione degli stanziamenti destinati
alla copertura finanziaria della proroga delle agevolazioni
tributarie per interventi di ristrutturazione edilizia, in
ordine ai quali si auspica una trasformazione in senso
strutturale, secondo gli impegni assunti, in più occasioni,
dallo stesso Governo;
considerato che sono state modificate le disposizioni a
copertura della proroga delle agevolazioni tributarie per gli
investimenti in alcune regioni italiane;
preso atto con rammarico della soppressione
dell'articolo 5-quater, introdotto durante l'esame del
provvedimento alla Camera;
ritenuto infine essenziale che il meccanismo
dell'applicazione di agevolazioni tributarie per gli
investimenti in zone colpite da calamità naturali non
sostituisca, in nessun caso, gli ordinari interventi a
sostegno di tutte le popolazioni danneggiate da eventi
calamitosi, che costituiscono certamente un bacino di
riferimento più ampio delle sole imprese colpite;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, in cui è stata introdotta una
deroga - per i soli edifici scolastici - alla proroga del
termine di entrata in vigore del capo quinto della parte
seconda del testo unico in materia edilizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di porre rimedio ad un
oggettivo elemento di disordine normativo inserito nella
materia, che farebbe sì che una disciplina integralmente
prorogata sarebbe invece applicabile ad una sola fattispecie
di edifici, con inevitabili oneri organizzativi ed economici a
carico dei destinatari della disposizione medesima;
b) in tale contesto, al medesimo articolo 4, si
valuti se la citata deroga debba intendersi riferita ai soli
edifici scolastici di nuova costruzione o, al contrario, debba
considerarsi applicabile a tutti gli edifici esistenti;
c) in relazione alla proroga delle agevolazioni
tributarie per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui
all'articolo 1-bis, valuti altresì la Commissione di
merito se tale disposizione non debba accompagnarsi, per
ragioni di coerenza, anche ad una analoga proroga delle
agevolazioni fiscali in materia di IVA riferite alle medesime
ristrutturazioni edilizie, da ultimo prorogate al 30 settembre
2003 con la legge finanziaria per il 2003;
d) alla luce della modifica degli stanziamenti
destinati alla copertura finanziaria della proroga delle
agevolazioni tributarie per gli investimenti in alcune regioni
italiane, si verifichi la possibilità di ripristinare il testo
dell'articolo relativo alla proroga di tali agevolazioni nella
provincia di Brescia, soppresso nel corso dell'esame al
Senato;
e) valuti infine la Commissione di merito se
sussista l'effettiva opportunità di disporre, con il
provvedimento d'urgenza in esame, la prevista proroga della
delega per la disciplina del finanziamento delle società di
progetto concessionarie o contraenti generali da parte delle
banche.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
PARERE FAVOREVOLE