XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 4086-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4086,
rilevato che il provvedimento in esame risulta
sprovvisto della scheda sull'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,
rilevato altresì che alcune disposizioni del
provvedimento risultano in contrasto con l'articolo 15, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che i
decreti-legge debbano contenere misure di immediata
applicazione (si vedano gli articoli 1, commi 1 e 4,
1-bis, 2, comma 1, capoversi 15-bis e
15-quater),
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debba essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 3, comma 3, nella parte in cui si prevede,
per l'acquisto di porzioni di aree appartenenti al patrimonio
ed al demanio dello Stato, il versamento all'erario della
somma relativa al pagamento dell'area, si riformuli la
disposizione indicando le modalità di pagamento della somma
dovuta da parte dell'acquirente;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, commi 1-bis e 2-quater,
nella parte in cui si introducono modifiche all'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si valuti
l'opportunità di riformulare le disposizioni in esame, ai
sensi del punto 9 della circolare del Presidente del
Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera
dell'aprile 2001, in ordine all'unità minima del testo da
sostituire con una novella;
all'articolo 2, comma 2-bis, nella parte in cui
si prorogano i termini di cui agli articoli 11, comma 2, e 12,
comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, si valuti
l'opportunità di riformulare la disposizione novellando i
sopra indicati articoli 11 e 12 della legge n. 136;
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
si considerino con particolare attenzione le
prescrizioni contenute nell'articolo 15, comma 3, della legge
n. 400 del 23 agosto 1988, che, nell'intento di razionalizzare
l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono
- in ragione delle peculiarità dello strumento - che i
decreti-legge devono contenere misure di immediata
applicazione. La ratio della citata norma, oltre che
ribadire quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione,
induce a escludere che i decreti-legge possano trasformarsi in
"contenitori" di interventi non volti all'adozione di misure
immediate per fronteggiare le circostanze straordinarie di
necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari Costituzionali,
esaminato il disegno di legge C. 4086, approvato dal
Senato, recante disposizioni urgenti per la valorizzazione e
la privatizzazione del patrimonio immobiliare;
ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento
in esame incidono sulla materia "sistema contabile dello
Stato" che l'articolo 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione demanda alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato;
rilevato che all'articolo 1 si prevede l'alienazione,
con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, degli alloggi di cui alla legge 18
agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati
nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non
operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio,
secondo quanto previsto con decreto del Ministero della
difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi
all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in
servizio;
ritenuto che tra gli alloggi richiamati dall'articolo 1
possono esserci degli immobili situati nel territorio della
Regione Sardegna o di altre regioni a Statuto speciale;
ricordato, a tal proposito, che l'articolo 14 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di adozione dello
Statuto speciale della Regione Sardegna, prevede che la
Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e
diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in
quelli demaniali e che i beni e diritti connessi a servizi di
competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato,
finché duri tale condizione;
rilevato altresì che l'articolo 39 del Decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante
norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna,
prevede che restino allo Stato i beni ad esso pervenuti
successivamente all'entrata in vigore della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
rilevato infine che normative simili appaiono contenute
nelle norme di attuazione di altri Statuti di regioni a
Statuto speciale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, sia specificato che le
alienazioni dei beni immobiliari ivi citati devono avvenire
nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi
costituzionali di approvazione di Statuti speciali e nelle
relative norme di attuazione.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La Commissione Difesa,
esaminato il disegno di legge C. 4086, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia
di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico", approvato dal Senato (S. 2248);
considerati gli intenti del provvedimento, che mira a
valorizzare con la massima efficacia il patrimonio immobiliare
pubblico dello Stato - incluso quello in uso al Ministero
della Difesa - al fine di reperire risorse da destinare al
conseguimento degli obiettivi economico-finanziari del
Governo;
valutati - in quanto di propria stretta competenza -
gli effetti e le ricadute di ogni natura del provvedimento
stesso sul personale militare e sull'Amministrazione della
Difesa, con particolare riferimento alla grave situazione
degli alloggi;
considerato che tale provvedimento contraddice le
richieste avanzate dallo stesso Ministro della Difesa, che ha
dichiarato la necessità di incrementare il patrimonio
demaniale di abitazione di almeno 40 mila unità immobiliari,
per poter fronteggiare le nuove esigenze del nostro strumento
militare, avviato entro breve tempo verso una struttura
organica totalmente professionale;
considerate altresì le risultanze delle attività
conoscitive svolte dalla Commissione in materia di alloggi di
servizio per il personale militare;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
introduca la Commissione di merito nel testo del
provvedimento l'impegno a destinare almeno parte delle risorse
generate dalla vendita di immobili della Difesa ad iniziative
orientate alla soluzione dei gravi problemi alloggiativi per
il personale militare;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di
merito l'opportunità che, nella determinazione dei criteri ivi
previsti per l'alienazione dei beni residenziali ubicati
all'interno delle infrastrutture militari, siano salvaguardati
i siti protetti con funzioni operative determinate, nonché gli
alloggi all'interno di infrastrutture destinate a supportare
funzioni operative delle Forze armate, al fine di garantire le
necessarie e imprescindibili esigenze di sicurezza.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici
esaminato il disegno di legge n. 4086, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia
di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico", approvato dal Senato;
pur considerando opportuno che la gestione degli
interventi di riqualificazione sia di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 1, che introduce una modifica
all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, si valuti
l'opportunità di specificare se la realizzazione degli
interventi di trasformazione, valorizzazione,
commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare
debba essere comunque "in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni
esaminato il disegno di legge: "Disposizioni urgenti in
materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico" (C. 4086),
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 1, comma 5-quater,
capoverso "6-bis", del decreto-legge, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni in
materia di diritto di opzione, di diritto di prelazione, di
abbattimento del prezzo e di diritto al rinnovo del contratto
di locazione previste dalla vigente normativa a garanzia dei
conduttori degli immobili dismessi e delle fasce sociali più
deboli trovano applicazione anche nell'ipotesi di dismissioni
di beni immobili di RFI effettuate direttamente.