XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4086-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 4086,

              rilevato che il provvedimento in esame risulta sprovvisto della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

              rilevato altresì che alcune disposizioni del provvedimento risultano in contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione (si vedano gli articoli 1, commi 1 e 4, 1-bis, 2, comma 1, capoversi 15-bis e 15-quater),

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 3, comma 3, nella parte in cui si prevede, per l'acquisto di porzioni di aree appartenenti al patrimonio ed al demanio dello Stato, il versamento all'erario della somma relativa al pagamento dell'area, si riformuli la disposizione indicando le modalità di pagamento della somma dovuta da parte dell'acquirente;

          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, commi 1-bis e 2-quater, nella parte in cui si introducono modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni in esame, ai sensi del punto 9 della circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera dell'aprile 2001, in ordine all'unità minima del testo da sostituire con una novella;

              all'articolo 2, comma 2-bis, nella parte in cui si prorogano i termini di cui agli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione novellando i sopra indicati articoli 11 e 12 della legge n. 136;
          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si considerino con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono - in ragione delle peculiarità dello strumento - che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione. La ratio della citata norma, oltre che ribadire quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione, induce a escludere che i decreti-legge possano trasformarsi in "contenitori" di interventi non volti all'adozione di misure immediate per fronteggiare le circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari Costituzionali,

              esaminato il disegno di legge C. 4086, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per la valorizzazione e la privatizzazione del patrimonio immobiliare;

              ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono sulla materia "sistema contabile dello Stato" che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              rilevato che all'articolo 1 si prevede l'alienazione, con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio;

              ritenuto che tra gli alloggi richiamati dall'articolo 1 possono esserci degli immobili situati nel territorio della Regione Sardegna o di altre regioni a Statuto speciale;

              ricordato, a tal proposito, che l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di adozione dello Statuto speciale della Regione Sardegna, prevede che la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali e che i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione;

              rilevato altresì che l'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, prevede che restino allo Stato i beni ad esso pervenuti successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

              rilevato infine che normative simili appaiono contenute nelle norme di attuazione di altri Statuti di regioni a Statuto speciale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

          all'articolo 1, comma 1, sia specificato che le alienazioni dei beni immobiliari ivi citati devono avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi costituzionali di approvazione di Statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La Commissione Difesa,

              esaminato il disegno di legge C. 4086, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico", approvato dal Senato (S. 2248);
              considerati gli intenti del provvedimento, che mira a valorizzare con la massima efficacia il patrimonio immobiliare pubblico dello Stato - incluso quello in uso al Ministero della Difesa - al fine di reperire risorse da destinare al conseguimento degli obiettivi economico-finanziari del Governo;

              valutati - in quanto di propria stretta competenza - gli effetti e le ricadute di ogni natura del provvedimento stesso sul personale militare e sull'Amministrazione della Difesa, con particolare riferimento alla grave situazione degli alloggi;

              considerato che tale provvedimento contraddice le richieste avanzate dallo stesso Ministro della Difesa, che ha dichiarato la necessità di incrementare il patrimonio demaniale di abitazione di almeno 40 mila unità immobiliari, per poter fronteggiare le nuove esigenze del nostro strumento militare, avviato entro breve tempo verso una struttura organica totalmente professionale;

              considerate altresì le risultanze delle attività conoscitive svolte dalla Commissione in materia di alloggi di servizio per il personale militare;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              introduca la Commissione di merito nel testo del provvedimento l'impegno a destinare almeno parte delle risorse generate dalla vendita di immobili della Difesa ad iniziative orientate alla soluzione dei gravi problemi alloggiativi per il personale militare;

              e con la seguente osservazione:

              all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità che, nella determinazione dei criteri ivi previsti per l'alienazione dei beni residenziali ubicati all'interno delle infrastrutture militari, siano salvaguardati i siti protetti con funzioni operative determinate, nonché gli alloggi all'interno di infrastrutture destinate a supportare funzioni operative delle Forze armate, al fine di garantire le necessarie e imprescindibili esigenze di sicurezza.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici

              esaminato il disegno di legge n. 4086, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico", approvato dal Senato;

              pur considerando opportuno che la gestione degli interventi di riqualificazione sia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              all'articolo 2, comma 1, che introduce una modifica all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, si valuti l'opportunità di specificare se la realizzazione degli interventi di trasformazione, valorizzazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare debba essere comunque "in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni

              esaminato il disegno di legge: "Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" (C. 4086),

          delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              con riferimento all'articolo 1, comma 5-quater, capoverso "6-bis", del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni in materia di diritto di opzione, di diritto di prelazione, di abbattimento del prezzo e di diritto al rinnovo del contratto di locazione previste dalla vigente normativa a garanzia dei conduttori degli immobili dismessi e delle fasce sociali più deboli trovano applicazione anche nell'ipotesi di dismissioni di beni immobili di RFI effettuate direttamente.



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