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1. Per l'assunzione
di mille agenti della Polizia
di Stato, prevista
dall'articolo 80, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002,
n.289, nei limiti di spesa
ivi indicati, si provvede: |
1. Identico: |
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a) per 550
unità, utilizzando la
graduatoria degli idonei del
concorso per allievo agente,
indetto con bando in data 8
novembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n.298 del 20 dicembre
1996; |
a) per 550
unità, utilizzando la
graduatoria degli idonei del
concorso per allievo agente,
indetto con bando in data 8
novembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
, 4^ Serie speciale, n. 101
del 20 dicembre 1996; |
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b) per le
rimanenti 450 unità,
corrispondenti alla riserva
di posti di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001,
n.215, assumendo i primi 450
della graduatoria del
concorso per l'accesso nella
carriera iniziale della
Polizia di Stato, indetto con
bando in data 26 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.126 del 1^
giugno 1999. Conseguentemente
i posti del predetto concorso
disponibili per la Polizia di
Stato sono aumentati da 280 a
730. L'eventuale parte
residua dei 730 posti non
coperta dagli idonei della
Polizia di Stato è destinata
agli idonei non utilmente
collocati nelle graduatorie
di merito del medesimo
concorso relative all'accesso
nelle carriere iniziali delle
Forze armate e delle altre
amministrazioni di cui
all'articolo 18 del predetto
decreto legislativo n.215 del
2001, previa selezione e
secondo le modalità ed i
criteri stabiliti con decreto
del Capo della
polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza,
d'intesa con il Capo di stato
maggiore della difesa. Per i
posti eventualmente ancora
non coperti, si provvede
mediante concorso riservato
esclusivamente ai volontari
in ferma prefissata o in
ferma breve delle Forze
armate, comunque reclutati,
che abbiano concluso il
periodo di ferma da non più
di due anni. |
b) per le
rimanenti 450 unità,
corrispondenti alla riserva
di posti di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001,
n.215, assumendo i primi 450
della graduatoria del
concorso per l'accesso nella
carriera iniziale della
Polizia di Stato, indetto con
bando in data 26 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4^ Serie
speciale, n. 43 del 1^
giugno 1999. Conseguentemente
i posti del predetto concorso
disponibili per la Polizia di
Stato sono aumentati da 280 a
730. L'eventuale parte
residua dei 730 posti non
coperta dagli idonei della
Polizia di Stato è destinata
agli idonei non utilmente
collocati nelle graduatorie
di merito del medesimo
concorso relative all'accesso
nelle carriere iniziali delle
Forze armate e delle altre
amministrazioni di cui
all'articolo 18 del predetto
decreto legislativo n.215 del
2001, previa selezione e
secondo le modalità ed i
criteri stabiliti con decreto
del Capo della
polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza,
d'intesa con il Capo di stato
maggiore della difesa. Per i
posti eventualmente ancora
non coperti, si provvede
mediante concorso riservato
esclusivamente ai volontari
in ferma prefissata o in
ferma breve delle Forze
armate, comunque reclutati,
che abbiano concluso il
periodo di ferma da non più
di due anni. |
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2. Nei limiti delle
autorizzazioni ad assumere e
della relativa spesa
definite, per la Polizia di
Stato, dal decreto del
Presidente della Repubblica
31 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n.198 del 27 agosto 2003,
ai sensi dell'articolo 34,
commi 5 e 6, della legge 27
dicembre 2002, n.289,
l'Amministrazione della
pubblica sicurezza può
riammettere in servizio, in
deroga a quanto previsto
dall'articolo 132, quarto
comma, del decreto del
Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n.3, il
personale già appartenente ai
ruoli del personale dirigente
e direttivo della Polizia di
Stato, trasferito, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3,
della legge 31 marzo 2000,
n.78, ad altre
amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165. |
2. Nei limiti delle
autorizzazioni ad assumere e
della relativa spesa
definite, per la Polizia di
Stato, dal decreto del
Presidente della Repubblica
31 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n.198 del 27 agosto 2003,
ai sensi dell'articolo 34,
commi 5 e 6, della legge 27
dicembre 2002, n.289,
l'Amministrazione della
pubblica sicurezza può
riammettere in servizio, in
deroga a quanto previsto
dall'articolo 132, quarto
comma, del testo unico
delle disposizioni
concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n.3, il
personale già appartenente ai
ruoli del personale dirigente
e direttivo della Polizia di
Stato, trasferito, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3,
della legge 31 marzo 2000,
n.78, ad altre
amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165. |
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(Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1. All' articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: "incarichi istituzionali di governo" sono inserite le seguenti: "nazionali e dell'Unione europea nonché ad altre personalità, da individuare con decreto del Ministro dell'interno". |
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1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. E' garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. 2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni. |
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