XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4345-A




Decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre
2003.


Proroga del periodo di sperimentazione
della disciplina del prezzo dei libri


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Vista la proposta del Comitato sulla disciplina del prezzo dei libri, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2001, formulata nella riunione del 25 settembre 2003;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, al fine di consentire l'acquisizione di più precisi elementi di valutazione in materia, nonché di evitare turbative al mercato anche in vista di una riforma organica della normativa sul libro;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;


emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
Identico.
Articolo 1-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei ministri".

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 2 ottobre 2003.


CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.


Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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