XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4490
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative).
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno
finanziario 2004, relative a imposte, tasse, contributi di
ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e
versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti,
regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato
di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2004 è confermata la
competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli
stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese
già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le
competenze relative all'attività di controllo della predetta
gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione
delle varie Amministrazioni statali i fondi da ripartire
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2004. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad
apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende
autonome
le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente
comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in
Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di
quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000
milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni
assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno
finanziario 2004, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per
le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000
milioni di euro per le garanzie di durata superiore a
ventiquattro mesi.
5. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario
2004, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre
unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2004 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
della unità previsionale di base "Interessi sui titoli del
debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del
centro di responsabilità "Tesoro" del medesimo stato di
previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di
ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e
9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e
"Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la
riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto
capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti, rispettivamente, in 1.754 milioni di euro,
1.400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di
euro, 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12,
commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle
unità previsionali di base di pertinenza dei centri di
responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese
descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà
prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli
scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Accisa e imposta
erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti
dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di
previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per
contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione
del regime delle "risorse proprie" (decisione 70/244/CECA,
CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per
importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito
dell'unità previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2004, sul conto di tesoreria denominato:
"Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei
mesi di novembre e dicembre 2003 sono riferiti alla competenza
dell'anno 2004 ai fini della correlativa spesa da imputare
nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata
"Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità
"Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e
di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004,
relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al
termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire
per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari
meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in
enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di
personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione
dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale,
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo
attuazione ordinamento regioni a statuto speciale"
(interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del
comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interventi
diversi" (interventi); Fondo da ripartire per le aree
sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base
"Aree sottoutilizzate" e Fondo destinato al finanziamento
della ricerca scientifica, eccetera, iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di base "Fondo per agevolare
l'innovazione tecnologica" (investimenti); Fondo da ripartire
per la costituzione di unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di
base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli
investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra
le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto
dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
dell'unità previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 è
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di
parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unità previsionale di base "Interventi
diversi" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata per
essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto
fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge
n.157 del 1992.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
assegnazione all'unità previsionale di base "Acquedotti e
fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il
fondo di cui all'articolo 18, comma 3,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è,
altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo
articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unità previsionale di base "Ammortamento
titoli di Stato" di pertinenza del centro di responsabilità
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la
mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Fondo
sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2004 delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni
interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello
specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra
le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai
minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli
investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983,
n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Progetti
immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilità "Politiche
di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni
interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base
"Calamità naturali e danni bellici" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità "Politiche di sviluppo
e di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni
di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito della unità previsionale di base "Prelevamenti da
conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e
concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilità
"Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato
di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere
correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Presidenza del
Consiglio dei ministri - Editoria" (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base
"Presidenza del Consiglio dei ministri" (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione
europea alle attività poste in essere dalla Commissione
nazionale per la
parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con
l'Unione europea.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento
delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni
politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per
l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di
base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del
centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato",
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004 alle competenti unità
previsionali di base degli stati di previsione del medesimo
Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della
giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a
competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro
straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a
missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze
di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a
rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese
di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di
carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre
esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette
consultazioni elettorali.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di
bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n.
482.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per
l'anno 2004 alle unità previsionali di base del titolo III
(Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per
competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale
di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività"
di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di
rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a
totale o parziale carico dello Stato.
26. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959,
n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo
della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima
nomina, per l'anno finanziario 2004, è stabilito in 150.
27. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le
spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario
2004, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui
all'articolo 9, comma 4, della legge 1^ dicembre 1986, n. 831,
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Spese
generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo
stato di previsione.
28. Per l'anno 2004 l'Amministrazione dei Monopoli di
Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate
nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge
6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in
conformità degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni
di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004 occorrenti per
l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione
all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a riassegnare, con
propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini
della relativa restituzione alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità
previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e
l'unità previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le
variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire,
alla pertinente unità previsionale di base dello stato di
previsione del predetto Ministero, i fondi per il
funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo
integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in
attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di
base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte
nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43
"Contratti di programma" di pertinenza del centro di
responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ai fini
dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri
di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di programma
stipulati con le amministrazioni
pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di
specifiche disposizioni legislative.
34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31
dicembre 2003, relative alle unità previsionali di base di
pertinenza del centro di responsabilità "Servizi tecnici
nazionali" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, sono mantenute
nel conto dei residui per essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle
pertinenti unità previsionali di base degli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per la
riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione
della gestione di competenza.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle
attività produttive e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno
finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione
alle unità previsionali di base "Restituzione di
finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni e riscossione di
crediti" di pertinenza del centro di responsabilità "Imprese"
dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente
iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo
investimenti - incentivi alle imprese" (Investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità "Imprese" dello stato
di previsione del Ministero delle attività produttive, in
connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo
rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo
1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di
previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno
finanziario 2004.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello
stato di previsione del Ministero delle attività produttive
per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata
in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della
legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello
stato di previsione del Ministero delle attività produttive
per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3,
della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9,
comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni
legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre
1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513,
recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle
aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di
provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del
Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato
articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario
2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio
occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario
2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per
l'anno finanziario 2004, sono stabilite in conformità degli
stati di previsione annessi a quello del Ministero della
giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle
assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della
unità previsionale di base "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi
notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base,
nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di
base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono
comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli
Archivi stessi
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle
somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza
e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive
del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei
detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di
base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto
detenuti" (interventi) e "Funzionamento", di pertinenza del
centro di responsabilità "Amministrazione penitenziaria", e
"Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità
"Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero
della giustizia per l'anno finanziario 2004.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno
finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il
bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno
finanziario 2004, annesso allo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in
applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25
luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
degli
affari esteri per l'anno finanziario 2004 per essere
utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state
versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del
bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per
anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché
di organismi internazionali o della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto
bilancio per l'anno finanziario 2004.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad
effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e
delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile
pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta
Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6
febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo
controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio
dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero medesimo per l'anno finanziario 2004, per
l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e
acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a
sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di
scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili,
suppellettili e macchine d'ufficio, nonché alla sicurezza ed
all'acquisto dei mezzi di trasporto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri,
variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i
capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 -
Funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri,
relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo
sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge
finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e disposizioni
relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, per l'anno finanziario 2004, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi
iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base "Fondi
da ripartire per oneri di personale", "Fondi da ripartire per
l'operatività scolastica", e "Scuole non statali", di
pertinenza del centro di responsabilità "Servizio affari
economico finanziari" dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio
nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2004, è
comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri
destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già
approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella
misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di
biologia cellulare per attività internazionale afferente
all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione,
all'unità previsionale di base "Ricerca scientifica" di
pertinenza del centro di responsabilità "Programmazione,
coordinamento e affari economici" dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le
attività produttive.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2004,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e
concorsi vari" (Entrate extratributarie) di pertinenza del
centro di responsabilità "Vigili del fuoco, soccorso pubblico
e difesa civile" dello stato di previsione dell'entrata per
l'anno 2004 sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, per le spese relative
all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla
costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture
sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
alle unità previsionali di base "Spese generali di
funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
"Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario 2004.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza
del centro di responsabilità "Pubblica sicurezza" per le quali
possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti
dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12
dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di
base "Spese generali di funzionamento".
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione,
secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di
culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative
all'anno finanziario 2004, in conformità degli stati di
previsione annessi a quello del Ministero dell'interno
(Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468, sono
considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del
Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1,
annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di
competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno
finanziario 2004, conseguenti alle somme prelevate dal conto
corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto
Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione
degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, per l'anno finanziario 2004, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per
l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di
competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive
modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,
concernente la disciplina dell'utenza del servizio di
informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei
trasporti terrestri.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza
media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari
di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50
ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b)
dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi
presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali M.M., per
l'anno 2004, è fissato in 229 unità.
5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il
Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per
le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i
prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20
e 44 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di
base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilità "Capitanerie di porto"
del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi
di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al
regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi
provenienza possono essere versati in conto corrente postale
dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore
presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto
compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro
di responsabilità "Capitanerie di porto" in relazione alla
legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed
esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per
attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti
per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle
caserme, di cui all'unità previsionale di base "Mezzi
operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilità "Capitanerie di porto", dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le
disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e
nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità
generale dello Stato.
8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su
altre unità previsionali di base delle amministrazioni
interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo
per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità "Opere pubbliche ed edilizia" dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno
finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2004,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto
specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e
nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 8 gennaio 1952, n. 15, è fissato in termini di forza
media, nell'anno 2004, come segue:
a) Esercito n. 12.183;
b) Marina n. 3.000;
c) Aeronautica n. 2.267.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da
mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai
sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito
come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere
a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 519;
2) Marina n. 470;
3) Aeronautica n. 340;
4) Carabinieri n. 504;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di
cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 210;
3) Aeronautica n. 132;
c) ufficiali ausiliari delle forze di
completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 74;
2) Aeronautica n. 10.
4. La consistenza organica degli allievi ufficiali
dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo
6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298, è fissata, per l'anno 2004, in n. 102 unità.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9,
ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata,
per l'anno 2004, in n. 1.418 unità.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo
degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma
del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1^
luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della
legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2004, in
n. 1.080 unità.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27,
ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive
modificazioni, è fissata, per l'anno 2004, in n. 626 unità.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come
carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani
chiamati alle armi è fissato, per l'anno 2004, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 9.340 unità.
9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base
"Accordi e organismi internazionali" (interventi),
specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali
NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), dello
stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano,
per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel
secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo
61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sulla contabilità generale dello
Stato.
10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO,
sostenute a carico
delle unità previsionali di base "Accordi e organismi
internazionali" (interventi), dello stato di previsione del
Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di
esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza
delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione
dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano
le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 496.
11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di
previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese
per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004,
i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli
20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22
dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di
base "Spese generali di funzionamento di bilancio e affari
finanziari" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilità "Bilancio e affari finanziari" e nell'unità
previsionale di base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
"Arma dei Carabinieri".
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per
l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali
e delle amministrazioni interessate in termini di residui,
competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e
riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio
1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo
sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto
capitale dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della
ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui
al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2004 il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
al trasferimento alle competenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interventi
diversi" - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24,
comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per
residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base
"Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza
del centro di responsabilità "Dipartimento
della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi"
dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre
1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18
maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive
modificazioni, recanti norme per l'orientamento e la
modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali, è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte
nell'ambito dell'unità previsionale di base "Economia montana
e forestale" di pertinenza del centro di responsabilità "Corpo
forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
8. Per l'anno 2004, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base
afferenti il centro di responsabilità "Corpo forestale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, delle somme versate in entrata
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo
di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli
effettuati ai sensi del regolamento CEE n. 1663/95 della
Commissione, del 7 luglio 1995.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero per i
beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2004, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
14).
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e
disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
15).
2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base
"Programma anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità "Prevenzione e comunicazione" dello stato di
previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno
finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello
Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla
pertinente unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario
2004 delle somme versate in entrata dalle Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il
funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute, per
l'anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle
attività di ricerca o sperimentazione, delle unità
previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e
investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
"Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della
salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a riassegnare per l'anno finanziario 2004, con propri decreti,
le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della salute per
le attività di controllo, di programmazione, di informazione e
di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto
superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché per le finalità
di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute per
l'anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle
attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di
tessuti, dell'unità previsionale di base "Prelievi e trapianti
di organi e tessuti" di pertinenza del centro di
responsabilità "Innovazione" dello stato di previsione del
Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla
legge 1^ aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.
7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri della salute, dell'interno e della difesa è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il "Fondo
da ripartire per la realizzazione di una campagna di
monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani
impegnati nell'area Bosnia-Herzegovina e Kosovo, nonché per il
controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta
area" dell'unità previsionale di base "Missioni
internazionali di pace" di pertinenza del centro di
responsabilità "Innovazione" dello stato di previsione del
Ministero della salute per l'anno finanziario 2004.
Art. 16.
(Totale generale della spesa).
1. E' approvato, in euro 653.436.665.683 in termini di
competenza ed in euro 673.595.043.779 in termini di cassa, il
totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario
2004.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo).
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,
il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 2004, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse).
1. Per l'anno finanziario 2004, le spese considerate
nelle unità previsionali di base dei singoli stati di
previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per
competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A
allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2004, le spese delle unità
previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di
previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute
nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5
agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B
allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e
di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli nell'ambito
delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti
capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di
nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte
dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di
Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo
forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in
natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per
i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della
Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono
determinate, per l'anno finanziario 2004, in conformità delle
tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999,
n. 266.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a trasferire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, dall'unità previsionale di base "Fondo per
i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità "Politiche di sviluppo
e di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004,
alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri
interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e
di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti
per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze
per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, e successive modificazioni,
concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale
ed orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio in termini di competenza, residui e cassa in
relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie
per settori e strumenti d'intervento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in
termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le
disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a
favore di apposite unità previsionali di base destinate
all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione
europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della
Rete unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche
in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche -
compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni - il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di
responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la
soppressione di unità previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione
della spesa che nell'esercizio 2003 ed in quello in corso
siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di
cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti,
possono essere effettuate variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità
previsionali di base del medesimo centro di responsabilità
amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di
spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con
legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di
funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e
per quelli strettamente connessi con la operatività delle
amministrazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le
competenti unità previsionali di base e centri di
responsabilità amministrativa delle amministrazioni
interessate per le spese concernenti la gestione e il
funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla
costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione
delle somme allo scopo versate in entrata dalle
amministrazioni interessate.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo
40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni, per quanto concerne il
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale
interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio
2004, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del
personale
civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per
la corresponsione del trattamento economico accessorio del
personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura
dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per
essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni
statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione
europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a
carico delle pertinenti unità previsionali di base dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio
immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali
"funzionamento", per le spese relative al fitto di locali dei
pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni
medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la
locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero,
di competenza del Ministero degli affari esteri, anche
attraverso la locazione finanziaria, le variazioni
compensative sono operate con le predette modalità tra le
pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero
degli affari esteri.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di
bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti
unità previsionali di base anche di nuova istituzione degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive
modificazioni, concernente disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di
bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, provvede alla verifica
delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la
congruenza con il trattamento economico accessorio erogato
alla dirigenza in base ai contratti individuali.
20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri
sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del
21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di
personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra
le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni
interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del
trattamento economico al personale comandato a carico
dell'amministrazione di destinazione.
21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni,
concernente il Fondo investimenti, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti
da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla
Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la
ripartizione tra i centri di responsabilità e unità
previsionali di base degli stati di previsione interessati,
delle dotazioni dei Fondi medesimi secondo la destinazione
individuata dal Ministro competente.
22. Per l'anno finanziario 2004, al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche
mediante una maggiore flessibilità del bilancio in connessione
con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra
l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137,
e successive modificazioni, con decreti del Ministro
competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del
rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle
Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti,
possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli
delle unità previsionali del medesimo stato di previsione
della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di
natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge.
23. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le
imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
24. Per l'anno finanziario 2004, le unità previsionali di
base e le funzioni obiettivo sono individuate,
rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente
legge.
Art. 19.
(Bilancio pluriennale).
1. E' approvato ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato
e delle aziende autonome per il triennio 2004-2006, nelle
risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente
legge.
Tabella A
Unità previsionali di base del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno 2004 per le quali il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare
variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze:
Tesoro: 3.1.7.3 "Interessi sui titoli del debito
pubblico" (cap.2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 "Interessi
sui mutui crediop e BEI" (cap.2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5
"Oneri accessori" (cap.2247); 3.1.7.6 "Altri interessi su
mutui" (cap.2256 e 2263);
Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 "Fondo sanitario
nazionale" (cap.2700); 4.1.2.7 "Ripiano deficit spesa
sanitaria" (cap.2746); 4.1.2.8 "Risorse proprie Unione
europea" (cap.2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 "Interessi sul
risparmio postale ed altri conti di tesoreria" (cap.3100);
Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di
imposte" (cap.3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora"
(cap.4015);
Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di
imposte" (cap.3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di mora"
(cap.4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi:
3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.7200 e 7201); 3.2.3.2
"Attrezzature e impianti" (cap. 7211 e 7212);
Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 "Edilizia di
servizio" (cap.7300 e 7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti"
(cap.7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di
servizio" (cap.7400 e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti"
(cap.7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera
del Ministro: 1.1.1.0 "Funzionamento" (cap.1041); Segreteria
generale: 2.1.1.0 "Funzionamento" (cap.1121); Cerimoniale
diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento"
(cap.1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici
all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento" (cap.1201); Personale:
5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.1241); Affari amministrativi,
bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.1301);
Stampa e informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento" (cap.1632);
Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 "Uffici centrali"
(cap.1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0
"Funzionamento"
(cap.2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1
"Uffici centrali" (cap.2401); Italiani all'estero e politiche
migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento" (cap.3001); Affari
politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0
"Funzionamento" (cap.3301); Cooperazione economica e
finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento"
(cap.3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 "Funzionamento"
(cap.3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento"
(cap.4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 "Funzionamento"
(cap.4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente:
17.1.1.0 "Funzionamento" (cap.4201); Paesi dell'Africa Sub
Sahariana: 18.1.1.0 "Funzionamento" (cap.4301); Paesi
dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0
"Funzionamento" (cap.4501);
Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2
"Uffici all'estero" (cap. 1501 e 1503); Promozione e
cooperazione culturale: 10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e
culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503).
Tabella B
Unità previsionali di base per le quali si applicano
le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma
dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze:
Tesoro: 3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo
sviluppo" (cap.7415).
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio:
Difesa del suolo: 4.2.1.3 "Calamità naturali e danni
bellici" (cap.7941).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti:
Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici:
5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.8054 e 8055);
Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3
"Opere marittime e portuali" (cap. 7841);
Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 "Edilizia di
servizio" (cap.7341);
Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 "Calamità naturali
e danni bellici" (cap.7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate:
12.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap.7200);
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera
del Ministro: 1.2.3.1 "Fondo unico da ripartire - investimenti
università e ricerca" (cap.7000).
Gli allegati 1 e 2 nonché le tabelle relative ai
singoli stati di previsione sono stati approvati nel testo del
Governo (si veda il presente stampato, pagine da XLIII a
CXXXVIII, e pagine 1 e seguenti), con le modificazioni
risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato
4490-bis) e dalla Seconda Nota di variazioni (si veda lo
stampato 4490-ter).