XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4489
DISEGNO DI LEGGE
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali).
1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in
54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro
per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta
fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di
euro per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo
netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed
in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro
per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005
e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in
38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di
euro ed in 310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2
si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori
entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo
netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
Art. 2.
(Disposizioni fiscali per il settore agricolo).
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole
da: "per i quattro periodi successivi" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "per i cinque periodi
d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura
dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1^
gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per
cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n.313, concernente il regime speciale per gli
imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n.289, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni
dal 1998 al 2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal
1998 al 2004";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere
dal 1^ gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal 1^ gennaio 2005".
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della
legge 30 dicembre 1991, n.413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003
dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n.448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità
di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001,
n.454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali.
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
"c) le attività di cui al terzo comma
dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul
terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e
tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali";
b) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
"Art. 78-bis. - (Altre attività agricole). - 1. Per
le attività dirette alla produzione
di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo
29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte
eccedente concorre a formare il reddito di impresa
nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla
superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione
alla superficie eccedente.
2. Per le attività dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito è determinato
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali
attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi
di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il
reddito è determinato applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività
del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a), b) e d), nonché alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso
l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel
modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal
regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di
imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n.442, e successive
modificazioni";
c) all'articolo 85, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-ˆâ1bis. In deroga alla disposizione di cui al
comma 2, per le operazioni di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere
dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29,
eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del
predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le
disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio
della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003,
n.80".
7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni,
è inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Attività agricole connesse).-
1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed
alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo
2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è
determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni
imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a
titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli
acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della
disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la
revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si
esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante
norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n.442, e successive modificazioni".
8. Nella tabella A, parte terza, allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le
parole: "imprese estrattive" è inserita la seguente:
",agricole".
9. All'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.601, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le
seguenti: "conservazione, valorizzazione,";
2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera
c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.597," sono soppresse;
3) dopo la parola: "conferiti" è inserita la
seguente:
"prevalentemente";
4) le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro
terreni" sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato.
10. All'onere derivante dal comma 9, stabilito in 16,9
milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 18 maggio 2001, n.228.
Art. 3.
(Addizionale comunale sui diritti
d'imbarco).
1. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili.
L'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato e euro
0,01 per ciascun chilogrammo di merce imbarcata. L'addizionale
è versata in un apposito fondo unico istituito presso il
Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti
criteri:
a) il 20 per cento del fondo (deposito di
riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i comuni
di sedime aeroportuale e con lo stesso confinanti;
b) la restante parte è ripartita, con riferimento
al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti
criteri:
1) 40 per cento del totale in favore dei comuni nel
cui territorio è ubicata l'aerostazione passeggeri, cargo o
charter, in parti uguali;
2) 40 per cento del totale a favore dei comuni di
sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle
seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio
comunale inglobata nel recinto
aeroportuale (sul totale del sedime); percentuale della
superficie totale del comune nel limite massimo di 100
chilometri quadrati; percentuale del numero totale degli
abitanti del comune considerando comunque la popolazione fino
ad un massimo di 100.000 abitanti.
Art. 4.
(Determinazione dell'accisa sull'alcole
etilico).
1. A parziale copertura degli oneri recati dal comma 2,
terzo periodo, dell'articolo 15, a decorrere dal 1^ gennaio
2004 l'aliquota di accisa sull'alcole etilico, di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive
modificazioni, è determinata in euro 774,44 per ettolitro
anidro.
Art. 5.
(Altre misure).
1. Alla legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole:
"l'anno 2003", sono inserite le seguenti: "e per l'anno
2004";
b) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31
dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2004";
c) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31
dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2004";
d) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31
dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2004".
2. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze
del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 111 del 15
maggio 1998, le parole: "10" sono sostituite dalle seguenti:
"30 per cento". La presente disposizione si applica anche ai
successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare
per analoga esigenza.
3. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, ivi
compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete, per
le spese sostenute nell'anno 2004, per una quota pari al 41
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si
applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e
successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data
facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino
all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree
pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per
cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
4. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n.448, le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre
2004" e: "30 giugno 2005" e le parole: "aliquota del 36 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per
cento".
5. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000
dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488,
è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "è stabilita sino al 31 dicembre 2004".
6. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in
materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito
dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n.289.
7. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della
legge 1^ agosto 2002, n.166, è prorogato al 31 dicembre 2004.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si
provvede nel limite massimo
di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
8. Le disposizioni in tema di Alta Commissione di studio,
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge
27 dicembre 2002, n.289, valgono fino alla data di
presentazione da parte dell'Alta Commissione stessa, al
Governo, della relazione ivi prevista, e comunque per tutto
l'anno 2004.
9. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4
maggio 2001, n.207, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
10. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n.342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999"
sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre
2003". L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni
di cui al presente comma deve essere versata in tre rate
annuali, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti
importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per
cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve
essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al
corrispondente periodo di imposta.
11. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20
della legge 21 novembre 2000, n.342, possono essere applicate
anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo
all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In
questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per
cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è
ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva dovuta in base
alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata
in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta
nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente
periodo di imposta. All'articolo 4 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n.153, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione
non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la società bancaria conferitaria o sue
controllate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo
presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la società
bancaria conferitaria".
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di
attuazione dei commi 10 e 11 del presente articolo.
13. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo
le parole: "reddito complessivo" sono inserite le seguenti: ",
diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da
abitazione principale,".
14. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n.457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese
individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo
degli
interventi non può essere superiore a 15.000 euro.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Art. 6.
(Università e grandi enti pubblici
di ricerca).
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006
garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle università
statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con
autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell'esercizio precedente
incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede
annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario
programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei
rettori delle università italiane, tenendo conto degli
obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e
delle esigenze di razionalizzazione del sistema
universitario.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia
spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN) e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006
garantendo che il fabbisogno finanziario da essi
complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente
incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle
attività produttive, procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno programmato per ciascun ente.
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi
di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese
pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese,
per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su
temi di interesse strategico per le industrie del Paese,
prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la
realizzazione di tali programmi e attività.
4. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno
finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla
contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea
(ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i
pagamenti per programmi in collaborazione con la
medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi
compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare
di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29
gennaio 2001, n.10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n.128.
5. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario
per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e
di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dall'articolo
23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n.127.
6. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2
è incrementato degli oneri contrattuali del personale
limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze
arretrate.
Art. 7.
(Fondo missioni internazionali).
1. Per l'anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di
1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze
connesse con la proroga delle missioni internazionali di
pace.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative
all'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e di esse viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
Art. 8.
(Debiti pregressi).
1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di
provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti
di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi
vari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i
debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le
attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero
dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza, per le
attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono iscritti in
specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione
alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei
rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite gli Uffici centrali di bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
3. Al fine di provvedere all'estinzione delle
anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste
italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa
di 823 milioni di euro.
4. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo
6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso
esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, è autorizzata
la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le
modalità, i criteri e l'entità delle erogazioni a favore dei
soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 9.
(Procedure di liquidazione degli indennizzi a cittadini e
imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già
soggetti alla sovranità italiana).
1. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione
degli indennizzi previsti dalla
legge 29 marzo 2001, n.137, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a
stipulare apposite convenzioni con società direttamente
controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali
affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della
citata legge n.137 del 2001, dietro pagamento dei costi
documentati e di una commissione per la gestione.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari
a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse
accantonate nel fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n.289.
Art. 10.
(IVA trasporto e servizi non commerciali).
1. Nelle more della determinazione dell'aliquota
definitiva di compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n.56, la determinazione degli
importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto
ordinario e agli enti locali interessati ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n.472,
e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999,
n.488, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti
alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa
vigente. E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti
enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio
2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle
suddette quote di compartecipazione.
2. Per le regioni a statuto speciale, per le province
autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei
rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di
determinazione dei rimborsi di cui al comma 1.
Art. 11.
(Disposizioni in materia di affari esteri).
1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri è istituito, nell'ambito
della unità previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero,
un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per
consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui
dotazione iniziale è commisurata al 10 per cento degli
stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima
unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente
ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del
Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n.15, dopo
il quinto comma sono inseriti i seguenti:
"A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti
ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione
generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare,
previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale
di bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare
somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far
fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente
legge e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.197
del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data
comunicazione, a cura della competente direzione generale del
Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale
di bilancio presso il Ministero degli affari esteri".
3. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre
2002, n.289, le parole: "da emanare entro il 28 febbraio
2003," sono soppresse.
4. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre
2002, n.289, dopo le parole: "Il 10 per cento delle maggiori
entrate" sono inserite le seguenti: "di ciascun anno".
5. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi
di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure
relative alla gestione delle attività di cooperazione
internazionale, con particolare riferimento alle procedure
amministrative relative alle organizzazioni non
governative.
Art. 12.
(Presidenza italiana dell'International
Task Force).
1. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo
febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per
l'organizzazione dell'attività della "International Task
Force per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi
alla Shoah" è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di
500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 13.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive).
1. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n.376, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Copertura finanziaria). - 1. Gli oneri
derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura
massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004
sono posti a carico di apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della salute".
Capo II
ONERI DI PERSONALE
Art. 14.
(Rinnovi contrattuali).
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il biennio
2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi
comprese le risorse da destinare alla contrattazione
integrativa per il miglioramento della produttività,
comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento,
sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro
per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal
2005.
2. Le risorse per i miglioramenti economici e per
l'incentivazione della produttività al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430
milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e
successive modificazioni.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446, e successive modificazioni, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.468.
4. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il
biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti
dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci
ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse e alla determinazione
della quota da destinare all'incentivazione della
produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita
delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 1 del
presente articolo per il personale delle amministrazioni dello
Stato.
5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della
legge 27 dicembre 2002, n.289, i maggiori oneri di personale
per il biennio contrattuale 2002-2003 non sono considerati, a
decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29,
commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n.289.
6. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo,
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.207
del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto
dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n.289, il
concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è
incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito
dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e
di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far
fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale
2002-2003.
Art. 15.
(Assunzioni di personale).
1. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve
le assunzioni di personale relative a figure professionali non
fungibili la cui consistenza organica non sia superiore
all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette.
Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni
autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle
connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di
cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14
novembre 2000, n.331.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per effettive,
motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo
esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo
le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli
enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A
tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni,
sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università
e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati
vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le
università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di
spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre
1997, n.449. A tal fine è istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca uno specifico
fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento
alle singole università ed enti delle occorrenti risorse
finanziarie.
3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo
la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni. Le
amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e
parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle
procedure di autorizzazione delle assunzioni è
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al
rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale,
al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza
antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e
alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia,
nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30
settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore
universitario e degli idonei nelle procedure di valutazione
comparativa a professore universitario. Sono altresì
prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di
personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero
dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a
compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della
Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente
operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e
collegi professionali e alle relative federazioni nonché al
comparto scuola. Per
l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge
21 dicembre 1999, n.508, al personale delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica,
in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui
all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n.449, e successive modificazioni. Per le regioni e le
autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di
cui al comma 6.
5. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione
civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza
in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è
autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici,
nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto
Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono
definiti le qualifiche, i requisiti professionali
specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del
personale in servizio presso il Dipartimento stesso con
contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando
o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è
mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette
procedure concorsuali. E' garantito in ogni caso un adeguato
accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei
posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50
unità di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per
ulteriori 130 unità. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed
a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si
provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004 a carico del fondo di cui al comma 2 e, quanto a 4,55
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo
delle disponibilità relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio
1992, n.225.
6. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali
da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati
per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno
2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno
2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure
di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta
eccezione per il personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso
dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia
degli enti, della dimensione demografica, dei profili
professionali del personale da assumere, della essenzialità
dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del
personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente
assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente
al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita
una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che
abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello
previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n.77, maggiorato del 30 per cento o la cui
percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia
superiore alla media regionale per fasce demografiche. I
singoli enti in caso di assunzioni di personale devono
autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
stabilità interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei
decreti di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni
di cui al comma 1. Le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le
regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15,
della legge 27 dicembre 2002, n.289. In ogni caso sono
consentite, previa autocertificazione degli enti, le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle
regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del
Ministero delle attività produttive d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono individuati specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le
assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle
percentuali di cui al presente comma.
7. I termini di validità delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità
conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la
copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui
alla legge 3 luglio 1998, n.210, e successive modificazioni, è
prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003,
n.3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel
rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui al
presente articolo, possono effettuare assunzioni anche
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da
altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
8. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della
giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono
autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del
personale in servizio con contratti di lavoro
a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34,
comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n.289. Il Ministero
dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino
al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute,
per l'anno 2004, può altresì continuare, nel limite massimo di
spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di
cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, mediante contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nonché a stipulare le convenzioni previste
dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n.449.
9. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di
cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002,
n.289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dal presente articolo
per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I
rapporti in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31
dicembre 2004.
10. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e
dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui
all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002,
n.289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
11. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 1
possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34,
comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive
modificazioni. La spesa per il
personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo
forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della
legge 5 aprile 1985, n.124, non può superare quella sostenuta
per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui
al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle
regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le
province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno, cui si applica
quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27
dicembre 2002, n.289, nonché nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore.
12. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle
straordinarie esigenze operative del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione
di personale civile con professionalità nei settori
socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo,
prioritariamente, alle procedure di mobilità. In caso di esito
negativo delle predette procedure l'Amministrazione può
avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un
limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005.
13. La definitiva pianta organica dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni è confermata nel limite di 320
unità previsto per la pianta organica provvisoria. La
ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale
di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con
contratto a tempo determinato e quella del personale
proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in
posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti
analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché
la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono
stabilite con regolamento adottato dall'Autorità con le
modalità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio
1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli
stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento
dell'Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna
qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo
possono essere coperti, anche mediante le procedure di
mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti
pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori
ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso
l'Autorità. La disciplina del personale con contratto a tempo
determinato è stabilita dall'Autorità con propria delibera, in
conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo
6 settembre 2001, n.368.
14. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto
superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI,
l'ENEA, nonché per le università e le scuole superiori ad
ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i
cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento
degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo
di finanziamento ordinario delle università.
15. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo
esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31
dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le
proprie politiche di reclutamento di personale al principio
del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi
fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo
modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti
ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di
personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni
2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n.448. Con le medesime deroghe e
modalità, le citate amministrazioni possono avvalersi del
personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha
esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 3 luglio 2003, n.173, per il passaggio ad
altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in
servizio presso l'Agenzia del demanio può essere destinato
anche ad altre amministrazioni con modalità, criteri e limiti
numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica.
16. A completamento del programma di sostituzione dei
carabinieri ausiliari di cui all'articolo 21 della legge 28
dicembre 2001, n.448, e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n.289, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di
spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di
euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri
in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità
nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n.448, se il numero delle domande di
partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al
presente comma è inferiore al parametro di riferimento
stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione
del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non
superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente non
coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari.
17. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto
amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali
amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura
dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in
soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque,
nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di
enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o
soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione
delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla
ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni.
Art. 16.
(Altre norme in materia di personale).
1. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n.394, si interpreta nel senso che
le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente
al personale percettore dell'indennità operativa di base di
cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5,
e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n.255.
2. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n.289,
nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che
il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei
compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi
spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di
cui alla legge 28 dicembre 1989, n.425, e successive
modificazioni.
3. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli
ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della
legge 10 marzo 1987, n.100, come domanda di trasferimento di
sede.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al
personale appartenente alle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, e successive modificazioni, che si reca in
missione o viaggio di servizio presso le istituzioni
dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in
Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di
lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del
Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad
eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche
equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo
nella classe economica.
5. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a
prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni
stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai
lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo
svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e l'attuazione
di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori
impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da
almeno un triennio, nonché, nel limite complessivo di 20,937
milioni di euro, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino,
utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza
dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1^ dicembre
1997, n.468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non
ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale.
6. In presenza delle convenzioni di cui al comma 5 il
termine di cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge
23 dicembre 2000, n.388, è prorogato al 31 dicembre 2004.
Art. 17.
(Istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga).
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.303, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga). - 1. Il coordinamento delle politiche per
prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle
tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono
trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane
connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui
all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste
dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n.309 del 1990, e successive
modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le
comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel
campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione
sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le
metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione
e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle
tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di
cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.309 del 1990, e successive
modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad
altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e
contrasto alla droga e recupero delle persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il
Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata
sugli interventi effettuati in attuazione del presente
articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto
e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì
l'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di
accoglienza che collaborano a tal fine con il
Dipartimento".
2. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive
modificazioni, le parole: "Dipartimento per gli affari
sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga".
3. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
"con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga".
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito
delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Art. 18.
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione
scolastica).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della
legge 28 dicembre 2001, n.448, e dall'articolo 35 della legge
27 dicembre 2002, n.289, l'articolo 459 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, è sostituito dal
seguente:
"Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con
funzioni vicarie). - 1. Nei
confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente
scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento
delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a
norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, e dell'articolo 31 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola,
di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.188 del
14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero
dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da
2 a 5.
2. I docenti di scuola dell'infanzia ed
elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di
circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti
comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo
grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di
istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di
istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il
semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno
quaranta classi.
4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può
essere anche disposto sulla base di un numero di classi
inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei
precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti
funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola,
sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con
sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri
sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere disposto
nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle
predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non
siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1".
2. Nell'ambito delle attività di riconversione previste
dall'articolo 1 della legge 22 novembre 2002, n.268, gli
uffici scolastici regionali istituiscono corsi di
specializzazione intensivi, a livello provinciale o
interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di
soprannumerarietà appartenenti
a classi di concorso che presentino esubero di personale
rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25
ottobre 2002, Prot. n.2845. I corsi di specializzazione di cui
al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota
di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del
personale del comparto scuola.
3. I docenti in situazione di soprannumerarietà,
appartenenti a classi di concorso in esubero a livello
provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono
trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene
disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non
producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste,
d'ufficio.
4. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre
2002, n.289, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al
predetto piano straordinario è destinato un importo non
inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo
13, comma 1, della legge 1^ agosto 2002, n.166, che risultano
disponibili al 1^ gennaio 2004".
5. Per l'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.53, è
autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva
di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di
istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione degli
adulti.
6. Per consentire alle istituzioni scolastiche
l'affidamento, nell'anno 2004, delle attività in base ai
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della
legge 23 dicembre 2000, n.388, è autorizzata la spesa di 375
milioni di euro.
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre
2002, n.289, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono
individuati, altresì, i limiti di reddito per l'attribuzione
del contributo medesimo.
7-ˆâ1ter. In attesa della regolamentazione del
diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i
decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 28 marzo 2003, n.53, gli alunni iscritti alla prima
classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad
essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 19.
(Gestioni previdenziali).
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è stabilito
per l'anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori
autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli
importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati
per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni
di cui al comma 1, lettera a), e in 3.757,98 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2
sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma
di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1^ gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,28
milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell'ENPALS.
Art. 20.
(Istituzione del reddito di ultima istanza. Contributo su
pensioni con importo elevato).
1. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20
milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore
finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché una quota di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da
destinare al potenziamento dell'attività di ricerca
scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento
delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza
quale strumento di accompagnamento economico ai programmi
di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a
rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano
beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti
privi di lavoro.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 e per un periodo di tre
anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi
risultino complessivamente superare un importo pari a
venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, rivalutato annualmente
nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera
d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n.448, è
dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per
cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano
applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di
cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n.563, al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990,
n.357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque
ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20
marzo 1975, n.70, e successive modificazioni, ivi compresa la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n.761, nonché le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente
dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle
esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo
complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque
risultare inferiore, al netto dello stesso contributo,
all'importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli
importi dei predetti contributi, al netto della somma
corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale
prevista dalla
normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo.
Art. 21.
(Competenze in materia di assegno di maternità delle
province autonome di Trento e di Bolzano).
1. In relazione alle competenze riconosciute alle province
autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.670, per gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di
maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa
statale per ogni figlio nato dal 1^ dicembre 2003 e fino al 31
dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e
comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è
concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle
risorse all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale
dell'INPS.
Art. 22.
(Interventi a sostegno della condizione
parentale).
1. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità
e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n.151, è inserito il seguente:
"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori
dipendenti alle amministrazioni pubbliche). - 1. Il
genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modificazioni, può essere assegnato, a richiesta,
anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente
non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata
nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore
esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla
sussistenza di un posto vacante e disponibile di
corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle
amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale
dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono
essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla
domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si
renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione".
Art. 23.
(Fondi sanitari integrativi e previdenza
complementare).
1. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza
alla formazione del reddito di lavoro dipendente,
relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
2. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.124, le parole: "fino al termine
di tale periodo," sono soppresse.
3. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che
abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter
del citato articolo 18 del decreto legislativo n.124 del 1993,
non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.47, nonché
l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335. Le
medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla
normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la
contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali
costituenti.
Art. 24.
(Istituto mediterraneo di ematologia).
1. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e
lo studio della talassemia, con connessa scuola di
specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione
istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo
2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del
suddetto Centro di alta specializzazione sono assegnate alla
Fondazione IME, per l'anno 2004.
Art. 25.
(Misure a favore dei lavoratori affetti da
talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia).
1. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n.448, dopo la parola: "drepanocitosi" sono inserite le
seguenti: ",nonché talasso-drepanocitosi e talassemia
intermedia in trattamento trasfusionale o con
idrossiurea,".
Art. 26.
(Benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto).
1. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla
data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei
benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n.257, e successive modificazioni, sono
fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del
2 ottobre 2003. Restano valide le certificazioni già
rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del
presente articolo, valutato in 23 milioni di euro per l'anno
2004, 93 milioni di euro per l'anno 2005 e 174 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n.236.
Art. 27.
(Vittime del terrorismo).
1. Con effetto dal 1^ gennaio 2004 i trattamenti mensili
dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui
all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n.407, e
successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
Capo IV
FINANZIAMENTO DEGLI
INVESTIMENTI
Sezione I
Interventi a sostegno dell'innovazione, delle tecnologie e
delle comunicazioni
Art. 28.
(Contributi per la diffusione presso gli utenti di
ricevitori per la televisione digitale terrestre e per
agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet nonché
altri interventi in materia di comunicazioni).
1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del
servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il
pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o
noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in
chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di
contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale
terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è
riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La
concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa
di 120 milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì
riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano
o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente
per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via
Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno
sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare
previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a
larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1^ dicembre
2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite
di spesa di 35 milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel
caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di
pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del
noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve
avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo
lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di
attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il
contributo statale di cui al comma 2 non può essere cumulato,
nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di
cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente,
da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del
medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei
decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che
l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i
fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della
piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le
condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in
tecnica digitale terrestre.
5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n.448, come
rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27
dicembre 2002, n.289, è incrementato di 15 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto
finanziamento è incrementato di ulteriori 10 milioni di
euro.
6. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro
di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo1, comma 1,
della legge 11 luglio 1998, n.224, avviando la sperimentazione
dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video
su Internet della totalità delle sedute d'aula dei due
rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e
video in differita con indicizzazione per intervento,
consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.
7. Sono abrogati l'articolo 10, primo comma, e l'articolo
12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n.880.
Art. 29.
(Progetti strategici nel settore informatico ed altri
interventi in materia di innovazione e tecnologie).
1. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici
nel settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27
della legge 16 gennaio 2003, n.3, è autorizzata l'ulteriore
spesa di 79,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia
anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo
della società dell'informazione nel Paese.
2. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n.289, è destinato alla copertura delle
spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad
incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti
informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel
2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del
progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n.289.
3. Il fondo di cui al comma 2 è destinato anche, nel
limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, all'istituzione
di un fondo speciale, denominato "PC alle famiglie",
finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto
promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto
all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione
e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione
necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso
del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti
in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000
euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura
non regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti
delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le
modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei
requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei
predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi
stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine
della collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le
agevolazioni previste dai commi 2 e 4.
4. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole
pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con
incarico annuale, nonché il personale docente presso le
università statali, possono acquistare un personal
computer portatile da utilizzare nella didattica, anche
attraverso appositi programmi software messi a
disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di
rateizzazione. I benefìci per l'acquisto sono ottenuti,
rispettivamente,
previa apposita indagine di mercato esperita dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. La
CONSIP Spa svolge un'apposita indagine di mercato con la
finalità di individuare non meno di cinque produttori o
distributori di personal computer in grado di offrire PC
portatili di accertata conformità ai vigenti standard di
qualità da immettere sul mercato per la vendita esclusivamente
riservata ai beneficiari di cui al presente comma e stipula le
conseguenti convenzioni. Con apposito decreto di natura non
regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai
benefìci previsti dal presente comma.
5. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento
delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei
decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto
l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni
elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
6. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001,
n.10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le quote
versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro
il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo stesso".
Sezione II
Interventi a sostegno del settore agricolo e del made in
Italy
Art. 30.
(Interventi in agricoltura).
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile
2002, n.68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
giugno 2002, n.118, dopo le parole: "connesse all'attività
antincendi boschivi di competenza,"
sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative al
funzionamento delle strutture operative e di coordinamento
impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".
2. Le risorse provenienti da iniziative di cui
all'articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n.448,
nonché quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11
del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, accertate al
31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali,
anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge 27
dicembre 2002, n.289.
3. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al
comma 2, e in base alle specifiche assegnazioni determinate
annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e
forestali sottopone all'approvazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nuovi
contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
4. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti
dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi
comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2
dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n.185, e le
emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.
5. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n.388,
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
"15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi
eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai
sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio
1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la
riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
misura
non inferiore al tasso di interesse legale".
6. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n.388,
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
"17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità,
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze tra quelli previsti dal comma 15, lettera
b-bis), il pagamento rateale di cui all'articolo 2,
comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389, può
essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti".
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.537, e
successive modificazioni, il tasso di interesse di
differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella
misura del tasso legale vigente all'atto della
rateizzazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano
in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30
settembre 2003.
9. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n.46, e successive modificazioni, le parole:
"1^ gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio
2004".
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche per gli eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 31.
(Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura).
1. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi
previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n.131, e 7 marzo 2003,
n.38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n.41, sono realizzati dallo Stato,
dalle regioni e dalle province
autonome limitatamente alle rispettive competenze previste
dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e
dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.174 del
27 luglio 2000.
2. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto
previsto al comma 1 e in deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n.41, e
successive modificazioni, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale
della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.
Art. 32.
(Programma nazionale degli
interventi nel settore
idrico).
1. Per assicurare la prosecuzione degli
interventi di cui
all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari
a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50
milioni di euro dal 2006.
2. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 1
presentano, per il tramite delle regioni competenti per
territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali
i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
3. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, definisce il programma degli
interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli
stanziamenti di cui al comma 1.
4. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella
realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito
il "Programma nazionale degli
interventi nel settore idrico",
di seguito denominato: "Programma nazionale". Oltre agli
interventi di cui al comma 1, fanno parte del Programma
nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative
risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico già
inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche" di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, e successive
modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001,
n.121/2001, e successive modificazioni;
c) gli ulteriori interventi previsti nell'ambito
degli Accordi di programma quadro per la tutela delle acque e
per la gestione integrata delle risorse idriche.
5. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e
forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al
CIPE il Programma nazionale.
6. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è
assegnata priorità anche in relazione all'attuazione del
programma delle infrastrutture strategiche per il periodo
2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, e
successive modificazioni, approvato con la citata delibera
CIPE n.121/2001, e successive modificazioni.
Art. 33.
(Interventi fìnanziari a supporto del settore agricolo e
agroalimentare).
1. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative
agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n.90,
e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2
della delibera CIPE 2 agosto 2002, n.62, per gli interventi di
cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n.135, sono trasferite all'ISMEA.
2. L'ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da
Sviluppo Italia Spa per l'attuazione
degli
interventi di cui al comma 1, che risultano assegnate
dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e
finanziari.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le
procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e
strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma
2.
4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, l'ISMEA può:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di
obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine
effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore
agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia
a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole
e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare
e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati
dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al
regolamento (CE) n.1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995.
Art. 34.
(Tutela penale della denominazione d'origine dei
prodotti).
1. L'importazione e l'esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti
recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce
reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice
penale.
Art. 35.
(Centrale operativa doganale e banca dati delle
immagini).
1. Per potenziare le attività di controllo e di analisi
nelle operazioni doganali con
finalità antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle
dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature
scanner installate negli spazi doganali e una banca dati
delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da
quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di
finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività
di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla
protezione dei dati personali, essendo diretta
all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è
affidata alle dogane.
2. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al
comma 1 è disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia
delle dogane ed il comandante generale della Guardia di
finanza.
3. Al fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.
Art. 36.
(Banca dati doganale per la tutela della specificità dei
prodotti).
1. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per
tutelare la specificità dei prodotti, l'Agenzia delle dogane
può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta,
convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei
dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da
tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La
raccolta dei dati di cui al presente articolo ed il relativo
trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai
sensi della normativa sulla protezione dei dati personali,
essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione è affidata alle dogane.
2. Con determinazione dirigenziale, adottata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, è
consentito al
Corpo della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca
dati di cui al comma 1, secondo modalità stabilite di intesa
tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante
generale della Guardia di finanza.
Art. 37.
(Sportello unico doganale).
1. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è
istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le
operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i
termini delle attività istruttorie, anche di competenza di
amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
2. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico
doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via
telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così
raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato
svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che
concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di
importazione ed esportazione, validi fino a quando le
amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in
una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui
all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241.
4. Dalla attuazione del presente articolo non possono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 38.
(Comodato gratuito di sedi all'estero).
1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento
della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può
concedere in
comodato gratuito locali degli immobili di proprietà
demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche
o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del
sistema produttivo italiano.
Art. 39.
(Fondo promozione straordinaria del
made in Italy).
1. E' istituito presso il Ministero delle attività
produttive un apposito fondo con dotazione di 35 milioni di
euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005 e 35 milioni
di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno
di una campagna promozionale straordinaria a favore del
made in Italy, anche attraverso l'istituzione di un
apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte
sul territorio italiano o assimilate ai sensi degli articoli
22 e 24 del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni
agroalimentari italiane di qualità "Naturalmenteitaliano".
3. Le modalità di istituzione ed uso del marchio di cui al
comma 1 sono definite con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400,
su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli
affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le
politiche comunitarie.
Art. 40.
(Istituzione dell'Esposizione permanente del design
italiano e del made in Italy).
1. Al fine di valorizzare lo stile della produzione
nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive
in collaborazione
con la società EUR Spa l'Esposizione permanente del
design italiano e del made in Italy, con sede in
Roma.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli
affari esteri, sono definiti l'organizzazione e il
funzionamento dell'istituto.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata
una spesa pari a 10 milioni di euro per il 2004 e a 5 milioni
di euro rispettivamente per il 2005 e 2006.
Art. 41.
(Comitato nazionale anti-contraffazione).
1. Presso il Ministero delle attività produttive è
costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato
nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei
fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà
industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio
delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle
imprese per la tutela contro le pratiche commerciali
sleali.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli
affari esteri, delle politiche agricole e forestali,
dell'interno e della giustizia, sono definite le modalità di
composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma
1, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e
privati.
Art. 42.
(Uffici di consulenza per la tutela
del marchio).
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli
affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il
commercio con l'estero o presso gli uffici delle
rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici
di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio
di cui all'articolo 39, comma 1, e per l'assistenza legale
alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel
contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2004-2006.
Art. 43.
(Fondo per l'assistenza legale internazionale alle
imprese).
1. Presso il Ministero delle attività produttive è
istituito un fondo destinato all'assistenza legale
internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni
dei diritti relativi alla proprietà industriale e
intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e
i fenomeni legati agli obiettivi di cui all'articolo 39, comma
1.
2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal
decreto di cui all'articolo 41, comma 2.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata
una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni
di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a
valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 39, comma
1.
Art. 44.
(Sanzioni).
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività
produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative
di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un
diritto di proprietà intellettuale.
2. L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto
dell'importazione o esportazione che della commercializzazione
o distribuzione, la violazione delle disposizioni di cui alla
presente legge, dispone, previo assenso dell'autorità
giudiziaria, anche d'ufficio, il sequestro della merce
facendone rapporto all'autorità giudiziaria,
nonché la distruzione, a spese, ove possibile, del
contravventore, della merce contraffatta sequestrata, decorso
il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del
sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzare a
fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli
interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento
nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24
novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, e prevedendo
che il termine per ricorrere decorra dalla data di
notificazione del provvedimento che dispone la distruzione
della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 45.
(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle
imprese).
1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della
legge 25 luglio 1952, n.949, e successive modificazioni, sono
incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per
agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi
di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e
dai consorzi di esportazione a queste collegati.
2. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle
attività di cui al comma 1 sono definite con decreto del
Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21,
comma 7, della legge 5 marzo 2001, n.57.
Sezione III
Altri interventi
Art. 46.
(Disposizioni in materia di
protezione civile).
1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi
livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e
ricostruzione
di beni immobili privati destinati ad uso abitativo,
danneggiati o distrutti da calamità naturali, con regolamento
emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i
Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle
finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, nonché l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono
dettate, anche in deroga alla normativa vigente, disposizioni
dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo
rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le
condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei
seguenti criteri:
a) estensione obbligatoria della copertura
assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze
che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio,
nonché graduale estensione dell'obbligo assicurativo del
medesimo rischio alle polizze incendio già in atto;
b) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo
per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati
abusivi;
c) definizione dei parametri cui fare riferimento
per la determinazione del valore delle diverse tipologie di
beni danneggiati e delle modalità per l'accertamento e la
liquidazione dei danni da parte del sistema assicurativo;
d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito
di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di
emergenza;
e) correlazione dei premi assicurativi anche agli
indici di rischio delle diverse aree del territorio nei
diversi settori;
f) definizione tassativa delle tipologie di
calamità naturali da considerare ai fini del presente regime
assicurativo;
g) previsione di franchigie e limiti di
indennizzo;
h) esclusione dell'intervento statale per i danni
subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone
giuridiche private, ovvero a persone fisiche con redditi ai
fini IRPEF superiori a soglie da determinare per lo scopo;
i) definizione delle modalità per la
coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di
un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di
assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti dagli
assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente
disposizione;
l) previsione delle modalità di determinazione del
limite complessivo annuale di intervento del consorzio
coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le
modalità di intervento dello Stato, anche attraverso
l'operatività della Concessionaria servizi assicurativi
pubblici-CONSAP Spa, in riferimento anche ai danni subiti da
fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con
redditi inferiori alle soglie stabilite, nell'ambito delle
risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite
disposizioni;
m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto
del principio dell'invarianza di gettito;
n) previsione di un regime applicativo
transitorio.
Art. 47.
(Agevolazioni per i soggetti colpiti dagli eventi
alluvionali del novembre 1994).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti
colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di
versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi
e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono
regolarizzare la propria posizione relativa
agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero
secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma
17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente
disposizione si applica entro il limite di spesa di 3 milioni
di euro annui a decorrere dal 2004.
Art. 48.
(Prestito fiduciario per studenti).
1. In conformità con il principio di cui all'articolo 34,
terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e
meritevoli, iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n.509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il
finanziamento degli studi.
2. Al fine di cui al comma 1 è istituito un Fondo
finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei
prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto
dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n.385, e successive modificazioni. Il Fondo
può essere utilizzato anche per la corresponsione agli
studenti, privi di mezzi, e agli studenti residenti nelle aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n.289, di contributi in conto interessi per il rimborso
dei predetti prestiti fiduciari.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è gestito da Sviluppo Italia
Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i
contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e
privati.
5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della
legge 2 dicembre 1991, n.390.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.170, per l'anno
2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di
cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente
periodo si applica nel limite di spesa massimo per l'anno 2004
di euro 250.000.
Art. 49.
(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni
gestite da Sviluppo Italia).
1. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di
contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi
statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio
1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n.95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge
20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n.236, dell'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135,
dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n.448,
dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1^ ottobre
1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n.608, e del decreto legislativo 21 aprile
2000, n.185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare
senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti
incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30
settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale
scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a
Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa
comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere
corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A
pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per
cessazione della materia del contendere, con spese legali
compensate.
Art. 50.
(Disposizioni concernenti la liquidazione coatta
amministrativa dell'EFIM e di altre società).
1. Al fine di favorire la chiusura in via transattiva dei
contenziosi attivi o passivi dell'EFIM in liquidazione coatta
amministrativa e delle società in liquidazione coatta
amministrativa di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 2000, n.388, il commissario liquidatore
dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e i commissari
liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre
ai debitori e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e
stralcio di un importo, riferito al valore nominale del
capitale e dei relativi interessi, se dovuti, al tasso legale
dalla domanda al saldo, pari almeno al 50 per cento di
ciascuno dei crediti dell'EFIM e delle predette società, e a
non più del 50 per cento di ciascuno dei loro debiti
risultanti da richiesta scritta antecedente alla data di
entrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a
tale data. Le proposte di cui al precedente periodo possono
avere corso, anche in maniera progressiva, solo qualora le
economie derivanti dalle adesioni da parte dei creditori
compensino, con riferimento ai bilanci, complessivamente
considerati, dell'EFIM e delle predette società, tenendo anche
conto dei costi connessi alle procedure di contenzioso, i
minori introiti provenienti dalle adesioni dei debitori. I
pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente su
dette proposte transattive dovranno essere rilasciati e
comunicati ai commissari liquidatori nei termini perentori
previsti dal decreto di cui al comma 4. Decorsi inutilmente
tali termini, i pareri e le autorizzazioni si intenderanno
rilasciati favorevolmente. A pagamento avvenuto l'eventuale
contenzioso si estingue per cessazione della materia del
contendere con spese legali compensate, e il debito o credito
si intende definitivamente e interamente soddisfatto con
assorbimento di ogni pretesa a titolo di
capitale, interessi, rivalutazione e comunque ad esso
collegata. I commissari liquidatori non potranno procedere ad
alcun pagamento o riparto a favore dei loro creditori che
abbiano rifiutato la proposta, salvo l'esistenza di
provvedimenti giudiziari esecutivi o il caso di transazioni
favorevoli debitamente autorizzate nei modi ordinari. Restano
escluse dall'applicazione del presente comma le transazioni
per le quali i rispettivi commissari liquidatori abbiano già
formulato al comitato di sorveglianza o all'autorità di
vigilanza la richiesta di parere o di autorizzazione ai sensi
della normativa vigente e applicabile.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle
società in liquidazione coatta amministrativa di cui
all'articolo 156, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2000,
n.388. I commissari liquidatori delle predette società sono
autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chirografari
il pagamento a saldo e stralcio dei crediti e dei debiti
risultanti da richiesta scritta antecedente alla data di
entrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a
tale data, nella misura percentuale stabilita dal comma 1.
Tale misura è riferita, per quanto concerne i pagamenti ai
creditori chirografari, all'importo per capitale e interessi,
se dovuti, distribuibile in base all'applicazione del regio
decreto 16 marzo 1942, n.267. Resta ferma ogni altra
disposizione contenuta nel comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in
quanto compatibili, alla Società Italtrade spa in
liquidazione, alla Società Armamenti e Aerospazio spa in
liquidazione, alla Società Fime spa in liquidazione e sue
società controllate.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il
commissario liquidatore dell'EFIM e i liquidatori delle altre
società interessate di cui al comma 3, stabilisce con uno o
più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1,
2 e 3.
Art. 51.
(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei
lavoratori nelle imprese).
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un Fondo
speciale per l'incentivazione della partecipazione dei
lavoratori nelle imprese, di seguito denominato "Fondo". Il
Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la
attuazione di accordi sindacali o statuti societari,
finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai
risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.
2. Per la gestione del Fondo, avente una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro, è costituito, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci
esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza
delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e
adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il
medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri
fondamentali di gestione del Fondo.
3. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo,
sulla base del recepimento di eventuali accordi
interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali,
anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.
4. Il Comitato paritetico redige annualmente una
relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo
del Fondo, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed
al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Art. 52.
(Affidamento di servizi).
1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è
aggiunto il seguente comma:
"9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano all'acquisizione di forniture ed all'affidamento di
servizi
pertinenti le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre
2001, n.443".
Art. 53.
(Proroga dei termini per l'operatività della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani).
1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del
regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, come modificato
dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002,
n.289, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
Sezione IV
Aree sottoutilizzate
Art. 54.
(Fondo aree sottoutilizzate).
1. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata
alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è
attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per
l'anno 2007.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è
utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi
dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n.289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti
di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui
all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289.
La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento
all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della
predetta legge n.289 del 2002 è deliberata dal CIPE.
3. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.289,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "degli
interventi
finanziati o alle esigenze
espresse dal mercato in merito alle singole misure di
incentivazione" sono sostituite dalle seguenti: "degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in
merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità
di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare
l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le
regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità
finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi
candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati
economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e
di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito
e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma
quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004
riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti,
ricerca, acqua e rischio idrogeologico";
b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono
sostituite dalla seguente: "semestralmente" e dopo le
parole:
"relativa localizzazione" sono aggiunte le seguenti: ",e sullo
stato complessivo di impiego delle risorse assegnate".
4. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di
monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli
interventi
inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo
2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996,
n.662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se
finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree
sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che
sottoscrivono tali Accordi.
Sezione V
Investimenti vari
Art. 55.
(Disposizioni in materia di finanziamento di opere
pubbliche).
1. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre
2001, n.443, ad eccezione di
quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e
nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un
potenziale ritorno economico derivante dalla gestione
dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al
CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e
da un piano economico-finanziario che indichi le risorse
utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti
dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere
sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f),
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190, nella misura
prevista dal piano economico-finanziario così come approvato
unitamente al progetto preliminare, e individua,
contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o
altra forma tecnica di finanziamento.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso
da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla
Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385. Al piano
economico-finanziario dei progetti da presentare per la
richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere
allegata la formale manifestazione della disponibilità di
massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti
finanziatori.
3. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano
economico-finanziario approvato e specificati nella delibera
di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al
rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 2; su
di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi
dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo
debito.
4. Nei casi di decadenza e revoca della concessione
relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi
del comma 2, il nuovo concessionario assume, senza liberazione
del debitore originario, il debito residuo nei confronti del
soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti
contrattuali.
5. Le somme eventualmente dovute al precedente
concessionario per l'utilizzo
dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il
riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono
destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei
confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce
il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino
al rilascio della nuova concessione.
6. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di
vigilanza sulla realizzazione degli
interventi, anche
nell'interesse dei soggetti finanziatori.
7. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese
possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1
sono determinate con il metodo del price cap, inteso
come limite massimo della variazione di prezzo unitario
vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito
ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale
di produttività, prefissato per un periodo almeno
quadriennale.
8. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si
fa altresì riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità del servizio rispetto a
standard prefissati per un periodo almeno
quadriennale;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed
eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla
variazione di obblighi relativi al servizio universale;
c) costi derivanti dall'adozione di interventi
volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso
l'uso efficiente delle risorse ed eventualmente sostenuti
nell'interesse generale.
9. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la
fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una
autorità indipendente, la tariffa è fissata dal
CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
Art. 56.
(Disposizioni in materia di infrastrutture).
1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio
1994, n.109, è sostituito dal seguente:
"2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire
una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore
al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento".
2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge
11 febbraio 1994, n.109, è inserito il seguente:
"2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma
2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di
benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli
stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata
costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina
la revoca dell'affidamento
e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla
data del 1^ gennaio 2004".
3. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore
dell'opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n.443,
e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata
dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie,
non può superare complessivamente il 20 per cento dell'importo
dell'affidamento posto a base di gara. Il pagamento al
contraente generale della quota finanziaria in proprio
avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei
lavori.
4. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n.443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13
della legge 1^ agosto 2002, n.166, dopo le parole:
"modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono inserite le
seguenti: "nonché per assicurare efficienza funzionale ed
operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei
complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi
centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere
la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali".
5. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge
22 dicembre 1986, n.910, e successive modificazioni, le
parole: "e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle
altre tratte" sono soppresse.
Art. 57.
(Misure per il sostegno alla ricerca scientifica e
tecnologica).
1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento
dell'attività di ricerca scientifica
e tecnologica è riconosciuto un contributo in conto capitale
fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15
milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo di
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
sulle risorse disponibili previste ai sensi dell'articolo 20,
comma 1, della presente legge. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono
determinate le misure e le tipologie degli
interventi ammessi
al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della
normativa comunitaria.
Art. 58.
(Misure per il sostegno della ricerca nel settore
biomedico).
1. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e
in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2,
è assegnato all'Università campus bio-medico (CBM), di cui
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.256
del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la
realizzazione di un policlinico universitario.
2. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e
l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità,
nonché per consentire iniziative di collaborazione e
partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto
dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.284 , è
incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare
alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima
legge n.284 del 1997.
Art. 59.
(Gestione informatizzata di pagamenti di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
1. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti,
il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione
informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale,
a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di
competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste
italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo
Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità di
attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo
sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le
procedure applicative e di informazione all'utenza.
2. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in
sostituzione delle prestazioni attualmente già previste dal
servizio universale.
Art. 60.
(Modifica all'articolo 10 della legge
21 novembre 2000, n.353).
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre
2000, n.353, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Nei
comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni
ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E'
inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la
realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive,
fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata
prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti
urbanistici vigenti a tale data".
Art. 61.
(Disposizioni per il territorio del Sulcis).
1. Per favorire il rilancio minerario energetico del
bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.56 del 9 marzo 1994, il termine
previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre
1997, n.449, è prorogato al 31 dicembre 2004.
2. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato
articolo 57 della legge n.449 del 1997 sono integrate con
l'importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni
finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate
con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo
57.
Art. 62.
(Limiti di impegno).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i
limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi
indicati.
2. I limiti d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in
relazione a specifiche disposizioni legislative sono da
intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota
degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni
finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad
effettuare per la realizzazione di investimenti.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai mutui e
alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 63.
(Interventi nel settore dell'editoria).
1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici
iscritte al registro degli operatori di comunicazione è
riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della
spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa
delle testate edite sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di riconoscimento
del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto
del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 90 milioni di
euro.
2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal
bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui
la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa
deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione
distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o
prestazione di servizio.
3. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di
carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti
editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono
inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento
dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in
vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per
copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi
delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a
titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento
della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè
quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi
contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e
diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per
corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle
vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti
elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da
indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio,
cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte,
ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di
quelle utilizzate dalle organizzazioni
senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalità di
autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri
organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato
ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica
funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti
integrativi o altri beni diversi da quelli definiti
nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e
successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime
speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n.633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito imponibile e può essere fatto valere anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita
il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale
eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
5. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto
della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma
1 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata
effettuata.
6. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in
parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia
di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni
previste ai fini delle imposte sui redditi.
7. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della
legge 28 dicembre 1995, n.549, si interpreta nel senso che, a
decorrere dal 1^ gennaio 2002, le cooperative di giornalisti
editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso
mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste
italiane fino alla data ultima di
cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi
previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n.250, e successive modificazioni, qualunque siano le
attuali modalità di trasmissione.
8. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente
articolo è subordinata all'autorizzazione delle competenti
autorità europee.
Art. 64.
(Contributi per le emittenti radiofoniche
nazionali a carattere comunitario).
1. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n.448, possono beneficiare in misura
paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma
riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti
radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi
soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31
gennaio 2004.
Art. 65.
(Contributi per impiantistica sportiva all'Istituto per il
credito sportivo - Definizione delle posizioni dei
concessionari incaricati della raccolta di scommesse
sportive).
1. Alla legge 24 dicembre 1957, n.1295, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma è abrogato;
b) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"L'Istituto può concedere contributi per interessi sui
mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla
Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con
le disponibilità di un fondo speciale costituito presso
l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte
del CONI dell'aliquota del 3 per
cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n.496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi
colpiti da decadenza".
2. Per la definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2
giugno 1998, n.174, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di
raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e
che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni
ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del
2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto
2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante
comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 10 per cento del
debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo
garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di
un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme
ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli
anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati
al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria,
sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28
febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le
somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di
sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al
tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono
versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di
ciascun anno a partire dall'anno 2004. Le cauzioni prestate
dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai
sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui al decreto
direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia
anche per l'esatto adempimento
di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle
rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica
della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei
termini previsti dalla presente lettera comporta l'immediata
decadenza della concessione, l'immediato incameramento delle
cauzioni e la disattivazione del collegamento dal
totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che
hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione,
adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6
giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei
concessionari che effettuano l'adesione prevista nella
presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari
cessano gli effetti degli atti impositivi emessi
dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta
unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000,
2001 e 2002. Dal 1^ gennaio 2003, per ciascun anno di durata
delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse
relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo
dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti
all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente
accertate nell'anno precedente, incrementato dell'aumento
percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di
riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai
sensi della lettera a), nonché a quelli che hanno
tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui
alla medesima lettera a), è consentito versare il
residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote
di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi
costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e
2001, nonché quello maturato allo stesso titolo per l'anno
2002, ridotti del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari
importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun
anno; la prima rata è versata entro il 31 marzo 2004. Non si
effettua il rimborso delle somme versate a titolo di
integrazione dei minimi garantiti dai concessionari diversi da
quelli nei confronti dei quali trova
applicazione la disposizione di cui alla presente lettera;
c) per quanto non diversamente stabilito in modo
espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni
dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n.16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto
2002;
d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle
minori entrate ad essa derivate è concesso un contributo di
7,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al
2010.
Art. 66.
(Continuità territoriale).
1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n.289, dopo la parola: "Lampedusa," sono inserite le
seguenti:
"nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra
lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria e Messina ed i
principali aeroporti nazionali,".
2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36
della legge 17 maggio 1999, n.144, il limite di rimborso al
vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 10
milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 5 milioni di
euro per l'anno 2006.
Art. 67.
(Interventi nel settore della cantieristica).
1. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16
marzo 2001, n.88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli
interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999,
n.522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 3,
della legge 16 marzo 2001, n.88, nonché all'articolo 3, comma
1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n.487, le
parole: "nell'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anno 2003".
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottare con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400,
sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari
indicati al comma 1 del presente articolo, in particolare per
determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei
contributi.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PRIVATIZZAZIONI
Art. 68.
(Disposizioni in materia di privatizzazioni).
1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n.474, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al
comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non
discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione
dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli
investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono
preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attività produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del
gettito per l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidità
di esecuzione
della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma
2, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con
proprio decreto, le modalità di alienazione delle
partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di
controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo
tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il
rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica
l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n.481, e
successive modificazioni, per la dismissione delle
partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di
alienazione di titoli azionari già quotati in mercati
regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento
sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico
indistinto di risparmiatori o di investitori
istituzionali";
b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le
partecipazioni del Ministro del tesoro" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, per
quanto concerne le proprie partecipazioni"; dopo le parole:
"possono affidare" sono inserite le seguenti: "anche in deroga
alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre
2002, n.289, ove applicabili"; dopo le parole: "presente
decreto" è inserito il seguente periodo: "I soggetti
incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi
di collocamento ma non assumerne la guida";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si
applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze in relazione a piani di
riordino, risanamento o ristrutturazione delle società
partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della
partecipazione".
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25
settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n.409, le parole: "è effettuato" sono
sostituite dalle seguenti: "può essere effettuato anche".
3. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n.289, le parole: "non coinvolto nella strutturazione
dell'operazione di alienazione" sono soppresse.
4. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n.
206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13,
primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la
prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite
nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti
locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la
sua attuale partecipazione".
5. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i
numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla
regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri
enti locali;
2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata
anche a mezzo di società controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non può
essere inferiore al 60 per cento".
Titolo IV
NORME FINALI
Art. 69.
(Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge
5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 6 della legge
23 agosto 1988, n.362, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A
e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita
dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n.208,
gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese in conto capitale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n.468, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella Tabella F allegata alla presente legge, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti
massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-quater), della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1
alla presente legge.
8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge
28 dicembre 2001, n.448, le autorizzazioni di spesa e i
relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
Art. 70.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
1. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le
nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di
parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
2004.
Tabella 1
(Articolo 62, comma 1)
... (omissis) ...
... (omissis) ...
Allegato 1
(Articolo 69, comma 7)
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(Articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della legge
n. 468 del 1978)
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
Allegato 2
(Articolo 69, comma 8)
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
PROSPETTO DI COPERTURA
Prospetto di Copertura
(Articolo 70, comma 1)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
... (omissis) ...
... (omissis) ...
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
... (omissis) ...
... (omissis) ...
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA
Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
Tabella D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Tabella E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
... (omissis) ...
... (omissis) ...
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
... (omissis) ...
Tabella F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...