XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4472




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n.
68).

        1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di seguito denominata "legge n. 68 del 1999", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'atto di indirizzo e coordinamento si ispira ai seguenti criteri generali, secondo i princìpi di certezza dei tempi e di semplificazione del procedimento:

            a) semplificazione del procedimento avvalendosi preferibilmente della via telematica, ai sensi delle disposizioni vigenti, per le comunicazioni con il disabile e con le pubbliche amministrazioni interessate, ivi compresa la trasmissione degli atti;

            b) conclusione del procedimento entro centoventi giorni dalla sua data di avvio;

            c) tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi di quanto previsto dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e 30 giugno 2003, n. 195, riconoscendo l'interesse del disabile alla trasmissione a terzi, limitatamente alle informazioni rilevanti ai fini dell'efficacia dell'inserimento mirato;

            d) semplificazione della modulistica, secondo adeguati criteri di valutazione funzionale della capacità della persona, intesa nella sua globalità, tenendo conto di soluzioni tecniche, ergonomiche e organizzative per il superamento della disabilità,

            e) indicazione di un termine per la revisione solo qualora sia necessario per verificare l'efficacia dell'inserimento;
            f) esclusione della sistematica trasmissione degli atti alla commissione medica di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze secondo i termini previsti dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

            g) disciplina dei casi, in cui, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5-bis dell'articolo 8, sia dichiarata l'incollocabilità su richiesta del disabile, o del comitato tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, a seguito di ripetuti insuccessi delle proposte di collocamento mirato, con possibilità di successiva revisione a richiesta del disabile stesso".

        2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'INAIL provvede alle procedure sanitarie secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. La composizione dei relativi organi, integrati da un operatore sociale indicato dal comune di residenza, è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".
        3. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le competenti commissioni, integrate da un operatore sociale indicato dal comune di residenza del disabile, provvedono alle procedure sanitarie, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4".
        4. L'atto di indirizzo e coordinamento emanato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 1-bis della legge n. 68
del 1999).

        1. Dopo l'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 è inserito il seguente:

        "Art. 1-bis - (Riconoscimento del diritto all'inserimento mirato dei disabili portatori di minorazioni ascrivibili a più ambiti di riconoscimento di invalidità) - 1. Le persone portatrici di minorazioni valutabili ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, riconosciute invalidi del lavoro ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, o invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, con un grado non sufficiente a determinare il diritto all'inserimento mirato ai sensi delle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, possono richiedere una valutazione complessiva di tutte le minorazioni, indipendentemente dall'ambito di riconoscimento.
            2. Le minorazioni sono documentate e valutate, a seguito di domanda della persona interessata alla commissione sanitaria di cui al comma 4 dell'articolo 1, secondo le procedure vigenti in materia di invalidità civile. Per le minorazioni riconosciute ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, o del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sufficiente la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione competente al riconoscimento, cui la commissione, qualora lo ritenga necessario, può richiedere copia della documentazione sanitaria, da trasmettere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
            3. La commissione di cui al comma 2 accerta se la persona, secondo i criteri vigenti in materia di invalidità civile, può essere riconosciuta, come avente diritto con riferimento al requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
            4. Il procedimento di valutazione e le relative conclusioni sono riportati in un apposito verbale, da trasmettere alla persona interessata secondo le vigenti disposizioni in materia di invalidità civile. E' esclusa la trasmissione degli atti alla commissione medica di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze secondo i termini previsti dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295. La commissione sanitaria che riconosce il diritto all'inserimento mirato provvede contestualmente agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge".


Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 68 del
1999).

        1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 68 del 1999 sono inseriti i seguenti:

        "4-bis. Le persone riconosciute aventi diritto ai sensi degli articoli 1 e 1-bis successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro possono richiedere al datore di lavoro e al comitato tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, di essere computati ai fini della quota di riserva.
        4-ter. Il comitato tecnico di cui al comma 4-bis richiede alla competente commissione sanitaria di esprimersi sulla compatibilità tra lo stato di salute della persona disabile e le mansioni affidate, o eventualmente da affidare su conforme richiesta del datore di lavoro.
        4-quater. Qualora il comitato tecnico, tenuto conto della valutazione prevista dal comma 4-ter, esprima parere favorevole, il datore di lavoro è autorizzato a computare il posto di lavoro nella quota di riserva prevista dalla presente legge. Il lavoratore ha diritto all'inserimento nel caso di attivazione di nuovi posti di lavoro che rientrano nella citata quota di riserva.
        4-quinquies. Il datore di lavoro che ha ottemperato alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio può ulteriormente richiedere per i disabili di cui al comma 4-bis il computo in esubero rispetto alla quota di riserva prevista.
        4-sexies. Le disposizioni dei commi da 4-bis a 4-quinquies si applicano anche ai lavoratori assunti attraverso il collocamento ordinario, il cui diritto all'inserimento mirato è stato riconosciuto precedentemente alla costituzione del rapporto di lavoro. Sono esclusi dalla previsione del presente comma i candidati che all'atto di partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego non hanno dichiarato la propria condizione di aventi diritto".


Art. 4.

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 68 del
1999).

        1. All'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "5-bis. La commissione INAIL di cui al comma 5 dell'articolo 1 può dichiarare con adeguata motivazione, dopo accertamento su richiesta del disabile secondo i criteri e le modalità previsti dall'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 4 dello stesso articolo, l'incollocabilità del disabile stesso, ai fini della corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 180 dei testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La condizione di incollocabilità può essere successivamente rivalutata a richiesta del disabile".

Art. 5.

(Introduzione dell'articolo 20-bis della legge n. 68
del 1999).

        1. Dopo l'articolo 20 della legge n. 68 del 1999 è inserito seguente:

        "Art. 20-bis - (Scheda per l'analisi del posto di lavoro) - 1. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato il modello della scheda per l'analisi del posto di lavoro che il datore di lavoro obbligato rende disponibile per i disabili da assumere presso la propria azienda.
            2. Il modello di cui al comma 1 è trasmesso unitamente al prospetto di cui al comma 6 dell'articolo 9.
            3. Il comitato tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, provvede alla trasmissione del modello alla commissione sanitaria di cui all'articolo 1 della medesima legge, per le valutazioni di compatibilità tra lavoro proposto e condizioni del disabile previste dalla presente legge ai fini dell'inserimento mirato".

        2. L'atto di indirizzo e coordinamento emanato con proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 20-bis della legge n. 68 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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