XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4472
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n.
68).
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, di seguito denominata "legge n. 68 del 1999", è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'atto di indirizzo e
coordinamento si ispira ai seguenti criteri generali, secondo
i princìpi di certezza dei tempi e di semplificazione del
procedimento:
a) semplificazione del procedimento avvalendosi
preferibilmente della via telematica, ai sensi delle
disposizioni vigenti, per le comunicazioni con il disabile e
con le pubbliche amministrazioni interessate, ivi compresa la
trasmissione degli atti;
b) conclusione del procedimento entro centoventi
giorni dalla sua data di avvio;
c) tutela della riservatezza dei dati personali ai
sensi di quanto previsto dai decreti legislativi 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, e 30 giugno 2003, n.
195, riconoscendo l'interesse del disabile alla trasmissione a
terzi, limitatamente alle informazioni rilevanti ai fini
dell'efficacia dell'inserimento mirato;
d) semplificazione della modulistica, secondo
adeguati criteri di valutazione funzionale della capacità
della persona, intesa nella sua globalità, tenendo conto di
soluzioni tecniche, ergonomiche e organizzative per il
superamento della disabilità,
e) indicazione di un termine per la revisione solo
qualora sia necessario per verificare l'efficacia
dell'inserimento;
f) esclusione della sistematica trasmissione degli
atti alla commissione medica di verifica del Ministero
dell'economia e delle finanze secondo i termini previsti dal
comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.
295;
g) disciplina dei casi, in cui, al di fuori
dell'ipotesi di cui al comma 5-bis dell'articolo 8, sia
dichiarata l'incollocabilità su richiesta del disabile, o del
comitato tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, a seguito di ripetuti insuccessi delle
proposte di collocamento mirato, con possibilità di successiva
revisione a richiesta del disabile stesso".
2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'INAIL provvede
alle procedure sanitarie secondo i criteri indicati nell'atto
di indirizzo e coordinamento emanato con proprio decreto dal
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. La
composizione dei relativi organi, integrati da un operatore
sociale indicato dal comune di residenza, è stabilita con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".
3. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le competenti
commissioni, integrate da un operatore sociale indicato dal
comune di residenza del disabile, provvedono alle procedure
sanitarie, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e
coordinamento emanato con proprio decreto dal Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 4".
4. L'atto di indirizzo e coordinamento emanato con proprio
decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, deve essere
emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 68
del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo,
deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 1-bis della legge n. 68
del 1999).
1. Dopo l'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 è inserito
il seguente:
"Art. 1-bis - (Riconoscimento del diritto
all'inserimento mirato dei disabili portatori di minorazioni
ascrivibili a più ambiti di riconoscimento di invalidità) - 1.
Le persone portatrici di minorazioni valutabili ai fini del
riconoscimento dell'invalidità civile, riconosciute invalidi
del lavoro ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni, o invalidi di guerra, civili di
guerra o per servizio ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, con un grado non sufficiente
a determinare il diritto all'inserimento mirato ai sensi delle
lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 1 della
presente legge, possono richiedere una valutazione complessiva
di tutte le minorazioni, indipendentemente dall'ambito di
riconoscimento.
2. Le minorazioni sono documentate e valutate, a
seguito di domanda della persona interessata alla commissione
sanitaria di cui al comma 4 dell'articolo 1, secondo le
procedure vigenti in materia di invalidità civile. Per le
minorazioni riconosciute ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, o del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, è sufficiente la
certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione
competente al riconoscimento, cui la commissione, qualora lo
ritenga necessario, può richiedere copia della documentazione
sanitaria, da trasmettere entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
3. La commissione di cui al comma 2 accerta se la
persona, secondo i criteri vigenti in materia di invalidità
civile, può essere riconosciuta, come avente diritto con
riferimento al requisito di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a).
4. Il procedimento di valutazione e le relative
conclusioni sono riportati in un apposito verbale, da
trasmettere alla persona interessata secondo le vigenti
disposizioni in materia di invalidità civile. E' esclusa la
trasmissione degli atti alla commissione medica di verifica
del Ministero dell'economia e delle finanze secondo i termini
previsti dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295. La commissione sanitaria che riconosce il
diritto all'inserimento mirato provvede contestualmente agli
ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge".
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 68 del
1999).
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 68 del
1999 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le persone riconosciute aventi diritto ai
sensi degli articoli 1 e 1-bis successivamente alla
costituzione del rapporto di lavoro possono richiedere al
datore di lavoro e al comitato tecnico di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, di essere
computati ai fini della quota di riserva.
4-ter. Il comitato tecnico di cui al comma
4-bis richiede alla competente commissione sanitaria di
esprimersi sulla compatibilità tra lo stato di salute della
persona disabile e le mansioni affidate, o eventualmente da
affidare su conforme richiesta del datore di lavoro.
4-quater. Qualora il comitato tecnico, tenuto conto
della valutazione prevista dal comma 4-ter, esprima
parere favorevole, il datore di lavoro è autorizzato a
computare il posto di lavoro nella quota di riserva prevista
dalla presente legge. Il lavoratore ha diritto all'inserimento
nel caso di attivazione di nuovi posti di lavoro che rientrano
nella citata quota di riserva.
4-quinquies. Il datore di lavoro che ha ottemperato
alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio può
ulteriormente richiedere per i disabili di cui al comma
4-bis il computo in esubero rispetto alla quota di
riserva prevista.
4-sexies. Le disposizioni dei commi da 4-bis a
4-quinquies si applicano anche ai lavoratori assunti
attraverso il collocamento ordinario, il cui diritto
all'inserimento mirato è stato riconosciuto precedentemente
alla costituzione del rapporto di lavoro. Sono esclusi dalla
previsione del presente comma i candidati che all'atto di
partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego non hanno
dichiarato la propria condizione di aventi diritto".
Art. 4.
(Modifica all'articolo 8 della legge n. 68 del
1999).
1. All'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"5-bis. La commissione INAIL di cui al comma 5
dell'articolo 1 può dichiarare con adeguata motivazione, dopo
accertamento su richiesta del disabile secondo i criteri e le
modalità previsti dall'atto di indirizzo e coordinamento
previsto dal comma 4 dello stesso articolo, l'incollocabilità
del disabile stesso, ai fini della corresponsione
dell'indennità prevista dall'articolo 180 dei testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni. La condizione di
incollocabilità può essere successivamente rivalutata a
richiesta del disabile".
Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 20-bis della legge n. 68
del 1999).
1. Dopo l'articolo 20 della legge n. 68 del 1999 è
inserito seguente:
"Art. 20-bis - (Scheda per l'analisi del posto di
lavoro) - 1. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato
con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è
approvato il modello della scheda per l'analisi del posto di
lavoro che il datore di lavoro obbligato rende disponibile per
i disabili da assumere presso la propria azienda.
2. Il modello di cui al comma 1 è trasmesso
unitamente al prospetto di cui al comma 6 dell'articolo 9.
3. Il comitato tecnico di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, provvede alla
trasmissione del modello alla commissione sanitaria di cui
all'articolo 1 della medesima legge, per le valutazioni di
compatibilità tra lavoro proposto e condizioni del disabile
previste dalla presente legge ai fini dell'inserimento
mirato".
2. L'atto di indirizzo e coordinamento emanato con proprio
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dall'articolo 20-bis della legge n. 68 del 1999,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere
emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.