XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4467




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per il conseguimento delle specializzazioni in igiene e medicina preventiva e in medicina legale e delle assicurazioni sono previste l'iscrizione e la frequenza, a tempo pieno, di un corso della durata di due anni presso le scuole di specializzazione in medicina del lavoro.
        2. L'accesso al corso di cui al comma 1 è limitato al 30 per cento dei posti annualmente messi a concorso per le scuole di specializzazione in medicina del lavoro. Il corso prevede prove di verifica del profitto e la discussione di una tesi finale.
        3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce le modalità di accesso e di svolgimento del corso di cui al comma 1.
        4. Terminato con esito positivo il corso di cui al comma 1, gli specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale e delle assicurazioni, possono esercitare le funzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.



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