XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4467
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il conseguimento delle specializzazioni in igiene e
medicina preventiva e in medicina legale e delle assicurazioni
sono previste l'iscrizione e la frequenza, a tempo pieno, di
un corso della durata di due anni presso le scuole di
specializzazione in medicina del lavoro.
2. L'accesso al corso di cui al comma 1 è limitato al 30
per cento dei posti annualmente messi a concorso per le scuole
di specializzazione in medicina del lavoro. Il corso prevede
prove di verifica del profitto e la discussione di una tesi
finale.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con proprio decreto, definisce le modalità di accesso
e di svolgimento del corso di cui al comma 1.
4. Terminato con esito positivo il corso di cui al comma
1, gli specializzati in igiene e medicina preventiva e in
medicina legale e delle assicurazioni, possono esercitare le
funzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.