XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4455
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Museo dell'arte orafa
vicentina).
1. E' istituito a Vicenza il Museo dell'arte orafa
vicentina, di seguito denominato "Museo".
Art. 2.
(Finalità).
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere e esporre documenti, attrezzi,
macchinari e ogni altro materiale idoneo a documentare, sotto
il profilo storico e culturale, la produzione orafa vicentina,
con particolare riferimento alle diverse tecniche di
lavorazione dell'oro succedutesi nel corso del tempo;
b) promuovere attività didattiche, nonché
organizzare manifestazioni, incontri nazionali e
internazionali, mostre permanenti e temporanee sul tema della
produzione orafa vicentina;
c) predisporre una apposita area di studio dotata
di documenti, pubblicazioni saggi, riviste e ogni altra
documentazione di rilevanza per il settore dell'arte orafa
vicentina;
d) organizzare premi nazionali e internazionali
indirizzati a persone fisiche o giuridiche che hanno
contribuito a favorire la conoscenza in Italia e all'estero
della produzione orafa vicentina.
2. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica
il Museo si avvale della collaborazione della scuola delle
arti e mestieri di Vicenza.
Art. 3.
(Organizzazione).
1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le
attività culturali con il comune di Vicenza e con la provincia
di Vicenza è individuata la sede del Museo.
2. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita
fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27
novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del
Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Alla fondazione di cui al comma 2, oltre al Ministero
per i beni e le attività culturali, possono partecipare il
comune di Vicenza, la provincia di Vicenza, la regione Veneto
e altri soggetti pubblici e privati.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede, per
gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere
dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.