XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4455




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Museo dell'arte orafa
vicentina).

        1. E' istituito a Vicenza il Museo dell'arte orafa vicentina, di seguito denominato "Museo".


Art. 2.

(Finalità).

        1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

                a) raccogliere e esporre documenti, attrezzi, macchinari e ogni altro materiale idoneo a documentare, sotto il profilo storico e culturale, la produzione orafa vicentina, con particolare riferimento alle diverse tecniche di lavorazione dell'oro succedutesi nel corso del tempo;

                b) promuovere attività didattiche, nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, mostre permanenti e temporanee sul tema della produzione orafa vicentina;

                c) predisporre una apposita area di studio dotata di documenti, pubblicazioni saggi, riviste e ogni altra documentazione di rilevanza per il settore dell'arte orafa vicentina;

                d) organizzare premi nazionali e internazionali indirizzati a persone fisiche o giuridiche che hanno contribuito a favorire la conoscenza in Italia e all'estero della produzione orafa vicentina.

        2. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della scuola delle arti e mestieri di Vicenza.

Art. 3.

(Organizzazione).

        1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Vicenza e con la provincia di Vicenza è individuata la sede del Museo.
        2. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. Alla fondazione di cui al comma 2, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il comune di Vicenza, la provincia di Vicenza, la regione Veneto e altri soggetti pubblici e privati.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede, per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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