XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4447
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), le parole da:
"nonché degli investimenti" a "e organizzative" sono
soppresse; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese
sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite
dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali
o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a
dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri
strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle
innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del
precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea";
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli
investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano
progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale,
sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle
entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a
consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa
Agenzia";
al comma 3, dopo le parole: "Ai fini di cui al
comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è
rilasciata", sono inserite le seguenti: "con riferimento
a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma
2-bis";
il comma 5 è soppresso.
All'articolo 3:
al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola:
"ricercatori", sono inserite le seguenti: ", che in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano
non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto
documentata attività di ricerca all'estero presso università o
centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni
continuativi", e la parola: "iniziano" è sostituita
dalla seguente: "vengono"; nel secondo periodo, dopo le
parole: "nei due periodi di imposta successivi", sono
aggiunte le seguenti: "sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia".
All'articolo 4:
al comma 5, nel secondo periodo, le parole: "dalla
istituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dalla sua
istituzione";
al comma 6, l'espressione: "art." è sostituita
dalla parola: "articolo".
All'articolo 5:
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"ˆâ14. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di natura non regolamentare, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto
della CDP spa e sono nominati i componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo
di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica
i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n.
197. Le successive modifiche allo statuto della CDP spa e le
nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi
periodi sono deliberate a norma del codice civile";
al comma 7, lettera a), dopo le parole: "Poste
italiane spa o società" la lettera: "d" è sostituita
dalla parola: "da";
al comma 7, lettera b), dopo le parole: "raccolta
di fondi a vista" è aggiunto il seguente periodo: "La
raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso
investitori istituzionali";
al comma 27, nel primo periodo, le parole:
"Il settimo periodo è sostituito" sono sostituite dalle
seguenti: "I periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo
sono sostituiti".
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. (Registro italiano dighe). 1.
All'articolo 6 della legge 1^ agosto 2002, n. 166, dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo
2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
definite le modalità con cui il Registro italiano dighe
provvede all'approvazione dei progetti delle opere di
derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione,
comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle
operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad
espletare sulle medesime opere".
2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole:
"31 marzo 1998, n. 112" sono aggiunte le seguenti: ", ad
eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui
all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID"".
All'articolo 6:
ovunque ricorrano, le espressioni: "d. lgs." e
"art." sono sostituite, rispettivamente, dalle parole:
"decreto legislativo" e "articolo";
al comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole:
"decreti di natura non regolamentare," sono inserite le
seguenti: "da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attività
produttive,".
All'articolo 10, al comma 1, nel primo periodo le
parole: ", la liquidità e l'esigibilità" sono sostituite
dalle seguenti: "e la liquidità"; e, nel secondo
periodo, dopo le parole: "L'attestazione" sono inserite
le seguenti: ", che non è utilizzabile ai fini del processo
di esecuzione e del procedimento di ingiunzione,".
All'articolo 11, ai commi 3 e 4, l'espressione:
"art." è sostituita dalla parola: "articolo".
All'articolo 12:
ovunque ricorrano, le espressioni: "D.P.R" e
"art." sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"decreto del Presidente della Repubblica" e
"articolo";
al comma 4, dopo le parole: "decreto-legge 30
settembre 1983, n.512, convertito, con modificazioni", la
parola: "della" è sostituita dalla seguente:
"dalla";
dopo il comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente:
"11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9
gennaio 1991, n.19, il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonché il
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato
di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti
l'istituzione e il funzionamento del "Centro di servizi
finanziari ed assicurativi di Trieste"".
All'articolo 13:
ovunque ricorra, l'espressione: "art." è
sostituita dalla parola: "articolo";
al comma 1, dopo le parole: "del Ministro delle
attività produttive", sono inserite le seguenti: "e del
Ministro delle politiche agricole e forestali"; ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo:"In sede di prima
applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il
consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati
all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive modificazioni";
al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", come definite dalla disciplina comunitaria";
al comma 10, dopo le parole: "componenti di
ciascun organo resti" la parola: "riservato" è
sostituita dalla seguente: "riservata";
al comma 11, le parole: "trova applicazione"
sono sostituite dalle seguenti: "si applica";
al comma 15, le parole: "dal comma 12" sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma 14";
dopo il comma 20, è inserito il seguente:
"20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal
comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi
debbono associare complessivamente non meno di 5 mila imprese
e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300
milioni di euro";
al comma 22, le parole: "pari a 1 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite
dalle seguenti: "pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti
complessivamente garantiti";
al comma 23, le parole: "pari a 1 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite
dalle seguenti: "pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti
complessivamente garantiti"; ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I confidi, operanti nel settore
agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento
composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui
all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni";
al comma 25, nel primo periodo, dopo le parole:
"Mediocredito centrale spa", le parole: "dall'articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
dell'articolo"; nel secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali"; ed è aggiunto, alla fine
del comma, il seguente periodo: "Le operazioni di
garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al
presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei
limiti delle risorse finanziarie attribuite";
al comma 26, è soppresso l'ultimo periodo;
il comma 27 è sostituito dal seguente:
"27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al
comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso
prestate sono disciplinate
con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
ai commi 29 e 30 le parole: "decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti:
"testo unico bancario";
al comma 30, le parole: "nei commi" sono
sostituite dalle seguenti: "negli articoli" e le parole:
"il Capo V, sezione II," dalle seguenti: "da 33 a
37";
al comma 32, capoverso 4-quater, i segni: "-",
sono sostituiti dalle seguenti lettere: "a)", "b)"
e "c)";
al comma 36, i numeri: "1)", "2)", "3)" e
"4)" sono sostituiti, rispettivamente, dalle seguenti
lettere: "a)", "b)", "c)" e
"d)"; le parole: "nei numeri 1) e 2)" sono
sostituite dalle seguenti: "nelle lettere a) e
b)"; le parole: "nel numero 1) del presente comma"
sono sostituite dalle seguenti: "nella lettera a)"
e dopo le parole: "articolo 2615, secondo comma",
sono inserite le seguenti: "del codice civile";
al comma 39, nell'ultimo periodo, sono soppresse le
parole: "di credito cooperativo";
al comma 40, le parole: "gli articoli 2501 e
seguenti del codice civile;" sono sostituite dalle
seguenti: "le disposizioni di cui al libro V, titolo V,
capo X, sezione II del codice civile; a far data dal 1^
gennaio 2004,";
al comma 57, alla fine del primo periodo, sono
aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 107 del
testo unico bancario";
al comma 60, dopo le parole: "in ogni caso" è
inserita la seguente: "per";
al comma 61, le parole da: "dalla seguente:
"confidi", da intendersi" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "dalle seguenti: "confidi, di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269"";
dopo il comma 61, sono aggiunti i seguenti:
"61-bis. La garanzia della Sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21
della legge 9 maggio 1975, n.153, e successive modificazioni,
può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi
comprese la locazione finanziaria e la partecipazione,
temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole
medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari
o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della
Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi
operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o
soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui
all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del
Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione
speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie
di operazioni.
61-ter. In via transitoria, fino alla data di
insediamento degli organi sociali della società di cui al
comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662".
All'articolo 14:
ovunque ricorra, la parola: "epigrafe" è
sostituita dalla seguente: "rubrica";
al comma 1, lettera b), il capoverso 1 è sostituito
dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente articolo che
disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei
servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza
e sono inderogabili ed integrative delle discipline di
settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e
quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.
Restano escluse dal campo di applicazione del presente
articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16
marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164";
al comma 1, lettera d), i numeri: "1)", "2)"
e "3)" sono sostituiti, rispettivamente, dalle
lettere: "a)", "b)" e "c)";
al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la
seguente:
"h-bis). Dopo il comma 15-bis è aggiunto il
seguente:
"15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui
al comma 15-bis, può essere differito ad una data
successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la
Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima
dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una
o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace
di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore
a due volte quello originariamente servito dalla società
maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque
essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di
una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero
a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in
questa ipotesi il differimento non può comunque essere
superiore a due anni"".
All'articolo 16, comma 2, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Ai relativi oneri si provvede con
quota parte delle entrate recate dal
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
All'articolo 17:
al comma 3, dopo le parole: "articolo 11-ter,",
le parole: "comma 7" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 6-bis";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è
aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui l'energia sia
fornita all'utente finale da un comune, che gestisce
direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento,
l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei
Kwh forniti dal comune, è presentata congiuntamente da
quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di
imposta è usufruito direttamente dal fornitore".
3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di
ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci,
con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e
dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta
generale per l'autotrasporto.
3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e
3-ter, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di
euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
All'articolo 19:
al comma 2, il primo periodo è sostituito dai
seguenti: "Le associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di
cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli
elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici
previsti dal presente articolo";
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
All'articolo 20, al comma 1, dopo la parola:
"autoambulanze" sono inserite le seguenti: "e di beni
mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività
antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari".
All'articolo 21:
al comma 4, dopo le parole: "nell'ambito dei
decreti" è inserita la seguente: "di";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. A fini di controllo, il diritto alla
deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è
in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta
dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella
relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono
effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione
validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge
ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme
all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei
relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali
di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di
studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non
superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono
avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e
perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel
caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano
all'espletamento della propria attività lavorativa. E' fatto,
comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali".
All'articolo 23:
al comma 2, dopo le parole: "Ministro
dell'economia e delle finanze", sono inserite le
seguenti: "di concerto con il Ministro delle attività
produttive";
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si
provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente
decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.114, la lettera g) è
sostituita dalla seguente:
"g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un
sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed
all'efficienza della rete distributiva nonché dell'intera
filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione,
trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e
servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori,
ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali,
delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di
rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle
imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati
da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero
delle attività produttive".
All'articolo 26:
ovunque ricorrano, le parole: "23 dicembre 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "23 novembre 2001";
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il
secondo periodo, è inserito il seguente: "Nei casi previsti
dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma
ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo
del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un
periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al
trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al
comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto
di locazione se fosse stato rinnovato"";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le
parole: "ad uso residenziale", sono inserite le seguenti: ",
delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale
nonché in favore degli affittuari dei terreni"";
al comma 4, le parole: "del 8 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'8 per cento";
al comma 8, capoverso 17-bis, dopo le
parole: "Il medesimo divieto" sono inserite le
seguenti: "di cui al terzo periodo del comma 17" e, dopo
le parole: "disagio economico di cui" le parole:
"all'articolo 3," sono sostituite dalla seguente:
"al";
dopo il comma 9, è inserito il seguente:
"9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei
beni immobili statali suscettibili di uso turistico e
nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita,
l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a
vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili
dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le
disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1
dell'articolo 29 del presente decreto";
nel comma 10, capoverso 6-bis, dopo il terzo
periodo, è aggiunto il seguente: "Le previsioni di cui ai
primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei
decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte
le società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato al momento dell'alienazione dei beni";
dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla
regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di
interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da
essa individuati nei comuni interessati dal progetto di
ampliamento della base di Aviano.
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis,
pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-quater. Con le modalità ed alle condizioni
previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli
alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati
nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non
operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio,
secondo quanto previsto con decreto del Ministero della
difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi
all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio.
La disposizione di cui al presente comma non si applica agli
alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si trovino in una delle
seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in
servizio per attuali esigenze abitative proprie o della
famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui
al regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 16
gennaio 1997, n. 253;
b) sono in corso di manutenzione per
avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato
notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario,
il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.
11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai
commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001,
spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un
canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.
11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate
rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma
11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, è
riassegnata allo stato di previsione del Ministero della
difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i
canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato
con la legge di bilancio.
11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per
investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
All'articolo 27:
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "da valutarsi da parte del Ministero
interessato";
il comma 5 è soppresso;
al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'accertamento positivo costituisce dichiarazione
ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi
previsti dall'articolo 8 del medesimo testo unico";
al comma 9, dopo le parole: "schede descrittive"
sono inserite le seguenti: ", nonché le modalità di
trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive
anche per il tramite di altre amministrazioni interessate"
e dopo le parole: "Agenzia del demanio" sono inserite le
seguenti: "e con la Direzione generale dei lavori e del
demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa";
al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La mancata comunicazione nel termine complessivo
di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad
esito negativo della verifica";
al comma 11, dopo le parole: "Le schede
descrittive", sono inserite le seguenti: "degli immobili
di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva";
al comma 13, nel primo periodo, dopo le parole:
"n. 351, convertito con" sono inserite le seguenti:
"modificazioni, dalla"; le parole: "nonché dai commi
dal 3 al 5 dell'articolo 84" sono sostituite dalle
seguenti: "nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80";
e le parole: "si applicano anche ai beni immobili di cui
al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "si
applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3";
dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
"13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto
con la Direzione generale dei lavori e del demanio del
Ministero della difesa, individua beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa non più utili ai
fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione
per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni".
All'articolo 28:
al comma 1, le parole: "legge 23 dicembre 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "legge 23 novembre
2001";
al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, le
parole: "ai conduttori" sono sostituite dalle
seguenti: "agli affittuari"; e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Agli affittuari coltivatori diretti o
imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per
l'acquisto, è concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo
secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente
comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli
affittuari che esercitano il diritto di opzione possono
procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di
aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione
europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/28893 del 3
giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie
attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954,
n. 604";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "I decreti di cui al comma 1 individuano, anche
in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli
adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del
diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono
titolari";
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole:
"dei conduttori" sono inserite le seguenti: "e degli
affittuari dei terreni" e, dopo le parole:
"l'irregolarità", sono inserite le seguenti:
"dell'affitto o";
c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "I terreni e le unità immobiliari liberi
ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli
affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di
opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior
offerente individuato con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma
1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al
comma5";
d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le
parole: "dei canoni di" sono inserite le seguenti:
"affitto o";
e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole:
"In caso di cessione" sono inserite le seguenti: "agli
affittuari o"".
All'articolo 29:
al comma 1:
nel primo periodo, le parole: "l'alienazione di
tali immobili è considerata urgente" sono sostituite dalle
seguenti: "in funzione del patto di stabilità e crescita,
si provvede alla alienazione di tali immobili";
nel secondo periodo, le parole: "con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite
dalle seguenti: "con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri
interessati"; e dopo le parole: "nell'articolo 27"
sono inserite le seguenti: "del presente decreto";
nel terzo periodo, la parola: "gratuito" è
sostituita dalle seguenti: ", ovvero l'uso pubblico";
dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti:
"Una quota, stabilita con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli
articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio
1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio
finanziario 2003, è versata all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente
periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta
fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della
legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate
alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo
della Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse
stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine
dell'esercizio finanziario 2003 è destinata all'incremento
delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del
programma di interventi infrastrutturali del Corpo";
nel sesto periodo, la parola: "previsionale" è
sostituita dalla seguente: "previsionali";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Alle procedure di valorizzazione e
dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché
dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e
dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di
valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del
presente comma, ai soli fini dell'accertamento di conformità
previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la
destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla
destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei
regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo
svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al
contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella
sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
All'articolo 30:
al comma 1, il primo periodo è sostituito dai
seguenti: "Ai fini della valorizzazione, trasformazione,
commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare
dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del
comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, vengono promosse le società di trasformazione
urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano
nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello
Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia
e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle
regioni, delle province, e delle società interamente
controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti
preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali
società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte
dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto
dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle
finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la
costituzione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al
25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei
primi due periodi del comma 4 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410";
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di assicurare la continuità
dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella fase
di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la
massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai
sensi del presente articolo, nonché degli articoli 27 e 29 del
presente decreto, il personale in servizio presso la predetta
Agenzia può esercitare l'opzione irrevocabile per la
permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il
passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla
data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il
31 gennaio 2004. L'eventuale opzione già esercitata ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il
predetto termine, non venga revocata. All'articolo 3 del
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
"5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della
trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime
pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita
secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche
amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare
opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il
personale assunto successivamente a detta data"".
All'articolo 31:
al comma 1 sono premesse le seguenti parole: "Per
l'anno 2003," e, nel secondo periodo, la parola: "stato"
è sostituita dalla seguente: "stata";
al comma 2, l'espressione: "art." è sostituita
dalla parola: "articolo".
All'articolo 32:
ovunque ricorrano, le parole: "d.P.R.", "art.",
"d.lgs", "mc", "G.U." sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica",
"articolo", "decreto legislativo", "metri cubi", "Gazzetta
Ufficiale";
al comma 1, dopo le parole: "in conseguenza del
condono" sono inserite le seguenti: "di cui al presente
articolo";
al comma 7, lettera c-bis), nel secondo
periodo, dopo le parole: "è adottato" sono inserite le
seguenti: "su proposta del Ministro dell'interno" e sono
soppresse le parole: "Le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi
tenuti all'adozione di strumenti urbanistici";
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. All'articolo 141 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera
c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale
gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione
segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita
gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo
nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali
possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti
dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà
e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio"";
al comma 9, nel secondo periodo, dopo le parole:
"delle infrastrutture e dei trasporti", sono inserite le
seguenti: "di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e per i beni e le attività culturali";
le parole: "sentita la Conferenza unificata" sono
sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza
unificata"; dopo le parole: "sono individuati gli ambiti
di rilevanza ed interesse nazionale oggetto di
riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale" sono
inserite le seguenti: ", attribuendo priorità alle aree
oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui
al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui
all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267";
al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "del presente articolo";
al comma 10, le parole: "sentita la Conferenza
unificata" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa
con la Conferenza unificata";
al comma 11, nel secondo periodo, la parola:
"peri" è sostituita dalla seguente: "per"; dopo le
parole: "attività culturali", sono inserite le seguenti:
"di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio"; le parole: "sentita la Conferenza
unificata" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa
con la Conferenza unificata" e le parole: "è assegnata
alle regioni per l'esecuzione di interventi di ripristino e di
riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver
individuato le aree comprese nel programma" sono sostituite
dalle seguenti: "è assegnata alla soprintendenza per i beni
architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di
ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere
individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da
ricomprendere nel programma";
al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole:
"Fondo di rotazione" sono inserite le seguenti: ",
denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive,";
le parole: "ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662," sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380,";
al comma 13, le parole: "di cui alla legge 21
giugno 1985, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298";
al comma 14, dopo le parole: "demanio statale",
sono inserite le seguenti: "ad esclusione del demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da
diritti di uso civico";
al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Resta ferma la necessità di assicurare, anche
mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei
provvedimenti di riconoscimento del diritto
al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il
conseguente diritto pubblico di passaggio";
al comma 19, dopo le parole: "Tabella B" sono
inserite le seguenti: "allegata al presente decreto";
dopo il comma 19, è inserito il seguente:
"19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree
appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le
quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono
inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di
perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime";
al comma 24, dopo le parole: "e dei trasporti"
sono inserite le seguenti: "e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i
beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano";
al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", a condizione che la nuova costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi";
al comma 26, lettera a), dopo le parole: "comma
27" sono inserite le seguenti: "del presente
articolo";
al comma 27, lettera f), nel primo periodo, dopo le
parole: "del piano regionale di cui", la parola:
"la" è sostituita dalla seguente: "al";
al comma 29, ultimo periodo, le parole: "articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
al comma 30, le parole: "di cui al comma 28"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 29";
ai commi 33 e 34, rispettivamente dopo le parole:
"Tabella C allegata" e: "Tabella D allegata", sono
inserite le seguenti: "al presente decreto" e al
predetto comma 34, nel secondo periodo, la parola: "alla"
è sostituita dalla seguente: "alle";
al comma 35, lettera a), le parole:
"articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445";
al comma 36, la parola: "produce" è sostituita
dalla seguente: "producono";
al comma 37, la parola: "equivale" è
sostituita dalla seguente: "equivalgono";
al comma 38, dopo le parole: "nell'allegato 1",
sono aggiunte le seguenti: "al presente decreto";
al comma 40, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per l'attività istruttoria connessa al rilascio
delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i
diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti
finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro
ordinario";
al comma 41, le parole: "trenta per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta per
cento";
al comma 43, capoverso "Art. 32", comma 2,
lettera c), l'espressione: "D.M." è sostituita dalle
parole: "decreto ministeriale";
al comma 43, capoverso "Art. 32", comma 4, la
parola: "abilitativi" è sostituita dalla seguente:
"abilitativo";
al comma 43, capoverso "Art. 32", comma 5, nel
primo periodo, le parole: "dello Stato o" sono
soppresse; nel secondo periodo le parole: "dallo Stato
o" sono soppresse e, nel quarto periodo, le parole: "del
costo della vita, così come definito dall'ISTAT" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati";
dopo il comma 43, è inserito il seguente:
"43-bis. Le modifiche apportate con il presente
articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio
1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle
domande già presentate ai sensi delle predette leggi";
i commi 48 e 49 sono soppressi;
dopo il comma 49, sono inseriti i seguenti:
"49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli
esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella
competenza degli esercizi successivi a quello terminale,
sempreché l'impegno formale venga assunto entro il secondo
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio".
49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
è sostituito dal seguente:
"Art. 41. (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro
il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle
opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non
ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al
ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti
relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6
dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni
statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al
prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi
contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e
dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di
identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione
dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione
degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti
conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei
beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta
acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere
abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi
a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I
relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove
ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per
il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle
strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla
base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
della difesa".
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-ter. Al fine di consentire una più penetrante
vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende
erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia
imputabile la stipulazione dei relativi contratti di
somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è
ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici
servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli
altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione
in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento
per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.
L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna
violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro
50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi
pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro
7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice
cui sia imputabile la stipulazione dei contratti"";
al comma 50, dopo le parole: "si provvede"
sono inserite le seguenti: ", nei limiti stabiliti nei
predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni
di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono
versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti
unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei
Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri
relativi all'anno 2006 si provvede".
Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:
"Art. 32-bis. (Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei ministri). 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali,
con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio
sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori
degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città
d'arte è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un
apposito fondo per interventi
straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro
73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno
degli anni 2004-2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli
interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da
assegnare nell'ambito delle disponibilità del Fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a
euro 73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondere riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
L'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 33. - (Concordato preventivo). - 1. In
attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo
triennale, è introdotto in forma sperimentale un concordato
preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1^
gennaio 2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari
di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca
all'adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul
reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la
sospensione degli obblighi tributari di emissione dello
scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti
basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa
o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando
i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonché il
relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a
seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte
sui redditi e sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta,
incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per
cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per
cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini
delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale
adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è
consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con
un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo
d'imposta in corso al 1^ gennaio 2001 sono inferiori a quelli
risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei
parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata
all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle
relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da
effettuare anteriormente alla data di presentazione della
comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene
conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più
impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle
integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative
presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano
determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o
compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato,
sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che
eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1^
gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con
l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota è, invece, del 33 per
cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli
altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo
relativo al periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio 2001 sia
stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello
minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non
sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il
minimale reddituale; se il contribuente intende versare
comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte
eccedente il minimale reddituale.
8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato
preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono
essere oggetto di accertamento ai fini tributari e
contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo
comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e
secondo comma, lettera c), 40 e 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Restano altresì applicabili le disposizioni di cui
all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e
quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, nonché quelle previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
441.
9. Il contribuente che non soddisfa la condizione
di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi;
in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti
dal comma 3;
b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla
base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi
di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima
ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con
adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218;
c) gli obblighi di documentazione riprendono
dalla data di scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione in cui è stata data la comunicazione.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto è soppresso l'articolo 11, comma 6, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari
al cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al
centocinquanta".
12. Non sono ammessi al concordato preventivo i
titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e
professioni che:
a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso
al 1^ gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui
all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) hanno titolo a regimi forfettari di
determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo
d'imposta in corso al 1^ gennaio 2001, o per quello in corso
al 1^ gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione
indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di
concordato.
13. La sospensione dell'obbligo tributario di
emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per
le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione
della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente
dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.
14. Agli effetti del presente articolo, si
considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere
c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo
articolo; si considerano compensi quelli previsti
dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.
15. Le disposizioni del presente articolo non
incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3), della
legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato
preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1^
gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale , sono stabilite le modalità di presentazione
della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al
comma 5".
All'articolo 34:
al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il
primo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti
che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad
effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la
definizione di cui all'articolo 15 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine
per la proposizione del ricorso avverso atti
dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello
stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso
fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della
definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al
comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002";
nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004"";
al comma 4, le parole: "31 dicembre 2000" sono
sostitute dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e le
parole: "50 per cento" sono sostitute dalle seguenti:
"10 per cento";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a
condizione che il versamento della penalità ridotta
avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge stessa;
b) per le penalità non ancora contestate alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica
dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle
entrate";
al comma 6, le parole: "o regolate contabilmente"
sono soppresse;
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti
convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per
il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le
operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle
somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per
cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di
calcolo fissati nelle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis
si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi
informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse
sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre 2002, e che
il riversamento delle penalità ridotte avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge stessa;
b) per le penalità non ancora contestate alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica
dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle
entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla
restituzione delle penalità già versate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 35:
al comma 1, lettere a) e b),
l'espressione: "lett." è sostituita dalla parola:
"lettera";
al comma 1, lettera c), le parole:
"nell'ottavo e nel nono comma" sono sostituite dalle
seguenti: "nel settimo e nell'ottavo comma" e dopo la
parola: "concernente", è inserita la seguente:
"disposizioni";
al comma 1, lettera d), numero 1), le
parole: "l'ottavo comma è sostituito" sono sostituite
dalle seguenti: "il settimo comma è sostituito" e
l'espressione: "artt." è sostituita dalla parola:
"articoli";
al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), è
inserito il seguente:
"1-bis) all'ottavo comma è aggiunta la seguente
lettera:
"e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)"";
al comma 1, lettera d), il numero 2) è
sostituito dal seguente:
"2) i commi nono e decimo sono abrogati".
L'articolo 36 è soppresso.
All'articolo 38:
ovunque ricorra, l'espressione: "art." è
sostituita dalla parola: "articolo";
al comma 11, nell'ultimo periodo, dopo le parole:
"somma depositata", il segno di interpunzione: ";" è
soppresso.
All'articolo 39:
al comma 1, il numero: "99" è sostituito dal
seguente: "98";
al comma 6, dopo le parole: ""la durata della
partita"" sono inserite le seguenti: ";le parole: "non è
inferiore a dieci secondi" sono sostituite dalle seguenti: "è
compresa tra sette e tredici secondi";";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il termine del 1^ gennaio 2004, di cui
all'articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai
soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera
b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato
rilasciato il nulla-osta di cui all'articolo 14-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state
assolte le relative imposte. A decorrere dal 1^ gennaio 2004,
nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre
2003 il nulla-osta di cui al periodo precedente, e dal 1^
maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto
nulla-osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo
precedente non possono consentire il prolungamento o la
ripetizione della partita e, se non convertiti in
uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero
comma 7, lettera a) e c), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773
del 1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro,
rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004,
secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma
9 del predetto articolo 110, i relativi nulla-osta perdono
efficacia;
c) all'autorità amministrativa è preclusa la
possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo
38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ulteriori nulla-osta per un periodo di cinque anni";
dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è
inserito il seguente:
"7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7
non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche
in parte, le sue regole fondamentali"";
dopo il comma 12, è inserito il seguente:
"12-bis. Per la definizione delle posizioni dei
concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive
ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'articolo
3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si
applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8 e
9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 200, e del
decreto interdirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra
indicato";
il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Agli apparecchi e congegni di cui
all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica
un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per
cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al
collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto:
a) per gli apparecchi per i quali è richiesto,
dal 1^ gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al
comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella
misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del
nulla osta stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento
obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
b) per gli apparecchi per i quali è richiesto,
dal 1^ giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al
citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in
due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del
nulla osta stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato
collegamento obbligatorio";
dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:
"13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i
termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale
unico e dell'acconto di cui al comma 13.
13-ter. Ferme restando le attribuzioni del
Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed
operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione
unitaria al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei
giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli
12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1,
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette
funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che
costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali,
elusione del monopolio statale dei giuochi.
13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare
i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti
elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio
degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere
manifestazioni a premio, il Ministero delle attività
produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni
preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 2001, n. 430, nonché dei relativi allegati. Entro
trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni
di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una
attività di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con
provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni
per la cessazione delle attività. Il provvedimento è
comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle
attività produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni
amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive
modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse
forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo,
è punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto
interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e
del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme
della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio,
anche per consentire la loro trasmissione in via telematica.
Il Ministero delle attività produttive e il Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in
vista della completa informatizzazione del processo
comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia
delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente
comma.
13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di
elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che
intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19,
comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n.
449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della
comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una
autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle
forme e con le modalità stabilite con provvedimento
dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni
dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione
di un provvedimento espresso da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla-osta
all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo;
entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può
espressamente subordinare il nulla-osta all'ottemperanza di
specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle
attività predette, affinché le stesse non risultino
coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma
l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il
fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle
attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di
nulla-osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni
eventualmente impartite, è punito con l'arresto fino ad un
anno.
13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si
applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed
alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni
organizzate dalle stesse";
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
"14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 1^ gennaio 2004, all'articolo
1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le
parole: "sei viaggi mensili," sono inserite le seguenti: "o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia
marine".
14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione
emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689, anteriormente
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del
2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per
garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali,
concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27,
comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni, nonché dell'articolo 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con
l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati
già definiti cessano le procedure, anche coattive, di
riscossione delle sanzioni irrogate.
14-quater. Alle acque potabili trattate
somministrate nelle collettività ed in altri esercizi
pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso
apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purché
specificamente approvate dal Ministero della salute in
conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della
sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi
parametri chimici e batteriologici applicati alle acque
minerali.
14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge
30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: "che abbiano la
proprietà", sono inserite le seguenti: "o che abbiano in
corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto
preliminare di acquisto registrato e trascritto".
14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, le parole: "sei mesi", sono
sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4
del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si
applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi
adottati dai sindaci, anche in qualità di funzionari delegati
dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del 31
dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente
accertati dal comune, previsti dalla legge per la
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del
1976.
14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile
2003, n. 80, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli
articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto
societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 6".
14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole:
"non superiore a tre" sono sostituite dalle seguenti: "non
superiore a cinque".
14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita
sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura
comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino
della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da
emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137, si individuano i compiti della predetta sezione e si
disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare
riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del
responsabile e dei docenti.
14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole:
"16 maggio 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "16 marzo 2004"".
All'articolo 40:
al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole:
"accantonati a riserva", sono inserite le seguenti: ",
ivi intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi
forma di utili e di riserve formate con utili,";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta
chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di
quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui
dopo il 1^ settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura
anticipata dell'esercizio sociale".
All'articolo 41, l'espressione "art.", ovunque
ricorra, è sostituita dalla parola: "articolo".
Dopo l'articolo 41, è inserito il seguente:
"Art. 41-bis.(Altre disposizioni in materia
tributaria).- 1. All'articolo 26-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e
2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti
residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta
sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50
per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata
direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti
nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione
di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i
soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con
l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale
delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove
necessario, i dati e le informazioni utili per la
determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la
relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione
sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed
informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti
direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
per i redditi percepiti dal 1^ gennaio 2004.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, dopo il comma 2-quater, è
aggiunto il seguente:
"2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1^ gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e
2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione
operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di
prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è
commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche
ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi
adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e
2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale
residente nel territorio dello Stato che risponde in solido
con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale
delle somme dovute".
4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle
finanze 24 ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole:
"ai rivenditori autorizzati e" sono inserite le seguenti: "il
corrispondente identificativo unitario o codice seriale di
ciascun mezzo tecnico, nonché il";
b) al comma 7, dopo le parole: "decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;" sono
inserite le seguenti: "i documenti di acquisto loro rilasciati
da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli
adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono
integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o
codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della
cessione;".
5. L'articolo 1, nota II-bis), comma 4,
secondo periodo, della parte prima della tariffa allegata al
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: "Se si
tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base
all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella
risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché
irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento
della differenza medesima".
6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio
dello Stato e alienati anche con le modalità e alle condizioni
di cui all'articolo 29 i beni immobili non strumentali di
proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
individuati dall'Agenzia del demanio con uno o più decreti
dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti
dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1,
sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti
dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare
deliberazioni vincolanti per la società di gestione del
risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla
sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla
richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle
modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata
dal consiglio di amministrazione della società di gestione del
risparmio anche su richiesta dei partecipanti che
rappresentino almeno il 5 per cento del valore
delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate
con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano
almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni
dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per
l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego
non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione.
All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non
disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento
previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3".
8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, i commi 2 e 3 sono abrogati.
9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Regime tributario dei partecipanti) -
1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, la
società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50
per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi
riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti
periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera
c), numero 3), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza
di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di
riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di
sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o
acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della
documentazione il costo è documentato con una dichiarazione
sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a
titolo d'acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
commerciale; b) società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati
nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto
articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi
quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società,
la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è
operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi
di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come
indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1^ aprile
1996, n. 239".
10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a
decorrere dal 1^ gennaio 2004.
11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i
proventi percepiti a decorrere dal 1^ gennaio 2004 sempre che
riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio
successivamente al 31 dicembre 2003.
12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o
iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei
fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta
data.
13. All'onere derivante dal presente articolo, pari
ad euro 15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente
articolo".
All'articolo 42:
l'espressione: "art.", ovunque ricorra, è
sostituita dalla parola: "articolo";
al comma 1, nel terzo periodo, le parole da "in
base" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "in base ad apposite convenzioni stipulate con
l'INPS e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti";
al comma 4, nel primo periodo, le parole: "di cui
al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di
invalidità civile, cecità e sordomutismo"; e, nel terzo
periodo, la parola: "definite" è sostituita dalla
seguente: "definiti";
al comma 7, capoverso 2, l'espressione: "ASL"
è sostituita dalle parole: "delle aziende sanitarie
locali";
al comma 10, nel primo periodo, le parole: "2
milioni euro" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni
di euro" e nel secondo periodo, la parola:
"corrispondete" è sostituita dalla seguente:
"corrispondente";
al comma 11, alinea, le parole: "di attuazione
del codice di procedura civile" sono sostituite dalle
seguenti: "per l'attuazione del codice di procedura civile
e disposizioni transitorie";
al comma 11, capoverso "Art. 152", è inserita
la seguente rubrica: "(Esenzione dal pagamento di spese,
competenze e onorari nei giudizi per prestazioni
previdenziali)"; le parole: "del decreto legislativo 30
maggio 2002, n. 113" sono sostituite dalle seguenti:
"del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115" e le parole: "citato decreto legislativo n. 113 del
2002" sono sostituite dalle seguenti: "citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002".
All'articolo 43:
al comma 1, l'espressione: "DPR" è sostituita
dalle parole: "decreto del Presidente della Repubblica";
al comma 4, le parole: "a detto importo" sono
sostituite dalle seguenti: "all'importo di cui al
comma 3".
All'articolo 44:
ovunque ricorrano, le espressioni: "c.p.c."
e "art." sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "del codice di procedura civile" e
"articolo";E
al comma 1, le parole: "ai commi 5 e 6" sono
sostituite dalle seguenti: "al comma 1 dell'articolo 14
della legge 1^ marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni,
e al comma 6";
al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole:
"versamento dei contributi previdenziali" la parola:
"dell'" è sostituita dalla seguente: "dall'" e alla
fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "A
decorrere dal 1^ gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di
lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a
domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività
sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo
da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo
occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per
i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla
predetta gestione separata";
al comma 3, alinea, le parole da:
"successivamente" fino alla fine dell'alinea, sono
sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:";
al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla
seguente: "a) al comma 1, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "prima di tale termine il
creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla
notifica di atto di precetto" e, nell'alinea della
lettera b), la parola: "sostituire" è
soppressa;
al comma 5, nel primo periodo, la parola:
"contenute" è sostituita dalla seguente: "contenuti"
e, nel quarto periodo, l'espressione: "leg.vo" è
sostituita dalla parola: "legislativo";
al comma 6, le parole: "2^ comma" sono
sostituite dalle seguenti: "secondo comma", e le
parole: "così come modificato dall'art. 1 della legge 19
luglio 1994, n. 451" sono sostituite dalle seguenti: "e
successive modificazioni";
al comma 7, l'espressione: "e/o" è sostituita
dalla parola: "o";
al comma 8, nel primo periodo, le parole: "e di
quelle esercenti attività commerciali di cui all'art. 2"
sono sostituite dalle seguenti: ", nonché di quelle
esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1";
al comma 9, dopo la parola: "(INPDAP)", sono
inserite le seguenti: "con riferimento" e, ovunque
ricorrano, le parole: "all'articolo 7-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, commi
6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322,
e successive modificazioni";
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un
organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore
della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in
seguito a processi di riconversione e ristrutturazione
aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento
economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove
spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è
corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di
mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48
mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai
fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo
59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449".
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27
dicembre 2002, n.289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000
euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di
10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000 euro
per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro
per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1^ gennaio 2002, secondo le modalità previste dal
medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004".
All'articolo 45:
nella rubrica, le parole: "legge 335/95" sono
sostituite dalle seguenti: "legge 8 agosto 1995,
n. 335";
al comma 1, dopo la parola: "contributiva" è
inserita la seguente: "pensionistica".
All'articolo 47:
al comma 3, nel primo periodo, le parole:
"all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257"
sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1" e le
parole: "iscritti all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali, gestita dall'INAIL" sono
soppresse e, nel secondo periodo, le parole: "approvato
con D.P.R." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al
decreto del Presidente della Repubblica";
al comma 5, le parole: "al comma 3" sono
sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Sono comunque fatte salve le
previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già
maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai
benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei
trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la
risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda
di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base
del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla
legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del
presente articolo, qualora siano destinatari di benefici
previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici
di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al
pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva,
hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli
previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si
applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora
abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei
commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di
euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinquies. In caso di indebito pensionistico
derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli
interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27
marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio
in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero
degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 48:
le espressioni: "" e "art.", ovunque
ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole:
"per cento" e "articolo";
al comma 5, alinea, l'espressione: "d.P.R." è
sostituita dalle parole: "regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica";
al comma 5, lettera a), la parola: "farmacologia"
è sostituita dalla seguente: "farmacologica";
al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I dati del monitoraggio sono comunicati
mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze";
al comma 5, lettera c), dopo le parole: "criteri
di costo" sono inserite le seguenti: "e di", e
l'espressione: "G.U." è sostituita dalle parole:
"Gazzetta Ufficiale n. 207";
al comma 5, lettera f), nel terzo periodo, dopo le
parole: "articolo 4, comma 3", sono inserite le
seguenti: "del decreto-legge 18 settembre 2001, n.347,
convertito, con modificazioni, dalla" e la parola:
"della" è soppressa;
al comma 5, lettera l), dopo le parole: "delle
terapie" le parole: "e delle" sono sostituite dalle
seguenti: "contro le";
al comma 6, le parole: "del comma 5" sono
soppresse;
al comma 15, le parole: "articoli 8 e seguenti"
sono sostituite dalle seguenti: "articoli 8 e 9";
al comma 20, le parole: "un migliore" sono
sostituite dalle seguenti: "una migliore";
ai commi 23 e 31, la parola: "abrogate" è
sostituita dalla seguente: "soppresse";
al comma 32, le parole: "art. 9, comma 5, della
legge 8 agosto 2002, n. 178" sono sostituite dalle
seguenti: "articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405";
al comma 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 28 marzo 2001".
L'articolo 50 è sostituito dal seguente:
"Art. 50. - (Disposizioni in materia di monitoraggio
della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e
delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e
la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza
e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e
delle finanze, con decreto adottato di concerto con il
ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il
Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e
la progressiva consegna della TC, a partire dal 1^ gennaio
2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché
ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice
fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La
TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in
codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico
requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico
del Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre
2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di
ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa
e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende
ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici
universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna
individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione
ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della
relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta è stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11
luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal
medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per
l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni
in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un
analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di
ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta
in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di
separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta
figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della
compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei
farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti.
Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo
codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice
sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui
al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e
comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle
finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice
fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna,
l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero
l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli
stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri
progressivi regionali delle ricette consegnate. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalità della trasmissione
telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati,
ai fini del presente articolo, "strutture di erogazione di
servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici
per la realizzazione del software certificato che deve
essere installato dalle strutture di erogazione di servizi
sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi
ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui
ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della
frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di
cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e
in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce,
con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le
regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del
presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente
applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del
software di cui al comma 5, secondo periodo, alle
farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è
riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di
credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, successivamente alla data nella quale il Ministero
dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle
farmacie medesime avviso di corretta installazione e
funzionamento del predetto software. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile
ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore della
produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e
non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al
relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004,
si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta
medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei
farmaci acquistati nonché il codice a barre della TC; sono
comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto
della utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta nonché il codice a barre della TC;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonché
inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni
specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la
corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con
quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di
assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non può
essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga
pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta
medica senza la contestuale esibizione della TC, il codice
fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono
trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze; il software di cui al comma 5 assicura che gli
stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private.
Il predetto software assicura altresì che in nessun caso
il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o
conservato in ambiente residente, presso le farmacie,
pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione
telematica da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero
dell'economia e delle finanze, con
modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli altri enti
pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono
al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità
telematica, nei trenta giorni successivi alla data di
emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e
diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di
erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio
dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre
le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e
al nomenclatore ambulatoriale.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non
è consentito trattare i dati rilevati dalla TC degli
assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati di
cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli
schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle
strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di
cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo,
anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie
locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei
dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle
somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle
strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo
approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal
Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere
trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonché le
modalità di tale trasmissione.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo
52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento
del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera
rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso
in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione
telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia
dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard
tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del
presente articolo. Con effetto dal 1^ gennaio 2004, tra gli
adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso
all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni
2004 e 2005, è ricompresa anche l'adozione di tutti i
provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero
dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al
comma 4.
12. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabile le
modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TC
nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
All'articolo 51:
al comma 1, le parole: "e di 330 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "e 330 milioni";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione
dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con
lo Stato, è riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del
protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia, un limite
di impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2004.
1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari
a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si
provvede, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto
1978, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al
Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello
di riferimento, a
completamento della relazione previsionale e programmatica,
un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati
nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla
coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla
ripartizione territoriale degli interventi".
1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato".
Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:
"Art. 52-bis. (Modifica all'articolo 5 del
decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441). 1.
All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre
2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "è
prorogato di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è
prorogato di tre anni".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro
per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
All'allegato 1:
nel titolo, le parole: "articolo 7, comma 2," sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 32";
nel paragrafo: "Procedura per la sanatoria
edilizia", secondo periodo, alla lettera a), le
parole: "tabella A" sono sostituite dalle seguenti:
"tabella C" e, alla lettera b), le parole:
"tabella B" sono sostituite dalle seguenti:
"tabella D".
DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269