XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4424
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 633 del codice penale non si applica alle
occupazioni di immobili o di terreni altrui effettuate
anteriormente al 31 dicembre 2002 per finalità legate alla
realizzazione di iniziative a carattere sociale e
culturale.
2. I procedimenti penali in corso ai sensi dell'articolo
633 del codice penale e relativi alle fattispecie di cui al
comma 1 sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2.
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito il Fondo nazionale per la valorizzazione del
patrimonio edilizio, di seguito denominato "Fondo".
2. Le risorse attribuite al Fondo sono destinate ai comuni
per risarcire i proprietari degli immobili occupati di cui al
comma 1 e per finanziare le attività di recupero del
patrimonio edilizio di proprietà comunale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione
delle risorse del Fondo ai sensi del comma 2.
Art. 3.
1. A decorrere dal 2005 i sindaci procedono al censimento
del patrimonio immobiliare nei territori di rispettiva
competenza al fine di requisire gli immobili non utilizzati
per più di cinque anni consecutivi e di cederne l'uso, a
titolo gratuito, alle associazioni senza scopo di lucro che ne
fanno richiesta.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in 2.000.000 di euro annui a decorrere dal
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.