XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4405
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Convivenza familiare).
1. La Repubblica riconosce e tutela il rapporto tra due
persone, legate da comunione di vita materiale e spirituale,
che coabitano stabilmente, applicando a tale rapporto le
garanzie previste dall'articolo 2 della Costituzione per le
formazioni sociali finalizzate al processo di sviluppo e di
crescita della persona.
Art. 2.
(Estensione alle unioni di fatto dei provvedimenti
relativi all'affidamento dei figli e alle garanzie di
esecuzione degli obblighi, nel caso di cessazione della
convivenza).
1. Le disposizioni a tutela della prole di cui agli
articoli 155 e seguenti del codice civile, si applicano, in
quanto compatibili, anche a vantaggio dei minori, e comunque
dei figli, anche maggiorenni, se portatori di handicap
grave, nati da genitori non coniugati legalmente, all'atto
della cessazione della convivenza.
2. L'abitazione della casa, luogo della convivenza
familiare, spetta al genitore cui sono affidati i figli o con
il quale i figli maggiorenni convivono.
3. Il giudice, in applicazione del comma 1 del presente
articolo, si pronuncia ad istanza di parte, ai sensi dei commi
quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 156 del codice
civile; il giudice, sempre ad istanza di parte, e con
provvedimento motivato, può determinare a carico del genitore,
cui non sono stati affidati i figli e che gode di un reddito
maggiore, l'obbligo di corrispondere un importo mensile, atto
a consentire, ai figli nati dalla convivenza familiare, un
tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
rapporto.
4. L'importo determinato per il mantenimento del tenore di
vita ai sensi del comma 3, è impiegato in forma diretta in
favore della prole dal genitore non affidatario. In caso di
contestazione, ove lo stesso genitore non affidatario non
dimostri di avere impiegato l'importo stesso per acquisti
utilmente compiuti direttamente in favore della prole, sorge
l'obbligo di doverlo versare al genitore affidatario. In tale
caso sono applicabili le garanzie previste dai commi quarto,
quinto, sesto e settimo dell'articolo 156 del codice
civile.
Art. 3.
(Competenza del giudice ordinario).
1. In deroga all'articolo 38 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, i
provvedimenti previsti dall'articolo 317-bis del codice
civile, quelli di cui all'articolo 2 della presente legge e
comunque tutti i provvedimenti relativi ai figli naturali sono
di competenza del giudice ordinario.
Art. 4.
(Estensione del concetto di impresa familiare al
convivente).
1. Il terzo comma dell'articolo 230-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Ai fini della disposizione di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, il convivente, i parenti
entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa
familiare quella cui collaborano il coniuge, il convivente, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo".
Art. 5.
(Estensione dei diritti successori).
1. Nel caso di decesso del convivente, titolare del
diritto immobiliare, è riconosciuto al convivente superstite
il diritto d'uso della casa, scelta come stabile dimora della
convivenza familiare, per un periodo di durata analoga alla
stessa convivenza, e, in presenza di figli minori, sino alla
autonomia patrimoniale di questi.
2. Nel caso del decesso del convivente, titolare di una
pensione, e in assenza di ex coniuge avente analogo diritto, è
riconosciuto al convivente superstite, se all'atto del decesso
la convivenza familiare era in atto, il diritto a vedersi
riconoscere una percentuale pari al 40 per cento
dell'indennità di fine rapporto, parametrata alla durata del
rapporto di lavoro in riferimento agli anni di durata del
periodo di convivenza familiare.
Art. 6.
(Riconoscimento del diritto delle licenze per paternità e
per maternità nei rapporti di lavoro subordinato).
1. E' riconosciuto ad entrambi i genitori, all'atto della
nascita della prole, il diritto di ottenere licenze per
paternità e per maternità dal posto di lavoro, qualunque sia
la natura del rapporto di lavoro nel quale essi siano
impiegati.
Art. 7.
(Doveri verso i figli).
1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 147 (Diritti e doveri verso i figli).- Dalla
nascita discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di
mantenere, istruire ed educare la prole, tenuto conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli".
Art. 8.
(Esercizio delle potestà dei genitori).
1. Al quarto comma dell'articolo 316 del codice civile, le
parole: "il padre" sono sostituite dalle seguenti: "uno dei
genitori".
Art. 9.
(Estensione delle norme sui maltrattamenti in famiglia e
verso i fanciulli).
1. Al primo comma dell'articolo 572 del codice penale,
dopo le parole: "della famiglia" sono inserite le seguenti:
"ivi compreso il convivente".
Art. 10.
(Norme transitorie).
1. Nei casi di provvedimenti riguardanti i figli nati
fuori dal matrimonio già deliberati alla data di entrata in
vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può
chiedere comunque l'applicazione della medesima legge.
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.