XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4404
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
GENERALE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione
della legge).
1. Con la presente legge lo Stato detta princìpi
fondamentali in materia di attività trasfusionali allo scopo
di conseguire le seguenti finalità:
a) il raggiungimento dell'autosufficienza
regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci
emoderivati;
b) una più efficace tutela della salute dei
cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di
sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo
finalizzato alla donazione e alla trasfusione del sangue;
c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale
su tutto il territorio nazionale;
d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del
buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e
cura che si realizzano in particolare nell'ambito
dell'assistenza a pazienti ematologici e oncologici, del
sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1,
la presente legge disciplina in particolare i seguenti
aspetti:
a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria
del servizio trasfusionale;
b) i princìpi generali per l'organizzazione,
l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture
trasfusionali;
c) le attività delle associazioni e delle
federazioni dei donatori di sangue;
d) le misure per la programmazione e il
coordinamento del settore;
e) le misure per il raggiungimento
dell'autosufficienza;
f) le norme per la qualità e la sicurezza del
sangue e dei suoi prodotti.
3. Ai fini della presente legge si osservano le
definizioni contenute nell'allegato 1 annesso alla
medesima.
Art. 2.
(Attività trasfusionali).
1. La presente legge disciplina le attività trasfusionali
ovvero le attività riguardanti la promozione del dono del
sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e
delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e
cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la
validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti, nonché le attività di medicina
trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati.
2. Le attività trasfusionali di cui al comma 1 sono parte
integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e
gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.
Art. 3.
(Donazione di sangue, emocomponenti
e cellule staminali emopoietiche).
1. Sono consentiti la donazione di sangue o di
emocomponenti, nonché il prelievo
di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di
infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule
staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno
delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate
in persone di almeno diciotto anni di età, previa espressione
del consenso informato e verifica della loro idoneità fisica.
Per le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è
espresso dagli esercenti la potestà dei genitori, o dal tutore
o dal giudice tutelare.
3. I protocolli per l'accertamento della idoneità fisica
del donatore e le modalità della donazione di sangue e di
emocomponenti, nonché del prelievo di cellule staminali
emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale, sono
definiti con decreto del Ministro della salute, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Commissione nazionale di cui all'articolo 11.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
periodicamente aggiornate sulla base delle linee guida emanate
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui
all'articolo 13.
Art. 4.
(Gratuità del sangue e dei suoi prodotti).
1. Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spese
sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e
dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche,
non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque
addebiti accessori e oneri fiscali, compresa la partecipazione
alla spesa sanitaria.
2. Le attività trasfusionali di cui all'articolo 2
rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e i
relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
Capo II
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
TRASFUSIONALE
Art. 5.
(Livelli essenziali di assistenza sanitaria
del servizio trasfusionale).
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6.4
dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di
adeguamento e manutenzione dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8 febbraio 2002, i servizi e le prestazioni erogati dal
Servizio sanitario nazionale, con esenzione dalla
partecipazione alla spesa, in materia di attività
trasfusionali comprendono:
a) attività di produzione, volte a garantire la
costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché
il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale
e nazionale, consistenti in:
1) esecuzione delle procedure relative
all'accertamento dell'idoneità alla donazione;
2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti;
3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti,
compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di
farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle
aziende produttori di emoderivati, convenzionati secondo le
modalità di cui all'articolo 16;
4) esecuzione delle indagini di laboratorio e delle
procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla
certificazione dei requisiti di qualità e di sicurezza
previsti dalla legislazione vigente per
le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare
riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con
la trasfusione;
5) conservazione e trasporto del sangue e degli
emocomponenti;
6) cessione del sangue a strutture trasfusionali di
altre aziende o di altre regioni;
7) collaborazione con le strutture trasfusionali
militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le
urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di
calamità;
8) trasmissione al centro regionale di coordinamento e
compensazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate,
ai sensi di quanto previsto dai flussi informativi di cui
all'articolo 19;
9) indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di
problemi immunoematologici e prevenzione della malattia
emolitica del neonato e tenuta di un registro dei soggetti da
sottoporre alla profilassi;
10) attività immunoematologiche di riferimento per
problemi trasfusionali clinici e sierologici;
11) gestione di una banca di sangue congelato per le
emergenze;
12) gestione di una banca di cellule staminali
congelate, ottenute da sangue periferico, midollare o
cordonale;
13) servizio di tipizzazione tissutale;
14) istituzione di un registro di donatori di midollo
e di donatori tipizzati per il sistema di istocompatibilità
HLA;
b) prestazioni di medicina trasfusionale e di
diagnosi e cura, organizzate in relazione alla complessità
della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito
territoriale di competenza e comprendenti:
1) indagini immunoematologiche sui pazienti
finalizzate alla trasfusione;
2) verifica dell'appropriatezza della richiesta di
sangue e di emocomponenti;
3) assegnazione e distribuzione del sangue e degli
emocomponenti;
4) supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei
servizi di urgenza e di emergenza;
5) pratica del predeposito a scopo
autotrasfusionale;
6) coordinamento e organizzazione delle attività di
recupero perioperatorio e della emodiluizione;
7) svolgimento di attività di medicina trasfusionale
nonché di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti,
sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;
8) raccolta di cellule staminali emopoietiche mediante
aferesi e loro conservazione;
9) promozione del buon uso del sangue;
10) funzione di osservatorio epidemiologico per il
territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza;
11) svolgimento dei compiti di diagnosi
laboratoristica e cura nei settori dell'ematologia, della
patologia dell'emostasi, dell'immunopatologia e
dell'immunoematologia forense;
12) ulteriori attività di diagnosi e di cura
individuate dalla programmazione regionale e aziendale;
c) promozione della donazione del sangue.
Art. 6.
(Princìpi generali per l'organizzazione
delle attività trasfusionali).
1. Con uno o più accordi tra Governo e regioni sanciti
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi degli articoli 2, comma 1,
lettera b), e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) è promossa la uniforme erogazione dei livelli
essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali,
anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali,
confermando la natura di struttura pubblica dei presìdi e
delle strutture addetti alle attività trasfusionali,
l'omogeneizzazione e la standardizzazione della organizzazione
delle stesse e delle unità di raccolta, delle frigoemoteche e
delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le
emergenze e di cellule staminali. Vengono altresì definiti, e
periodicamente aggiornati, i requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali per
gli ambiti territoriali coincidenti almeno con le aziende
sanitarie locali; tali requisiti sono periodicamente
aggiornati;
b) è adottato uno schema tipo per l'adozione di
convenzioni con le associazioni e le federazioni di donatori
di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle
attività trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione
individua anche le tariffe di rimborso delle attività
associative uniformi su tutto il territorio nazionale, in
misura idonea rispetto al raggiungimento degli obiettivi di
progresso della promozione della donazione. Viene comunque
garantita alle associazioni e alle federazioni di donatori di
sangue la più ampia partecipazione alla definizione
dell'accordo e alla programmazione regionale e locale delle
attività trasfusionali;
c) è promossa la individuazione da parte delle
regioni, in base alla propria programmazione, degli strumenti
necessari per garantire un coordinamento intraregionale e
interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di
scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del
raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di
cui all'articolo 1 e ai princìpi generali di cui all'articolo
12. A tale fine è autorizzata la spesa di
3.500.000 euro per l'anno 2003 e di 6.500.000 euro a
decorrere dall'anno 2004. Tale spesa è a carico dello Stato e
le modalità operative di organizzazione e di implementazione
sono definite dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Capo III
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI
DONATORI DI SANGUE
Art. 7.
(Associazioni e federazioni di donatori).
1. Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i
valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione
volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del
sangue e dei suoi componenti.
2. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le
relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del
Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo
sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei
donatori.
3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui
al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità
della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal
Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Le organizzazioni di donatori di cui al presente
articolo, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera b), possono organizzare e gestire singolarmente,
o in forma aggregata, unità di raccolta, previa autorizzazione
della regione competente e in conformità alle esigenze
indicate dalla programmazione sanitaria regionale.
5. La chiamata alla donazione è attuata dalle associazioni
di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni,
convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera
b), secondo una programmazione
definita di intesa con la struttura trasfusionale
territorialmente competente.
6. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla stipula
delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
b), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3 del presente articolo, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa
diffida alle regioni inadempienti a provvedere entro un
termine congruo, attiva i poteri sostitutivi, nel rispetto dei
princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione di cui
all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
7. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le
relative federazioni sono tenute a comunicare alle strutture
trasfusionali competenti gli elenchi dei propri donatori
iscritti.
8. Le strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta
tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori
afferenti.
Art. 8.
(Astensione dal lavoro).
1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di
lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per
l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando
la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I
relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi
dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la
retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente
al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle
relative procedure. A tale fine è autorizzata, a titolo di
contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima
di 405.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di
erogazione del contributo.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i
certificati relativi alle prestazioni effettuate sono
rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha
effettuate.
Art. 9.
(Disposizioni in materia fiscale).
1. Non sono soggetti a imposizione tributaria le attività
e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue
e le relative federazioni di cui all'articolo 7 svolgono in
adempimento delle finalità della presente legge e per gli
scopi associativi.
Capo IV
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'
TRASFUSIONALI
Art. 10.
(Competenze del Ministero della salute).
1. Il Ministero della salute svolge funzioni di indirizzo
e di programmazione del settore trasfusionale. Per le funzioni
di coordinamento e di controllo lo stesso Ministero si avvale,
per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali di cui all'articolo 13 e
dell'Istituto superiore di sanità (ISS).
2. Il Ministero della salute svolge le seguenti
funzioni:
a) programmazione delle attività trasfusionali a
livello nazionale;
b) attività normativa, anche in adeguamento agli
indirizzi e alle direttive comunitari;
c) controllo della produzione nazionale di
emoderivati, avvalendosi anche dell'ISS;
d) controllo sul commercio e sull'informazione
riguardanti gli emoderivati;
e) autorizzazione all'import-export del
sangue e dei suoi prodotti;
f) registrazione di farmaci emoderivati e di
prodotti diagnostici;
g) promozione della ricerca e della
sperimentazione in campo trasfusionale, avvalendosi
dell'ISS;
h) definizione dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria uniformi e dei relativi criteri di
finanziamento per le attività del servizio trasfusionale
nazionale;
i) individuazione, in accordo con le associazioni
dei donatori volontari del sangue, di un programma nazionale
di iniziative per la razionalizzazione e il rafforzamento
delle attività trasfusionali.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro
della salute, sentita la Commissione nazionale di cui
all'articolo 11, emana, nell'ambito del Piano sanitario
nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore
trasfusionale denominato "Piano sangue e plasma nazionale".
Art. 11.
(Commissione nazionale
per il servizio trasfusionale).
1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla
presente legge, il Ministro della salute si avvale del parere
della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, di
seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro
della salute, che la presiede. Con lo stesso decreto sono
disciplinati le modalità di funzionamento della Commissione e
l'ambito delle sue competenze.
3. La Commissione è composta da quattro esperti in
rappresentanza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; da nove esperti designati dal Ministro
della salute, di cui
due scelti tra i dirigenti del Ministero della salute, uno
tra i dirigenti di ricerca dell'ISS, tre scelti tra i
dirigenti ospedalieri di secondo livello dei servizi di
immunoematologia e medicina trasfusionale, tre indicati dalle
società scientifiche operanti nel settore delle trasfusioni;
da cinque rappresentanti delle associazioni di donatori
volontari di sangue e delle relative federazioni
rappresentative sul piano nazionale, e in particolare
dell'Associazione volontari italiani sangue, della Croce rossa
italiana, della Federazione italiana associazioni donatori di
sangue e del Gruppo donatori sangue FRATRES; da tre
rappresentanti designati, rispettivamente, dalle associazioni
nazionali dei pazienti affetti da emofilia, da leucemia e da
thalassemia; da un rappresentante designato dall'Associazione
nazionale dei produttori di emoderivati; da un ufficiale
medico della sanità militare designato dal Ministro della
difesa. Un funzionario scelto tra i dirigenti medici del
Ministero della salute svolge funzioni di segretario della
Commissione. I membri della Commissione durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati. Ad essi si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto
riguarda la corresponsione dei compensi, nonché le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417, e
successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento
economico di missione e di trasferimento.
Art. 12.
(Princìpi generali sulla programmazione sanitaria in
materia di attività trasfusionali).
1. Tenuto conto che l'autosufficienza di sangue e derivati
costituisce un interesse nazionale sovraregionale e
sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è
richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere, la presente legge definisce i princìpi
generali
di programmazione sanitaria in materia di attività
trasfusionali, anche al fine di consentire la uniformità della
legislazione vigente.
2. Al fine di cui al comma 1, a livello regionale:
a) è promossa la donazione volontaria, periodica e
non remunerata del sangue e degli emocomponenti, favorendo lo
sviluppo sul territorio delle associazioni e delle federazioni
dei donatori volontari di sangue;
b) è istituito il sistema informativo regionale
dei servizi trasfusionali, in raccordo funzionale con il
sistema nazionale;
c) è definito annualmente il programma di
autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il
fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le
risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità
di compensazione intraregionale e interregionale nonché i
livelli di importazione e di esportazione eventualmente
necessari;
d) sono definite le modalità per la stipula di
convenzioni con le ditte produttrici di emoderivati, le
modalità per l'invio degli emoderivati alle aziende
produttrici e i controlli sulla distribuzione degli
emoderivati ottenuti;
e) sono curati i rapporti con la sanità militare
per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche,
nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma
4;
f) viene effettuato il controllo ispettivo delle
strutture trasfusionali in relazione alle normative e alle
procedure definite in ambito regionale nonché alle iniziative
e ai programmi di cui all'articolo 6;
g) sono attivati programmi di monitoraggio e di
controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla
relativa spesa sanitaria;
h) sono promosse e finanziate attività di ricerca
applicata e
di sviluppo dei servizi nell'area della medicina
trasfusionale;
i) è promosso, per un migliore raggiungimento
dell'autosufficienza, l'avvio di sperimentazioni gestionali ai
sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche in
forma consortile tra diverse aziende della stessa regione o di
regioni diverse.
3. A livello regionale sono elaborati specifici progetti
per la promozione delle donazioni periodiche di sangue e di
emocomponenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo
dell'autosufficienza regionale e nazionale. Per il
finanziamento dei progetti di cui al presente comma si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. A livello regionale sono definiti, altresì, gli
obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale e
interregionale, nonché per l'assistenza in materia
trasfusionale.
Capo V
MISURE PER IL COORDINAMENTO
Art. 13.
(Agenzia per i servizi sanitari regionali).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede con proprio decreto, adottato di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'istituzione
presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di seguito
denominata "Agenzia", di un'apposita struttura finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale e
al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali
sul territorio nazionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua la composizione
degli organismi direttivi,
nonché le modalità gestionali, organizzative e di
finanziamento dell'Agenzia.
3. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) fornisce supporto alla programmazione nazionale
delle attività trasfusionali;
b) fornisce indicazioni al Ministro della salute e
alle regioni in merito al programma annuale di autosufficienza
nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno
reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i
criteri di finanziamento del sistema, le modalità di
compensazione tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e i livelli di importazione e di esportazione
eventualmente necessari;
c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento
interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del
programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni
intraregionali e interregionali;
d) emana linee guida relative alla qualità e alla
sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione
delle direttive comunitarie;
e) fornisce al Ministro della salute e alle
regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione
tra aziende sanitarie e regioni delle unità di sangue, dei
suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in
convenzione;
f) emana linee guida in merito al modello
organizzativo e all'accreditamento delle strutture
trasfusionali;
g) emana linee guida per il finanziamento delle
attività trasfusionali;
h) svolge attività di monitoraggio e di verifica
degli obiettivi posti dalle disposizioni vigenti di legge e
dalla programmazione a livello nazionale nel settore
trasfusionale;
i) provvede al coordinamento del flusso
informativo di cui all'articolo 19;
l) effettua studi e ricerche sulla qualità e
sull'appropriatezza delle prestazioni
trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull'acquisizione
di beni e di servizi in campo trasfusionale, al fine di
elaborare valutazioni sulla efficacia e sull'efficienza dei
servizi erogati;
m) svolge attività di formazione per le materie di
propria competenza;
n) può svolgere, se richiesta, attività di
consulenza e di supporto ai fini della programmazione e della
organizzazione delle attività trasfusionali a livello
regionale.
4. All'Agenzia è assegnato un contributo aggiuntivo di
3.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 3.600.000 euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005 per lo svolgimento dei compiti
ad essa attribuiti dalla presente legge. Al relativo onere si
provvede a valere sulle disponibilità finanziarie di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 6, comma
1, lettera c), il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono presso
l'Agenzia un coordinamento interregionale, individuandone gli
strumenti operativi e organizzativi.
6. L'Agenzia, per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 3, si avvale del coordinamento interregionale di cui al
comma 5 e della Commissione.
Art. 14.
(Compiti dell'Istituto superiore di sanità).
1. L'ISS, nelle materie disciplinate dalla presente legge,
e ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera f), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2001, n. 70, svolge le funzioni di laboratorio di
riferimento a livello nazionale per gli aspetti
tecnico-scientifici della trasfusione del sangue.
2. Al fine di cui al comma 1 è istituita presso l'ISS, con
apposito decreto del Ministro della salute, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una apposita struttura dotata delle idonee risorse di
personale, finanziarie e organizzative.
3. L'ISS svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) promuove la ricerca scientifica nel campo
immunotrasfusionale, con particolare riguardo alla prevenzione
delle malattie trasmissibili per via ematica;
b) esercita il controllo sulle specialità
farmaceutiche emoderivate, secondo i criteri e le modalità
definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione
europea;
c) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche
riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla
sicurezza, alla efficacia e alla applicabilità della
regolamentazione vigente in materia, e formula proposte di
periodico aggiornamento della regolamentazione medesima in
relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;
d) promuove e organizza il controllo di qualità
esterno riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche
in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture
esterne e l'apporto di un comitato di esperti appositamente
istituito;
e) provvede alle ispezioni e ai controlli sulle
aziende produttrici di emoderivati, anche su richiesta delle
regioni;
f) definisce il programma nazionale di
emovigilanza e ne cura l'attuazione;
g) promuove iniziative per il coordinamento
dell'attività di vigilanza e di controllo di competenza delle
regioni nei confronti delle strutture trasfusionali e promuove
i relativi programmi di formazione.
4. All'ISS è assegnato un contributo aggiuntivo di
3.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 3.600.000 euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005 per lo svolgimento dei compiti
ad esso attribuiti dalla presente
legge, compresa la promozione di attività di ricerca a
livello nazionale. Al relativo onere si provvede a valere
sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
Capo VI
MISURE PER L'AUTOSUFFICIENZA
NAZIONALE
Art. 15.
(Programma annuale
per l'autosufficienza nazionale).
1. L'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati
costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire ai
cittadini uguali condizioni di qualità e di sicurezza della
terapia trasfusionale. La presente legge, riconoscendo la
funzione sovraregionale e sovraziendale dell'autosufficienza,
individua specifici meccanismi di programmazione,
organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale
nazionale.
2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni
fornite dall'Agenzia e dalle strutture regionali di
coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di
autosufficienza nazionale, che individua i consumi storici, il
fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le
risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità
organizzative e i riferimenti tariffari per la compensazione
tra le regioni e le province autonome, nonché i livelli di
importazione e di esportazione eventualmente necessari.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
determina, tenuto conto delle indicazioni dell'Agenzia, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il
prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi
componenti uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché
le azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende
sanitarie locali e ospedaliere all'interno della regione e tra
le regioni, secondo princìpi che garantiscano un'adeguata
copertura dei costi di produzione e di trasferimento del
sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi
adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale.
4. Le determinazioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono aggiornate annualmente con la
medesima procedura prevista al comma 3.
Art. 16.
(Produzione di farmaci emoderivati).
1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno
schema tipo di convenzione, in conformità del quale le
regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano
convenzioni con i centri e con le aziende di cui al comma 5
per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.
2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma
1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di
emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni,
essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei
ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli
emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati nel territorio
dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti
dell'autorizzazione alla immissione in commercio in
stabilimenti ubicati nel territorio dell'Unione europea.
3. Gli stabilimenti devono risultare idonei alla
lavorazione ai sensi di quanto previsto dalla vigente
normativa nazionale e dell'Unione europea a seguito di
controlli
effettuati dalle rispettive autorità nazionali, responsabili
ai sensi dei propri ordinamenti, e di quelli dell'autorità
nazionale italiana.
4. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla
commercializzazione e destinati al soddisfacimento del
fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma
italiano, sia come materia prima sia come semilavorati
intermedi. Presso i centri e le aziende di produzione deve
essere conservata specifica documentazione atta a risalire dal
prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta
dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.
5. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
Commissione, individua tra i centri e le aziende di
frazionamento e di produzione di emoderivati di cui al
presente articolo quelli autorizzati alla stipula delle
convenzioni. In sede di prima attuazione della presente legge
il suddetto decreto è adottato entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge medesima. Le convenzioni di cui
al presente articolo sono stipulate decorsi due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. I centri e le aziende di frazionamento e di produzione
documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di
provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il rispetto
delle buone pratiche di fabbricazione e delle altre norme
stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di
Stato.
7. Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio dei
singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato secondo
le direttive emanate con decreto del Ministro della salute.
Art. 17.
(Importazione ed esportazione).
1. L'importazione, l'esportazione del sangue e dei suoi
prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico
nonché
la lavorazione del plasma per conto terzi affidata da
committenti esteri, sono autorizzate dal Ministero della
salute secondo le modalità stabilite con apposito decreto da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il presente comma non si applica al sangue e
agli emocomponenti ad uso autologo. L'eccedenza nazionale di
sangue e dei suoi derivati può essere esportata per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi
dell'autosufficienza europea, nell'ambito del progetto della
cooperazione internazionale o per fini umanitari.
2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è
consentita a condizione che tali prodotti, nel Paese di
provenienza, risultino autorizzati, da parte dell'autorità
sanitaria competente, alla commercializzazione per uso
terapeutico umano e siano stati sottoposti al controllo di
Stato secondo la procedura europea, con esito favorevole, in
un laboratorio della rete europea.
3. Gli emoderivati importati da Paesi non appartenenti
all'Unione europea prima della loro immissione in commercio
devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai controlli
di Stato secondo le modalità previste dalle normative
nazionali vigenti in materia, da parte dell'ISS, per
assicurare la tracciabilità dei donatori e dei riceventi.
4. L'importazione e l'esportazione di cellule staminali
emopoietiche per uso di trapianto sono regolate dalla
normativa vigente in materia di trapianti.
Art. 18.
(Razionalizzazione dei consumi).
1. La presente legge promuove la diffusione delle pratiche
del buon uso del sangue e dell'autotrasfusione sotto forma di
predeposito e di recupero perioperatorio, sia nelle strutture
sanitarie pubbliche, sia, tramite apposite convenzioni con il
servizio trasfusionale di riferimento, con le strutture
sanitarie private accreditate e non accreditate.
2. Al fine di cui al comma 1, presso le aziende sanitarie
ospedaliere è istituito il comitato ospedaliero per il buon
uso del sangue, con il compito di effettuare programmi di
controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e
di monitoraggio delle richieste trasfusionali.
Art. 19.
(Sistema informativo dei
servizi trasfusionali).
1. E' istituito il sistema informativo dei servizi
trasfusionali all'interno del Sistema informativo sanitario
nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, sono definite le caratteristiche del
sistema informativo di cui al presente articolo e la tipologia
dei flussi informativi tra il Ministero della salute, le
regioni, l'Agenzia e l'ISS.
3. Il sistema di cui al presente articolo rileva anche i
dati sulla appropriatezza delle prestazioni di medicina
trasfusionale e dei relativi costi nonché i dati del sistema
di assicurazione della qualità al fine di elaborare
valutazioni sulla efficienza e sull'efficacia della
programmazione regionale e nazionale.
4. Il decreto di cui al comma 2 definisce inoltre il
sistema di codifica che, nel rispetto delle norme vigenti
sulla tutela e sulla riservatezza dei dati sensibili,
identifica il donatore e il ricevente, nonché gli
emocomponenti e le strutture trasfusionali.
5. Per l'istituzione del sistema informativo dei servizi
trasfusionali e per il suo funzionamento è autorizzata la
spesa massima di 4.300.000 euro per l'anno 2003, di 3.200.000
euro per l'anno 2004 e di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno
2005.
Capo VII
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE
TRASFUSIONALI
Art. 20.
(Requisiti minimi organizzativi, tecnologici
e strutturali).
1. Con accordo tra il Governo e le regioni sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i requisiti minimi organizzativi, tecnologici e
strutturali delle strutture trasfusionali. Tali requisiti sono
periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione delle
esigenze organizzative e al progresso scientifico e
tecnologico del settore.
Art. 21.
(Accreditamento delle strutture
trasfusionali).
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione
dell'accordo tra Governo regioni concernente i requisiti
minimi organizzativi, tecnologici e strutturali delle
strutture trasfusionali di cui all'articolo 20, definiscono i
requisiti per l'accreditamento delle strutture trasfusionali,
nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei
requisiti previsti e la concessione dell'accreditamento delle
strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative
nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee
guida fornite dall'Agenzia.
2. Le strutture trasfusionali possono effettuare le
attività per le quali sono state accreditate solo dopo aver
formalmente ricevuto l'accreditamento da parte delle autorità
regionali competenti.
3. L'accreditamento è concesso per un periodo di tempo
limitato ed è rinnovabile,
secondo i tempi e le procedure definiti dalle normative
regionali.
4. Le regioni provvedono ad emanare apposite disposizioni
per la gestione transitoria dell'accreditamento delle
strutture trasfusionali già operanti alla data di entrata in
vigore della presente legge, al fine di consentire alle stesse
di adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi del comma 1.
5. Le autorità regionali competenti organizzano ispezioni
e misure di controllo delle strutture trasfusionali ad
intervalli regolari per garantire che le condizioni poste ai
sensi del presente articolo ai fini del rilascio
dell'accreditamento siano rispettate.
Capo VIII
NORME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA DEL SANGUE E DEI SUOI
PRODOTTI
Art. 22.
(Disposizioni relative alla qualità e alla sicurezza del
sangue e dei suoi prodotti).
1. Le direttive relative alla qualità e alla sicurezza del
sangue e dei suoi prodotti sono emanate, di intesa con
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro
della salute con apposito decreto da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed
aggiornate periodicamente dall'Agenzia in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano tutti gli
aspetti scientifici e tecnologici relativi alla qualità e alla
sicurezza del sangue e degli emocomponenti, con particolare
riferimento:
a) alle informazioni da fornire ai donatori;
b) alle informazioni da richiedere ai donatori;
c) alla definizione delle procedure per
l'accertamento dell'idoneità alla donazione;
d) alle modalità di raccolta e di lavorazione del
sangue e degli emocomponenti;
e) ai controlli di laboratorio praticati su ogni
singola donazione e ai controlli periodici;
f) ai requisiti di qualità del sangue e degli
emocomponenti;
g) ai requisiti in materia di etichettatura;
h) alle modalità di conservazione e di
congelamento;
i) alle procedure e ai test di laboratorio
relativi alla distribuzione.
3. Le regioni adottano tutte le misure atte a garantire la
rintracciabilità delle unità di sangue, degli emocomponenti e
dei farmaci emoderivati prodotti in convenzione o importati,
che consentano di ricostruirne il percorso dal momento del
prelievo fino alla destinazione finale. A tale fine le regioni
emanano apposite direttive affinché le strutture trasfusionali
adottino adeguati sistemi di registrazione e di archiviazione
dei dati che consentano l'identificazione univoca dei donatori
e delle donazioni di sangue nonché dei relativi prodotti fino
alla destinazione finale.
4. Le regioni emanano apposite direttive affinché le
strutture trasfusionali adottino un sistema di registrazione e
di archiviazione dei dati relativo alle informazioni fornite
ai donatori, alle informazioni richieste ai donatori, ai dati
relativi all'accertamento dell'idoneità dei donatori, ai
controlli di laboratorio praticati sulle singole donazioni e
ai test effettuati per la distribuzione del sangue e
degli emocomponenti.
5. Le regioni provvedono, altresì, all'istituzione di un
sistema di emovigilanza che consenta di raccogliere e di
elaborare informazioni riguardanti gli incidenti e le reazioni
indesiderate connessi alla raccolta, al controllo, alla
lavorazione, alla
conservazione e alla distribuzione del sangue e dei suoi
prodotti.
6. Le regioni provvedono ad emanare le necessarie
disposizioni affinché tutte le strutture trasfusionali
istituiscano e mantengano in essere un sistema di qualità. La
gestione del sistema di qualità riguarda l'insieme delle
attività svolte dalle strutture trasfusionali e, in
particolare, la definizione di strumenti di pianificazione,
controllo, garanzia e miglioramento continuo della qualità. Le
strutture trasfusionali sono tenute a raccogliere, aggiornare
e conservare la documentazione relativa alle procedure
organizzative e operative adottate. Ai fini della prevenzione
dell'errore trasfusionale deve essere adottata ogni misura di
sicurezza anche attraverso strumenti informatici, ove
possibile, per l'identificazione del paziente, dei suoi
campioni di sangue e delle unità assegnate, sia nel servizio
trasfusionale che nel reparto clinico.
7. Le regioni adottano misure che garantiscano l'anonimato
e la riservatezza delle informazioni sanitarie relative ai
donatori, con particolare riferimento a quelle ottenute ai
fini dell'accertamento dell'idoneità alla donazione.
8. Le regioni adottano misure che favoriscano la
partecipazione del personale delle strutture trasfusionali ai
programmi regionali e nazionali di formazione per le attività
trasfusionali.
Capo IX
SANZIONI
Art. 23.
(Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce
sangue, o produce al fine di mettere in commercio o mette in
commercio prodotti del sangue al di fuori delle strutture e
senza le autorizzazioni previste dalla legge o per fini di
lucro, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da 200 euro a 10.300 euro. Se il colpevole è persona che
esercita la professione sanitaria, alla condanna segue
l'interdizione dall'esercizio della professione per uguale
periodo.
2. Nei casi indicati dal comma 1, l'azienda sanitaria
locale competente per territorio dispone la chiusura della
struttura non autorizzata.
3. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a
fini di lucro è punito con l'ammenda da 150 euro a 1.500
euro.
Capo X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24.
(Strutture equiparate).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche
universitari, degli istituti e degli enti ecclesiastici
classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera,
dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine
Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare.
2. Al personale delle strutture di cui al comma 1 del
presente articolo, ad eccezione del personale della sanità
militare, si applicano i criteri di equiparazione di cui al
decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, e al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, e successive modificazioni.
Art. 25.
(Centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle
associazioni di donatori volontari o private e centri
trasfusionali della Croce rossa italiana).
1. In relazione al principio della natura pubblica dei
presìdi e delle strutture addetti
alle attività trasfusionali di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), le attività dei centri trasfusionali gestiti
per convenzione dalle associazioni di donatori volontari o
dalle strutture private sono trasferite alle aziende sanitarie
locali e ospedaliere, nonché ai policlinici universitari e
agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
2. Il Centro nazionale trasfusione sangue, i centri
trasfusionali della Croce rossa italiana e le attività ad essi
collegate, nonché i beni e i finanziamenti stanziati per le
attività trasfusionali, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono trasferiti con decreto
del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alle aziende
sanitarie locali e ospedaliere indicate dalla regione di
competenza.
3. Il trasferimento dei beni mobili delle strutture di cui
ai commi 1 e 2 avviene sulla base di valori risultanti dai
rispettivi bilanci ovvero mediante trasferimento dei beni
medesimi, dei debiti e dei crediti secondo la disciplina della
cessione di azienda. Il trasferimento dei beni immobili, ove
richiesto dagli enti destinatari del medesimo, avviene sulla
base del loro valore di mercato.
4. Il personale delle strutture e dei centri trasfusionali
di cui ai commi 1 e 2, con rapporto di lavoro subordinato da
almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente
legge, purché occupante, con orario non inferiore alle
ventotto ore settimanali, posti in organico vigenti alla data
del 31 dicembre 1988, o posti istituiti in specifici e
successivi ampliamenti o modifiche approvati dall'autorità
competente, è trasferito alle aziende sanitarie locali e
ospedaliere indicate dalla regione di competenza. Tale
personale è inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base
alle tabelle di equiparazione previste dall'allegato 1 annesso
al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8
ottobre 1993, n. 590. I requisiti e le condizioni inerenti
alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni e
all'anzianità
di servizio sono riferiti a quelli definiti dal medesimo
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità n. 590
del 1993. L'eventuale maggiorazione del trattamento economico
in godimento all'atto del suddetto trasferimento, purché
legittimamente acquisita, è mantenuta quale assegno ad
personam riassorbibile con i futuri miglioramenti.
5. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo
è obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di
quiescenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica. Per la
ricongiunzione di tutti i servizi o i periodi assicurativi
connessi con il servizio prestato presso i centri
trasfusionali di provenienza, con iscrizione a forme
obbligatorie di previdenza diverse, si applica l'articolo 6
della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
6. Restano fermi i provvedimenti di trasferimento del
personale delle strutture e dei centri di cui ai commi 1 e 2
effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge. Al personale trasferito si applicano i
benefìci di cui al comma 5.
Art. 26.
(Servizio trasfusionale delle Forze armate).
1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio
trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le
competenze previste dalla presente legge.
2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria
impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la
cultura della donazione volontaria di sangue e dei suoi
componenti da parte dei militari di leva presso le strutture
trasfusionali militari e civili.
3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le
strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero
dell'interno e del Dipartimento della protezione civile -
Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare,
in relazione alle previsioni
delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza,
il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.
4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1,
2 e 3 è stipulata una apposita convenzione tra le regioni e il
Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione
stabilito con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 27.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro della salute riferisce al Parlamento, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sullo stato di attuazione della legge stessa e,
annualmente, sullo stato dell'organizzazione del sistema
trasfusionale nazionale.
Art. 28.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, ad esclusione di quelli derivanti dalle autorizzazioni
di spesa di cui all'articolo 6, si provvede nell'ambito e nei
limiti della quota capitaria di finanziamento per l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza determinato in sede di
riparto annuo tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano del fabbisogno per il Servizio sanitario
nazionale, integrabile dai finanziamenti ripartiti ai sensi
dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 33 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di
cui agli articoli 8, comma 2, e 19, comma 5, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno
2003 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni 2004 e 2005.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 29.
(Abrogazioni e norme transitorie).
1. La legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive
modificazioni, è abrogata.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
attuazione previsti dalla presente legge si applicano le
disposizioni dei decreti emanati per l'attuazione della legge
4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.
3. Le convenzioni stipulate dalle regioni ai sensi degli
articoli 1, comma 8, e 10, comma 2, della legge 4 maggio 1990,
n. 107, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore
delle nuove convenzioni previste dagli articoli 7, comma 4, e
16, comma 2, della presente legge.
Art. 30.
(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano).
1. I princìpi desumibili dalla presente legge sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Allegato 1
(v. articolo 1, comma 3)
DEFINIZIONI
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) attività trasfusionali: le attività
riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di
sangue intero, di emocomponenti e di cellule staminali
emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento
con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e
la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti,
nonché le attività di medicina trasfusionale;
b) sangue: le unità di sangue umano intero
omologo ed autologo;
c) emocomponenti: i prodotti ricavati dal
frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con
aferesi;
d) emoderivati: i farmaci plasmaderivati ovvero
le specialità medicinali estratte dall'emocomponente plasma
mediante processo di lavorazione industriale, secondo le
modalità stabilite dall'articolo 22;
e) prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli
emoderivati;
f) emovigilanza: sistema di sorveglianza basato
su una raccolta continua e standardizzata di dati e sulla loro
analisi, che monitorizza tutti gli eventi inattesi o
indesiderati riferibili alla donazione o alla trasfusione di
sangue, compresi gli errori trasfusionali, e che include dati
sulla prevalenza e sull'incidenza di marcatori virali nei
donatori nonché sul numero di pazienti e di emocomponenti
trasfusi.