XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4398-A




TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. All'articolo 163 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:

a) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";
a) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni" e le parole: "due anni se la condanna è per contravvenzione" sono sostituite dalle seguenti: "un anno se la condanna è per contravvenzione";

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di due anni";

c) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di due anni";

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
d) identica.

"Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno".


Art. 2.
Art. 2.

1. All'articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.

a) al primo comma, dopo le parole: "conseguenze dannose o pericolose del
reato" sono inserite le seguenti: ", ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa";

b) al secondo comma, le parole: ", salvo che ciò sia impossibile" sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163".


Art. 3.
Art. 3.

1. All'articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.

a) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre anni";

b) al secondo comma, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno otto anni";

c) al terzo comma, la parola: ", parimenti," è soppressa;

d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

"Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo".
Art. 4.
Art. 4.

1. All'articolo 180 del codice penale, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni" e le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
Identico.


Art. 5.
Art. 5.

1. Dopo l'articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente:
1. Identico:

"Art. 18-bis. Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
"Art. 18-bis. Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".


Art. 6.
Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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