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1. All'articolo 163 del
codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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a) al primo
comma, le parole: "cinque
anni" sono sostituite dalle
seguenti: "tre anni"; |
a) al primo
comma, le parole: "cinque
anni" sono sostituite dalle
seguenti: "tre anni" e le
parole: "due anni se la
condanna è per
contravvenzione" sono
sostituite dalle seguenti:
"un anno se la condanna è per
contravvenzione"; |
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b) al secondo
comma è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In tali
casi il giudice può ordinare
che l'esecuzione della pena
rimanga sospesa per il
termine di due anni"; c) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di due anni"; |
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b) dopo il terzo
comma è aggiunto il
seguente: |
d) identica. |
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"Qualora la pena inflitta
non sia superiore ad un anno
e sia stato riparato
interamente il danno, prima
che sia stata pronunciata la
sentenza di primo grado,
mediante il risarcimento di
esso e, quando sia possibile,
mediante le restituzioni,
nonché qualora il colpevole,
entro lo stesso termine e
fuori del caso previsto nel
quarto comma dell'articolo
56, si sia adoperato
spontaneamente ed
efficacemente per elidere o
attenuare le conseguenze
dannose o pericolose del
reato da lui eliminabili, il
giudice può ordinare che
l'esecuzione della pena,
determinata nel caso di pena
pecuniaria ragguagliandola a
norma dell'articolo 135,
rimanga sospesa per il
termine di un anno". |
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1. All'articolo 165 del
codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni: |
Identico. |
| a) al primo comma, dopo le parole: "conseguenze dannose o pericolose del |
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reato" sono inserite le
seguenti: ", ovvero, se il
condannato non si oppone,
alla prestazione di attività
non retribuita a favore della
collettività per un tempo
determinato comunque non
superiore alla durata della
pena sospesa"; b) al secondo comma, le parole: ", salvo che ciò sia impossibile" sono soppresse; c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163". |
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1. All'articolo 179 del
codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni: |
Identico. |
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a) al primo
comma, le parole: "cinque
anni" sono sostituite dalle
seguenti: "almeno tre
anni"; b) al secondo comma, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno otto anni"; c) al terzo comma, la parola: ", parimenti," è soppressa; d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti: "Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo". |
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1. All'articolo 180 del
codice penale, le parole:
"cinque anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sette anni"
e le parole: "tre anni" sono
sostituite dalle seguenti:
"due anni". |
Identico. |
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1. Dopo l'articolo 18
delle disposizioni di
coordinamento e transitorie
del codice penale è inserito
il seguente: |
1. Identico: |
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"Art. 18-bis. Nei
casi di cui al secondo
comma dell'articolo 165
del codice penale il giudice
dispone che il condannato
svolga attività non
retribuita a favore della
collettività osservando, in
quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli
44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e
59 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274". |
"Art. 18-bis. Nei
casi di cui
all'articolo 165 del
codice penale il giudice
dispone che il condannato
svolga attività non
retribuita a favore della
collettività osservando, in
quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli
44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e
59 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274". |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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