XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4398
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 163 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "tre anni";
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e
sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata
pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il
risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le
restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso
termine e fuori del caso previsto nel quarto comma
dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o
pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può
ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di
pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135,
rimanga sospesa per il termine di un anno".
Art. 2.
1. All'articolo 165 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "conseguenze
dannose o pericolose del reato" sono inserite le seguenti: ",
ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attività non retribuita a favore della collettività per un
tempo determinato comunque non superiore alla durata della
pena sospesa";
b) al secondo comma, le parole: ", salvo che ciò
sia impossibile" sono soppresse;
c) dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
"La disposizione del secondo comma non si applica qualora
la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai
sensi del quarto comma dell'articolo 163".
Art. 3.
1. All'articolo 179 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno tre anni";
b) al secondo comma, le parole: "dieci anni" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno otto anni";
c) al terzo comma, la parola: ", parimenti," è
soppressa;
d) dopo il terzo comma sono inseriti i
seguenti:
"Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo
comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso
momento dal quale decorre il termine di sospensione della
pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la
riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno
di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre
condizioni previste dal presente articolo".
Art. 4.
1. All'articolo 180 del codice penale, le parole:
"cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni" e
le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due
anni".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 18 delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 18-bis. Nei casi di cui al secondo comma
dell'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il
condannato svolga attività non retribuita a favore della
collettività osservando, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274".
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.