XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4383
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è inserito il seguente:
"1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 si applica
anche a coloro che sono cessati dal servizio a decorrere dal
1^ settembre 1995 e che, alla data del collocamento in
quiescenza, rivestivano la qualifica di cui al citato comma 1.
Sono esclusi da tale beneficio coloro che sono stati nominati
ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197".