XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4383




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è inserito il seguente:

        "1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche a coloro che sono cessati dal servizio a decorrere dal 1^ settembre 1995 e che, alla data del collocamento in quiescenza, rivestivano la qualifica di cui al citato comma 1. Sono esclusi da tale beneficio coloro che sono stati nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197".



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