XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4369




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        "Per la riscossione della sanzione irrogata per infrazioni al regolamento di condominio l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione".

Art. 2.

        1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

        "Art. 70. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 50 euro. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. La sanzione può essere aumentata fino al triplo in caso di infrazione ripetuta nonostante i richiami. E' fatto divieto all'amministratore di disporre nei confronti di ciascun condomino sanzioni per infrazioni al regolamento di condominio per somme superiori complessivamente a 500 euro ogni anno. Nei casi in cui l'amministratore intenda disporre una nuova sanzione nei confronti di un condomino già sanzionato per più di quattro volte ovvero per un importo complessivamente superiore a 250 euro nei dodici mesi precedenti, la relativa determinazione dovrà essere preventivamente approvata a pena di nullità dall'assemblea con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo della cosa comune.
        Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche al detentore non condomino. In tali casi il condomino è solidalmente responsabile e qualora abbia pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
        Gli importi di cui al primo comma si intendono automaticamente aggiornati ogni anno in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".


Art. 3.

        1. Nei regolamenti di condominio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già prevedono la sanzione per le infrazioni al regolamento medesimo ai sensi dell'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.318, l'importo della predetta sanzione è automaticamente rideterminato nella somma di 50 euro.



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