XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4369
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo il primo comma è aggiunto
il seguente:
"Per la riscossione della sanzione irrogata per infrazioni
al regolamento di condominio l'amministratore può ottenere
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione".
Art. 2.
1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
"Art. 70. Per le infrazioni al regolamento di condominio
può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di
una somma fino a 50 euro. La somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie. La sanzione
può essere aumentata fino al triplo in caso di infrazione
ripetuta nonostante i richiami. E' fatto divieto
all'amministratore di disporre nei confronti di ciascun
condomino sanzioni per infrazioni al regolamento di condominio
per somme superiori complessivamente a 500 euro ogni anno. Nei
casi in cui l'amministratore intenda disporre una nuova
sanzione nei confronti di un condomino già sanzionato per più
di quattro volte ovvero per un importo complessivamente
superiore a 250 euro nei dodici mesi precedenti, la relativa
determinazione dovrà essere preventivamente approvata a pena
di nullità dall'assemblea con deliberazione della maggioranza
dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del valore
complessivo della cosa comune.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche
al detentore non condomino. In tali casi il condomino è
solidalmente responsabile e qualora abbia pagato ha diritto di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della
violazione.
Gli importi di cui al primo comma si intendono
automaticamente aggiornati ogni anno in relazione alla
variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nell'anno precedente".
Art. 3.
1. Nei regolamenti di condominio che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, già prevedono la
sanzione per le infrazioni al regolamento medesimo ai sensi
dell'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n.318, l'importo della predetta
sanzione è automaticamente rideterminato nella somma di 50
euro.