XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4356
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finanziamento straordinario).
1. Nella ricorrenza del VI centenario della sua
fondazione, è concesso alla Università degli studi di Torino
un contributo straordinario di 7.000.000 di euro di cui
3.000.000 nell'esercizio finanziario 2003 e 4.000.000
nell'esercizio finanziario 2004.
Art. 2.
(Destinazione del finanziamento).
1. Il contributo di cui all'articolo 1 è destinato a
concorrere:
a) a iniziative riguardanti l'organizzazione,
anche in collaborazione con università od enti di ricerca
italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari,
convegni di studio ed attività editoriali finalizzati ad
affermare il ruolo e la realtà dell'ateneo nel sistema europeo
della formazione e della ricerca;
b) a iniziative riguardanti le relazioni con i
maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la
internazionalizzazione, la mobilità e i servizi di diritto
allo studio anche in relazione all'allargamento europeo, i
rapporti tra università e società civile, aspetti di
particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di
specifiche discipline;
c) alla istituzione di borse di studio per
studenti dell'Università degli studi di Torino particolarmente
meritevoli;
d) alla realizzazione di alcune opere strutturali
permanenti quali:
1) il completamento del progetto esecutivo e l'appalto
dei lavori per l'Aula magna nel Maneggio Chiablese alla
Cavallerizza;
2) l'indizione del bando di progettazione per
l'allocazione presso la ex Manifattura Tabacchi delle Facoltà
di scienze della formazione e di psicologia, nonché della
Scuola interateneo formazione insegnanti scuole superiori;
3) la progettazione definitiva dell'insediamento della
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e della
Facoltà di farmacia nel polo scientifico di Grugliasco;
4) la riapertura del Museo di antropologia criminale
"Cesare Lombroso" e il restauro del Museo di anatomia umana,
nell'ambito del progetto Museo dell'Uomo;
5) la creazione di un Istituto europeo per la
diagnostica oncologica molecolare presso il Centro ricerche di
medicina sperimentale (Ospedale Molinette);
e) al recupero, anche edilizio, al restauro,
riordino e collocazione, in idonee sedi, di materiale storico,
artistico, archivistico, museografico, culturale
dell'Università degli studi di Torino ed all'eventuale
apertura ed esposizione al pubblico degli stessi materiali;
f) a iniziative artistiche, culturali, divulgative
e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre
manifestazioni, finalizzati alla valorizzazione del ruolo
dell'Università degli studi di Torino;
g) alla realizzazione e diffusione di volumi e
materiali audiovisivi dedicati al patrimonio in beni culturali
architettonici, artistici e scientifici dell'Università di
Torino.
2. Alla spesa per investimenti è destinato almeno il 65
per cento del contributo di cui all'articolo 1.
Art. 3.
(Comitato promotore).
1. E' istituito un comitato promotore presieduto dal
rettore dell'Università degli studi di Torino e composto
altresì dal presidente della regione Piemonte, dal presidente
della provincia di Torino, dal sindaco di Torino, o loro
delegati, nonché da ulteriori otto componenti, di cui quattro
nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di
amministrazione dell'Università degli studi di Torino. Almeno
due degli otto membri nominati dagli organi accademici devono
essere studenti.
2. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo
2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare
interamente o parzialmente mediante il contributo di cui
all'articolo 1 e ne coordina l'attuazione.
3. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore
redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative
svolte e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo
1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica,
al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del
Consiglio dei ministri.
4. Il comitato promotore nomina un comitato d'onore che
formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative
di cui all'articolo 2.
5. Le celebrazioni sono poste sotto l'alto patronato del
Presidente della Repubblica.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).
1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per essere trasferito al bilancio autonomo
dell'Università degli studi di Torino.
2. All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle
spese provvede l'Università degli studi di Torino, secondo le
norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità, anche mediante procedure semplificate all'uopo
adottate dal consiglio di amministrazione; resta fermo, da
parte del collegio sindacale della medesima Università, il
controllo esclusivo sull'effettiva destinazione dei fondi, nel
rispetto dell'autonomia degli organi universitari.
3. Le somme non impegnate per le finalità di cui
all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2004 sono versate in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo
2, comma 1, lettere a), b), c), f) e g), e
dell'articolo 3, pari complessivamente a euro 1.050.000 per
l'anno 2003 e a euro 1.400.000 per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2,
comma 1, lettere d) ed e), pari complessivamente a
euro 1.950.000 per l'anno 2003 e ad euro 2.600.000 per l'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.