XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4334
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il titolo VI del libro I del codice civile è
inserito il seguente:
"Titolo VI-bis.
DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETA'
Art. 230-ter. - (Del patto civile di solidarietà).-
Il patto civile di solidarietà, di seguito denominato "patto
civile", è un contratto concluso tra persone maggiorenni per
l'organizzazione della vita in comune o dopo la sua
cessazione, le cui modalità sono regolate dal contratto
stesso.
A pena di nullità, il patto civile non può essere
concluso:
1) tra i minori di età;
2) tra due persone di cui una è interdetta per infermità
di mente;
3) tra due persone di cui una è vincolata da precedente
matrimonio;
4) tra due persone di cui una è vincolata da precedente
patto civile;
5) tra due persone di cui una è sottoposta a tutela.
Il contratto è da considerare nullo qualora non vi sia
l'effettiva e continuativa convivenza.
Alle clausole del patto civile si applicano le norme del
presente codice e delle leggi speciali vigenti in materia di
contratti.
Risultano altresì applicabili le cause di nullità del
contratto previste agli articoli 1418 e seguenti.
Art. 230-quater. - (Pubblicazione).- Due persone
che concludono un patto civile ne fanno dichiarazione
congiunta all'ufficio di stato civile nel comune dove uno dei
due ha la residenza o nel comune dove sono entrambi
residenti.
Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di
modificare gli estremi del contratto già registrato presso
l'ufficio di stato civile, occorre che ciò sia espressamente
dichiarato in modo congiunto da entrambe le parti che lo hanno
sottoscritto. L'atto che apporta le modifiche deve essere
unito al contratto originario.
Art. 230-quinquies. - (Registro dei patti civili).-
Presso l'ufficio di stato civile di ogni comune è istituito il
registro dei patti civili.
Il sindaco o un suo delegato provvede alle registrazioni,
alle annotazioni e alle variazioni dei patti civili inseriti
nel registro di cui al primo comma.
Art. 230-sexies. - (Patto civile del cittadino italiano
all'estero).- Il cittadino italiano è soggetto alle
disposizioni contenute nel presente titolo anche qualora
sottoscriva un patto civile in un Paese straniero secondo le
forme ivi stabilite.
Art. 230-septies. - (Patto civile dello straniero).
- Allo straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia
che vuole sottoscrivere un patto civile si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 116, commi primo e terzo.
La sottoscrizione del patto civile non è titolo
sufficiente per il cittadino extracomunitario al fine di
ottenere il permesso di soggiorno in Italia.
Art. 230-octies. - (Diritti e doveri dei firmatari).
- I soggetti firmatari del patto civile si portano aiuto
reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e
in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle
proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
I soggetti firmatari del patto civile sono solidalmente
responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno solo
in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese
relative all'alloggio.
I soggetti firmatari posso prevedere all'interno del patto
civile entità, tempi e modi della contribuzione di ciascuno ai
fini di cui al presente articolo.
Art. 230-nonies. - (Regime patrimoniale).-
All'interno del patto civile i soggetti contraenti devono
indicare se intendono scegliere il regime di comunione per i
beni che verranno acquistati a titolo oneroso posteriormente
alla conclusione del contratto stesso. In mancanza di tale
scelta si presume il regime di separazione dei beni.
Art. 230-decies. - (Cessazione degli effetti del patto
civile).- Si ha cessazione degli effetti del patto civile
nei seguenti casi:
1) per comune accordo;
2) per decisione unilaterale;
3) per matrimonio di uno dei due firmatari;
4) per morte di uno dei due firmatari.
Qualora ricorra il caso di cui al primo comma, numero 1),
i firmatari del patto civile ne fanno dichiarazione congiunta
all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale;
nel caso di cui al numero 2), colui il quale ha deciso
unilateralmente di porre fine al patto civile manifesta la
propria volontà all'altro contraente per mezzo di una
dichiarazione scritta che deve essere inviata in copia
all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale;
nel caso di cui al numero 3) deve essere inviato all'ufficio
di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale il certificato
di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio; nel
caso di cui al numero 4), il superstite invia all'ufficio di
stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale copia dell'atto
di decesso.
L'ufficiale di stato civile che riceve i documenti di cui
al secondo comma fa menzione della cessazione del patto civile
a margine dell'atto iniziale.
All'estero, la ricezione, l'iscrizione e la conservazione
delle dichiarazioni e degli atti previsti al secondo comma
sono assicurati dagli agenti diplomatici e consolari
italiani.
Art. 230-undecies. - (Effetti della cessazione del
patto civile).- Gli effetti della cessazione del patto
civile si producono, a seconda dei casi:
1) al momento della menzione, a margine del contratto,
della dichiarazione congiunta;
2) dopo tre mesi dalla dichiarazione unilaterale, a
condizione che copia della dichiarazione sia stata portata a
conoscenza dell'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto
iniziale;
3) alla data del matrimonio o del decesso di uno dei
firmatari.
I soggetti firmatari del patto civile posso stabilire
contrattualmente le conseguenze patrimoniali della cessazione
del patto civile per cause diverse dalla morte.
I soggetti firmatari del patto civile procedono
autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle
obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo,
il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della
cessazione del patto civile, senza pregiudizio alcuno per
l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 230-duodecies. - (Diritto di successione nel
contratto di locazione).- Qualora uno dei due firmatari
del patto civile sia titolare di contratto di locazione per
l'alloggio comune, in caso di morte di quest'ultimo, il
firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di
locazione, purché il patto civile sussista da un tempo non
inferiore a cinque anni.
Art. 230-terdecies. - (Diritto alla reversibilità).
- In caso di morte di uno dei due firmatari, pensionato o
assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento
della morte, le condizioni di contribuzione e di assicurazione
di cui all'articolo 9, primo comma, numero 2, lettere a)
e b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272, e successive modificazioni, e qualora manchino l'ex
coniuge, i figli superstiti minori o di qualunque età se
riconosciuti inabili al lavoro e i genitori superstiti di età
superiore a sessantacinque anni che non siano già titolari di
una pensione, il diritto alla reversibilità è da attribuire
all'altro firmatario del patto civile, purché il patto stesso
sussista da un tempo non inferiore a dieci anni".