XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4334




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il titolo VI del libro I del codice civile è inserito il seguente:

"Titolo VI-bis.

DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETA'

        Art. 230-ter. - (Del patto civile di solidarietà).- Il patto civile di solidarietà, di seguito denominato "patto civile", è un contratto concluso tra persone maggiorenni per l'organizzazione della vita in comune o dopo la sua cessazione, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.
        A pena di nullità, il patto civile non può essere concluso:

            1) tra i minori di età;

            2) tra due persone di cui una è interdetta per infermità di mente;

            3) tra due persone di cui una è vincolata da precedente matrimonio;

            4) tra due persone di cui una è vincolata da precedente patto civile;

            5) tra due persone di cui una è sottoposta a tutela.

        Il contratto è da considerare nullo qualora non vi sia l'effettiva e continuativa convivenza.
        Alle clausole del patto civile si applicano le norme del presente codice e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti.
        Risultano altresì applicabili le cause di nullità del contratto previste agli articoli 1418 e seguenti.

        Art. 230-quater. - (Pubblicazione).- Due persone che concludono un patto civile ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio di stato civile nel comune dove uno dei due ha la residenza o nel comune dove sono entrambi residenti.
        Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di modificare gli estremi del contratto già registrato presso l'ufficio di stato civile, occorre che ciò sia espressamente dichiarato in modo congiunto da entrambe le parti che lo hanno sottoscritto. L'atto che apporta le modifiche deve essere unito al contratto originario.

        Art. 230-quinquies. - (Registro dei patti civili).- Presso l'ufficio di stato civile di ogni comune è istituito il registro dei patti civili.
        Il sindaco o un suo delegato provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni dei patti civili inseriti nel registro di cui al primo comma.

        Art. 230-sexies. - (Patto civile del cittadino italiano all'estero).- Il cittadino italiano è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo anche qualora sottoscriva un patto civile in un Paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

        Art. 230-septies. - (Patto civile dello straniero). - Allo straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia che vuole sottoscrivere un patto civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, commi primo e terzo.
        La sottoscrizione del patto civile non è titolo sufficiente per il cittadino extracomunitario al fine di ottenere il permesso di soggiorno in Italia.

        Art. 230-octies. - (Diritti e doveri dei firmatari). - I soggetti firmatari del patto civile si portano aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
        I soggetti firmatari del patto civile sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno solo in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio.
        I soggetti firmatari posso prevedere all'interno del patto civile entità, tempi e modi della contribuzione di ciascuno ai fini di cui al presente articolo.

        Art. 230-nonies. - (Regime patrimoniale).- All'interno del patto civile i soggetti contraenti devono indicare se intendono scegliere il regime di comunione per i beni che verranno acquistati a titolo oneroso posteriormente alla conclusione del contratto stesso. In mancanza di tale scelta si presume il regime di separazione dei beni.

        Art. 230-decies. - (Cessazione degli effetti del patto civile).- Si ha cessazione degli effetti del patto civile nei seguenti casi:

            1) per comune accordo;

            2) per decisione unilaterale;

            3) per matrimonio di uno dei due firmatari;

            4) per morte di uno dei due firmatari.

        Qualora ricorra il caso di cui al primo comma, numero 1), i firmatari del patto civile ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 2), colui il quale ha deciso unilateralmente di porre fine al patto civile manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta che deve essere inviata in copia all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 3) deve essere inviato all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio; nel caso di cui al numero 4), il superstite invia all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale copia dell'atto di decesso.
        L'ufficiale di stato civile che riceve i documenti di cui al secondo comma fa menzione della cessazione del patto civile a margine dell'atto iniziale.
        All'estero, la ricezione, l'iscrizione e la conservazione delle dichiarazioni e degli atti previsti al secondo comma sono assicurati dagli agenti diplomatici e consolari italiani.

        Art. 230-undecies. - (Effetti della cessazione del patto civile).- Gli effetti della cessazione del patto civile si producono, a seconda dei casi:

            1) al momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;

            2) dopo tre mesi dalla dichiarazione unilaterale, a condizione che copia della dichiarazione sia stata portata a conoscenza dell'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale;

            3) alla data del matrimonio o del decesso di uno dei firmatari.

        I soggetti firmatari del patto civile posso stabilire contrattualmente le conseguenze patrimoniali della cessazione del patto civile per cause diverse dalla morte.
        I soggetti firmatari del patto civile procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo, il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della cessazione del patto civile, senza pregiudizio alcuno per l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

        Art. 230-duodecies. - (Diritto di successione nel contratto di locazione).- Qualora uno dei due firmatari del patto civile sia titolare di contratto di locazione per l'alloggio comune, in caso di morte di quest'ultimo, il firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione, purché il patto civile sussista da un tempo non inferiore a cinque anni.

        Art. 230-terdecies. - (Diritto alla reversibilità). - In caso di morte di uno dei due firmatari, pensionato o assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui all'articolo 9, primo comma, numero 2, lettere a) e b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e qualora manchino l'ex coniuge, i figli superstiti minori o di qualunque età se riconosciuti inabili al lavoro e i genitori superstiti di età superiore a sessantacinque anni che non siano già titolari di una pensione, il diritto alla reversibilità è da attribuire all'altro firmatario del patto civile, purché il patto stesso sussista da un tempo non inferiore a dieci anni".



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