XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4317
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di
Bari)
1. E' costituita, con sede in Bari, la "Fondazione
lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di
diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario
interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge
14 agosto 1967, n.800, del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n.367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n.345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001,
n.6.
2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati
entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di
amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 è composto
dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri così
individuati:
a) un componente designato dal Ministro per i beni
e le attività culturali;
b) un componente designato dalla regione
Puglia;
c) un componente designato dalla provincia di
Bari;
d) un componente designato dal sindaco di Bari.
3. Per il componente del consiglio di amministrazione
della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di
Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 24 novembre 2000, n.345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n.6.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4,
del decreto-legge 24 novembre 2000, n.345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n.6, la
partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al
comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.
5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla
Fondazione di cui al comma 1 è corrisposto un contributo
omnicomprensivo, da determinare annualmente con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla
quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche.
6. La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo
accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i
diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in
conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21
novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il
comune di Bari e le parti private.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n.29)
1. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n.29, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, adottato annualmente di concerto con il
Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti ammessi a
fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma
5-bis, della parziale copertura delle spese inerenti ai
servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità
applicative del beneficio e, per ciascuno dei soggetti
fruitori, la misura dello stesso";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, è
autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere
dall'anno 2004. Il predetto importo, iscritto nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, è
versato in quote trimestrali nell'apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata per la successiva
riassegnazione alle unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, ai sensi della
normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e
vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previa
certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale
periodo dagli utilizzatori del servizio".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dall'anno 2004.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e
attività culturali)
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre
2000, n.345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
gennaio 2001, n.6, le parole: "entro il 31 luglio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".
2. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge
23 febbraio 2001, n.29, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e per attività culturali".