XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4297
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è fatto divieto di importazione, allevamento,
vendita e detenzione dei cani di razza denominata
"pitbull".
2. Gli esemplari appartenenti alla razza canina di cui al
comma 1, comunque detenuti alla data di entrata in vigore
della presente legge da persone fisiche o giuridiche o presso
allevamenti, devono essere sterilizzati.
Art. 2.
1. Coloro che detengono i cani di cui all'articolo 1 e
violano le norme vigenti in ordine alla custodia degli animali
domestici sono puniti con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma pari a 2.000 euro.
Art. 3.
1. Gli esemplari di cani di cui all'articolo 1 non possono
comunque essere detenuti da persone che hanno subito una
condanna penale per reato non colposo o che hanno procedimenti
penali pendenti della medesima natura.