XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4297




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di importazione, allevamento, vendita e detenzione dei cani di razza denominata "pitbull".
        2. Gli esemplari appartenenti alla razza canina di cui al comma 1, comunque detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge da persone fisiche o giuridiche o presso allevamenti, devono essere sterilizzati.


Art. 2.

        1. Coloro che detengono i cani di cui all'articolo 1 e violano le norme vigenti in ordine alla custodia degli animali domestici sono puniti con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari a 2.000 euro.


Art. 3.

        1. Gli esemplari di cani di cui all'articolo 1 non possono comunque essere detenuti da persone che hanno subito una condanna penale per reato non colposo o che hanno procedimenti penali pendenti della medesima natura.



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