XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4291
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 12 ottobre 1966, n. 825, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis.- (Istituzione del consiglio
giudiziario presso la Corte suprema di cassazione). - 1.
Presso la Corte suprema di cassazione è costituito il
consiglio giudiziario.
2. Il consiglio giudiziario presso la Corte suprema
di cassazione è presieduto dal presidente aggiunto e composto
dall'avvocato generale più anziano della procura generale
della Repubblica presso la Corte medesima, nonché da nove
magistrati, di cui due supplenti, eletti ogni quattro anni da
tutti i magistrati, anche applicati, in servizio presso la
Corte suprema di cassazione, la procura generale e il
Tribunale superiore delle acque pubbliche, con voto personale
e segreto nelle seguenti proporzioni:
a) un componente effettivo con l'ufficio direttivo
superiore di presidente di sezione o di avvocato generale;
b) quattro magistrati, e uno supplente, eletti tra
i magistrati con funzioni di consigliere di cassazione o di
sostituto procuratore generale;
c) due componenti effettivi, e uno supplente,
eletti tra i magistrati applicati, che non hanno funzioni di
consigliere di cassazione.
3. Del consiglio giudiziario fanno parte due
avvocati patrocinanti innanzi alla Corte suprema di
cassazione, e uno supplente, indicati dal Consiglio nazionale
forense".