XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4291




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, è inserito il seguente:

        "Art. 6-bis.- (Istituzione del consiglio giudiziario presso la Corte suprema di cassazione). - 1. Presso la Corte suprema di cassazione è costituito il consiglio giudiziario.
            2. Il consiglio giudiziario presso la Corte suprema di cassazione è presieduto dal presidente aggiunto e composto dall'avvocato generale più anziano della procura generale della Repubblica presso la Corte medesima, nonché da nove magistrati, di cui due supplenti, eletti ogni quattro anni da tutti i magistrati, anche applicati, in servizio presso la Corte suprema di cassazione, la procura generale e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni:

            a) un componente effettivo con l'ufficio direttivo superiore di presidente di sezione o di avvocato generale;

            b) quattro magistrati, e uno supplente, eletti tra i magistrati con funzioni di consigliere di cassazione o di sostituto procuratore generale;

            c) due componenti effettivi, e uno supplente, eletti tra i magistrati applicati, che non hanno funzioni di consigliere di cassazione.

            3. Del consiglio giudiziario fanno parte due avvocati patrocinanti innanzi alla Corte suprema di cassazione, e uno supplente, indicati dal Consiglio nazionale forense".



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