XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4280
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comune di Cava de' Tirreni è riconosciuta la
qualifica di "città d'arte", con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni
culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Art. 2.
1. La realizzazione di interventi di recupero, di restauro
e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico,
artistico e culturale del comune di Cava de' Tirreni,
qualificato "città d'arte" ai sensi dell'articolo 1, è
programmata secondo un piano generale di indirizzo di durata
quinquennale, predisposto dalla conferenza di servizi di cui
al comma 3 del presente articolo.
2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 deve
prevedere gli interventi necessari per:
a) il recupero, la salvaguardia e il restauro dei
beni culturali del comune di Cava de' Tirreni appartenenti
allo Stato e a istituti o enti legalmente riconosciuti, dando
priorità a quelli particolarmente esposti al rischio di
imminente degrado architettonico e artistico;
b) il risanamento, il recupero e il restauro del
patrimonio edilizio esistente nel centro storico del comune di
Cava de' Tirreni, allo scopo di incentivare l'uso abitativo e
l'insediamento di attività artigianali compatibili con le
tradizioni culturali della città e con i caratteri monumentali
e ambientali del centro stesso.
3. La definizione del piano generale di indirizzo di cui
al comma 1 è realizzata da un'apposita conferenza di servizi
convocata dal sindaco del comune di Cava de' Tirreni, cui
partecipano, con propri rappresentanti, la regione Campania,
la provincia di Salerno, l'università degli studi di Napoli
"Federico II" - Facoltà di architettura - sede di Cava de'
Tirreni, la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e gli organi periferici del Ministero per i beni e
le attività culturali competenti per territorio.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 provvede a
individuare un piano pluriennale di spesa per gli interventi
attuativi del piano generale di indirizzo di cui al comma
1.
5. Il comune di Cava de' Tirreni trasmette, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano
generale di indirizzo al Ministro per i beni e le attività
culturali che lo adotta, con proprio decreto, entro due mesi
dalla data di trasmissione.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata
con periodicità semestrale per la verifica degli interventi
già realizzati o in corso di realizzazione.
Art. 3.
1. All'atto del riconoscimento della qualifica di "città
d'arte" ai sensi dell'articolo 1, è istituito un fondo
speciale, gestito dal comune di Cava de' Tirreni, destinato al
finanziamento degli interventi di attuazione del piano
generale di indirizzo di cui all'articolo 2.
2. Alla istituzione del fondo di cui al comma 1
concorrono:
a) lo stanziamento di 2 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2003 al 2007, per complessivi 10
milioni di euro, da iscrivere in una apposita unità
previsionale di base del Ministero per i beni e le attività
culturali;
b) l'ammontare della quota dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) destinata dal comune di Cava de' Tirreni
alle finalità di cui al presente comma;
c) i proventi dell'apposita lotteria, istituita ai
sensi dell'articolo 4, al netto delle spese di gestione;
d) la quota dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche che, in sede di dichiarazione
dei redditi, i cittadini del comune di Cava de' Tirreni
assegnano annualmente allo Stato;
e) i proventi di sponsorizzazioni, di lasciti e di
erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni
culturali;
f) le somme già iscritte nel bilancio del comune
di Cava de' Tirreni che risultano ancora non impegnate
all'atto del passaggio a residuo passivo.
Art. 4.
1. E' autorizzata per gli anni 2003-2007 l'effettuazione
di una lotteria nazionale i cui proventi, destinati ad attuare
gli interventi di cui all'articolo 2, concorrono al
finanziamento del fondo di cui all'articolo 3.
2. L'organizzazione e l'esecuzione della lotteria di cui
al comma 1 sono affidate al Ministero dell'economia e delle
finanze, che può stipulare apposite convenzioni anche con
soggetti privati per la propaganda, per la vendita e per la
distribuzione dei relativi biglietti.
3. La lotteria di cui al comma 1 è abbinata alla "Disfida
dei trombonieri" che si svolge annualmente nella città di Cava
de' Tirreni, i cui organi rappresentativi devono essere
coinvolti nella organizzazione della lotteria di cui al
presente articolo.
Art. 5.
1. Per gli interventi previsti dal piano generale di
indirizzo di cui all'articolo 2, riguardanti beni non statali,
sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di
spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di cui
all'articolo 3, fino all'importo massimo del 50 per cento
della spesa riconosciuta.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori, sia a conclusione degli stessi, previa
verifica da parte del comune di Cava de' Tirreni.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è
subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune di
Cava de' Tirreni e il soggetto privato beneficiario; gli
obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dal comune
di Cava de' Tirreni e devono comunque prevedere la non
trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la
conservazione delle destinazioni d'uso previste in progetto
per lo stesso periodo.
4. Le richieste di contributi da presentare all'ufficio
competente del comune di Cava de' Tirreni devono essere
corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto rilascio
dei permessi per l'attuazione delle opere e da un dettagliato
preventivo di spesa redatto a cura del direttore dei lavori e
del proprietario.
5. I contributi di cui al comma 1 possono essere revocati
per la rinuncia del beneficiario ovvero per il mancato inizio
dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle
prescritte autorizzazioni.
Art. 6.
1. Le erogazioni in denaro a favore di enti o di
istituzioni pubblici, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute e senza scopo di lucro, effettuate per il
restauro degli immobili di interesse storico-artistico
utilizzati nel comune di Cava de' Tirreni per le rispettive
attività istituzionali, sono deducibili dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
2. Le erogazioni non utilizzate per le finalità di cui al
comma 1, entro il termine di tre anni dalla data del loro
ricevimento, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3.
Art. 7.
1. Per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso
abitativo, nonché ad attività artigianali e commerciali
compatibili con il tessuto urbanistico del comune di Cava de'
Tirreni, sono previste, per un periodo di dieci anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti
agevolazioni:
a) la determinazione dei redditi catastali
mediante applicazione della minore tra le tariffe di estimo
previste per la zona censuaria corrispondente;
b) la riduzione del 50 per cento della normale
aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti
immobiliari;
c) la deducibilità dal reddito delle persone
fisiche e dal reddito delle persone giuridiche delle spese
sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di
ristrutturazione, certificate dal comune di Cava de'
Tirreni;
d) la riduzione al 25 per cento dell'ICI.
Art. 8.
1. Una quota non superiore al 15 per cento delle somme
disponibili annualmente nel fondo di cui all'articolo 3 può
essere destinata dal comune di Cava de' Tirreni per favorire
la concessione di mutui fondiari a tassi di interesse
agevolati finalizzati al restauro di edifici ad uso abitativo
ubicati nel centro storico dello stesso comune di Cava de'
Tirreni e non inseriti nel piano generale di indirizzo di cui
all'articolo 2.
2. La differenza tra il tasso di interesse corrente e
quello agevolato di cui al comma 1, in misura non superiore a
cinque punti, è assicurata dal comune di Cava de' Tirreni, che
provvede a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di
credito abilitati.
3. I mutui agevolati assistiti da un contributo comunale,
ai sensi del comma 2, sono concessi dagli istituti di credito
convenzionati per un importo massimo di 25 mila euro e devono
essere finalizzati alla manutenzione, al restauro e alla
ristrutturazione degli edifici di cui al comma 1.
Art. 9.
1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla
presente legge, il comune di Cava de' Tirreni può avvalersi
della collaborazione delle organizzazioni di volontariato
presenti sul proprio territorio, che svolgono attività per la
tutela dei beni culturali e ne favoriscono la concreta
fruizione pubblica.
Art. 10.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 11.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.