1. Per l'attuazione della
presente legge č autorizzata
la spesa di euro 242.060 per
l'anno 2003, di euro 234.290
per l'anno 2004 e di euro
242.060 annui a decorrere
dall'anno 2005. Al relativo
onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di
parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri.
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1. Per l'attuazione della
presente legge č autorizzata
la spesa di euro 242.060 per
l'anno 2004, di euro
234.290 per l'anno 2005
e di euro 242.060 annui a
decorrere dall'anno
2006. Al relativo onere si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2004, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri.
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