XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4258
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della
vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio,
di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati
all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e
la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di
produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i
documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di
handicap.
2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio
nazionale e regionale della produzione editoriale,
rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo
4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di
informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito
legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli
prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in
vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in
ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti
sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche
quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati
presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la
Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli
istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5,
anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui
all'articolo 2.
Art. 2.
(Finalità).
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce
specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei
documenti di cui all'articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi
bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilità dei
medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto
d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva
riproduzione di opere librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale
a livello regionale.
Art. 3.
(Soggetti obbligati).
1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della
pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore;
c) il produttore o il distributore di documenti
non librari o di prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attività
culturali, nonché il produttore di opere filmiche.
2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici
giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati
dagli elementi identificativi stabiliti ai sensi dell'articolo
5, comma 5, lettera b).
Art. 4.
(Categorie di documenti destinati
al deposito legale).
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale
sono:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della
cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori
(SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film
italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non
rientranti nelle lettere da a) a q).
Art. 5.
(Numero di copie e soggetti depositari).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentite le associazioni di categoria
interessate, sono individuati il numero delle copie e i
soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1,
comma 4, della presente legge.
2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i
supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende
adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti
e comprensivi di ogni eventuale allegato.
3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni
successivi alla prima distribuzione.
4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni
speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le
riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.
5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì,
stabiliti:
a) i casi di esonero totale o parziale dal
deposito dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre su
ciascun documento;
c) i criteri di determinazione del valore
commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della
sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;
d) gli strumenti di controllo;
e) i soggetti depositanti e gli istituti
depositari per particolari categorie di documenti;
f) le modalità per l'applicazione della sanzione
amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui
all'articolo 7;
g) i criteri e le modalità di deposito dei
documenti di cui all'articolo 6.
Art. 6.
(Altre fattispecie di deposito).
1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui
all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica,
della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia e
delle province autonome di Trento e di Bolzano possono
richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti
richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti
pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti
soggetti.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche
economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca
del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei
deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero
della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione
edita da loro o con il loro contributo.
3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2,
i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla
biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una
copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma
cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e
della tecnica.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore
commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte,
fino ad un massimo di 1.500 euro.
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto
obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta
ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente
provveda al deposito degli esemplari dovuti.
Art. 8.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n.374, come
modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto
1945, n.660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12
dicembre 1940, n.2052;
c) l'articolo 23 del decreto legislativo
luogotenenziale 1^ marzo 1945, n.82.