XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4243




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per gli interventi in favore di cittadini che abbiano ricoperto la carica di sindaco e che versino in stato di particolare necessità.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previa comunicazione al Parlamento, può concedere, con proprio decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, un assegno straordinario vitalizio a favore dei soggetti di cui al medesimo comma 1.
        3. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 51.600 euro annui. Tale assegno è rivalutabile annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.
        4. La concessione dell'assegno straordinario vitalizio può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici, o qualora venga meno lo stato di particolare necessità di cui al comma 1.
        5. L'assegno straordinario vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.


Art. 2.

        1. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1 è fissata nella misura di 129.000 euro per l'anno 2003 e di 258.000 euro per gli anni 2004 e 2005. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 129.000 euro per l'anno 2003 e a 258.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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