XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4243
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo per gli interventi in favore di cittadini
che abbiano ricoperto la carica di sindaco e che versino in
stato di particolare necessità.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri e previa
comunicazione al Parlamento, può concedere, con proprio
decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, un assegno
straordinario vitalizio a favore dei soggetti di cui al
medesimo comma 1.
3. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è
commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni
caso, essere superiore a 51.600 euro annui. Tale assegno è
rivalutabile annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, sulla base della variazione,
rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice
dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.
4. La concessione dell'assegno straordinario vitalizio può
essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta
irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici,
o qualora venga meno lo stato di particolare necessità di cui
al comma 1.
5. L'assegno straordinario vitalizio non è computabile nel
calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini
fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso
in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.
Art. 2.
1. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo
1 è fissata nella misura di 129.000 euro per l'anno 2003 e di
258.000 euro per gli anni 2004 e 2005. A decorrere dall'anno
2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 129.000 euro per l'anno 2003 e a 258.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.