XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4237
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica, in conformitā agli
articoli 2, 27, terzo comma, e 87, primo e undicesimo comma,
della Costituzione, concede la grazia e commuta le pene, anche
in assenza di domanda o proposta, con proprio decreto,
controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro della giustizia trasmette in forma
riservata al Presidente della Repubblica le informazioni che
questi richiede ai fini dell'esercizio del potere di cui al
comma 1.
3. Il pubblico ministero presso il giudice indicato
dall'articolo 655 del codice di procedura penale cura
l'esecuzione del decreto di grazia, ordinando, quando č il
caso, la liberazione del condannato e adottando i
provvedimenti conseguenti.
Art. 2.
1. L'articolo 681 del codice di procedura penale č
abrogato.