XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4237




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica, in conformitā agli articoli 2, 27, terzo comma, e 87, primo e undicesimo comma, della Costituzione, concede la grazia e commuta le pene, anche in assenza di domanda o proposta, con proprio decreto, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
        2. Il Ministro della giustizia trasmette in forma riservata al Presidente della Repubblica le informazioni che questi richiede ai fini dell'esercizio del potere di cui al comma 1.
        3. Il pubblico ministero presso il giudice indicato dall'articolo 655 del codice di procedura penale cura l'esecuzione del decreto di grazia, ordinando, quando č il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.


Art. 2.

        1. L'articolo 681 del codice di procedura penale č abrogato.



Frontespizio Relazione