XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4235
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Museo
della moda di Positano).
1. E' Istituito il Museo della moda di Positano, di
seguito denominato "Museo", con sede in Positano.
2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo č
autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
Art. 2.
(Finalitā).
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare ed esporre
materiale che si riferisce alla storia della moda;
b) promuovere iniziative ed attivitā culturali,
idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del
patrimonio relativo alla moda;
c) patrocinare eventi culturali volti a
valorizzare le creazioni di giovani esponenti della moda di
Positano.
Art. 3.
(Organizzazione).
1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le
attivitā culturali con il comune di Positano č individuata la
struttura da adibire a sede del Museo.
2. Le modalitā di gestione del Museo ed ogni altro aspetto
relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del
personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto
delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente
articolo.
3. Il consiglio di amministrazione del Museo č composto da
otto membri di cui:
a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e
le attivitā culturali;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero delle attivitā
produttive;
d) un rappresentante del comune di Positano, ove
partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;
e) un rappresentante della provincia di Salerno,
ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;
f) un rappresentante della regione Campania, ove
partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.
4. I membri del consiglio di amministrazione del Museo
devono essere in possesso di comprovate esperienza e
competenza nel settore della moda.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il
direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e
per le attivitā culturali. Con successivo decreto del Ministro
per i beni e le attivitā culturali sono stabiliti gli
emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.