XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 4232-A




TESTO
del disegno di legge n.
4232
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e il relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.
Identico.


Art. 2.
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.
Identico.


Art. 3.
Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.575 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.575 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Identico.


Art. 4.
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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