1. Per l'attuazione della
presente legge è autorizzata
la spesa di 7.575 euro annui
a decorrere dal 2003. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri.
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1. Per l'attuazione della
presente legge è autorizzata
la spesa di 7.575 euro annui
a decorrere dal 2004.
Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri.
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