XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4231
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera b-bis), è aggiunta
la seguente:
"b-ter) qualora, nella composizione del prodotto
alimentare, o in quella di uno o più ingredienti (aromi,
addittivi o coadiuvanti) che lo compongono, siano presenti
cereali contenenti glutine o sostanze da essi derivanti e/o se
dal processo produttivo può derivare nel prodotto finito una
quantità di glutine, analiticamente determinato, superiore a
20 parti per milione, tale prodotto dovrà riportare in
etichetta, in calce all'elenco degli ingredienti ed in modo
ben visibile, la dicitura: "il prodotto contiene
glutine"".
2. E' fatto obbligo ai soggetti, gestori della ristorazione
collettiva, in particolare quella scolastica ed ospedaliera,
di garantire la somministrazione di pasti privi di glutine.