XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4231




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

            "b-ter) qualora, nella composizione del prodotto alimentare, o in quella di uno o più ingredienti (aromi, addittivi o coadiuvanti) che lo compongono, siano presenti cereali contenenti glutine o sostanze da essi derivanti e/o se dal processo produttivo può derivare nel prodotto finito una quantità di glutine, analiticamente determinato, superiore a 20 parti per milione, tale prodotto dovrà riportare in etichetta, in calce all'elenco degli ingredienti ed in modo ben visibile, la dicitura: "il prodotto contiene glutine"".
      2. E' fatto obbligo ai soggetti, gestori della ristorazione collettiva, in particolare quella scolastica ed ospedaliera, di garantire la somministrazione di pasti privi di glutine.



Frontespizio