XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4227
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A favore dei parenti entro il secondo grado o dei
conviventi more uxorio delle vittime dell'incidente
aereo avvenuto il 3 marzo 1977 sul Monte Serra (Pisa) è
corrisposta, per ciascuna vittima, l'elargizione straordinaria
di 500.000 euro.
2. In caso di concorso di più soggetti l'elargizione è
dovuta secondo le disposizioni sulle successioni stabilite dal
codice civile.
Art. 2.
1. L'elargizione straordinaria di cui all'articolo 1 non è
soggetta ad imposizione fiscale.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.