XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4227




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A favore dei parenti entro il secondo grado o dei conviventi more uxorio delle vittime dell'incidente aereo avvenuto il 3 marzo 1977 sul Monte Serra (Pisa) è corrisposta, per ciascuna vittima, l'elargizione straordinaria di 500.000 euro.
        2. In caso di concorso di più soggetti l'elargizione è dovuta secondo le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.


Art. 2.

        1. L'elargizione straordinaria di cui all'articolo 1 non è soggetta ad imposizione fiscale.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione