XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4222
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunitā europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli,
Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29
ottobre 2001.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in
conformitā a quanto disposto dall'articolo 129 dell'Accordo
stesso.
Art. 3.
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge č
autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal
2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.