XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4220
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Ratifica ed esecuzione).
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la
Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di
Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale
di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica
italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi
Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno
di Svezia, la Comunitā europea dell'energia atomica (EURATOM)
e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in
esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di
non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a
Vienna il 22 settembre 1998.
2. Piena ed intera esecuzione č data al Protocollo di cui
al comma 1, di seguito chiamato Protocollo, a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto
previsto dall'articolo 17, paragrafo a) del Protocollo
stesso.
Art. 2.
(Designazione amministrazioni
competenti).
1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nel
Protocollo si designano:
a) il Ministero delle attivitā produttive
competente per gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3
(Comunicazione di informazioni), agli articoli 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 (Accessi supplementari), all'articolo 14 (Sistemi di
comunicazione) ed all'articolo 15 (Tutela delle informazioni
confidenziali) del Protocollo;
b) il Ministero degli affari esteri competente per
gli adempimenti di cui all'articolo 11 (Designazione degli
ispettori dell'Agenzia), all'articolo 12 (Visti) ed
all'articolo 13 (Accordi sussidiari) del Protocollo;
c) il Ministero della difesa competente per gli
adempimenti connessi alle ispezioni nei siti militari e per
l'effettuazione di studi, analisi ed altre attivitā inerenti
all'esecuzione del Protocollo nei luoghi militari o di
interesse militare.
Art. 3.
(Deleghe di competenza).
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 2, lettera
a), il Ministero delle attivitā produttive si avvale
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), ai sensi dell'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni,
e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 2002, n.207, stipulando apposite convenzioni quadro,
secondo le modalitā previste all'articolo 10, comma 1.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il
Ministero delle attivitā produttive affida all'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999,
n.36, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di
studi ed analisi e di altre specifiche attivitā inerenti
all'esecuzione del Protocollo.
Art. 4.
(Sanzioni).
1. Chiunque produce, importa, esporta o comunque
trasferisce, lavora o impiega per la trasformazione, usa o
detiene, acquista e vende i materiali e le attrezzature
previsti nel Protocollo č tenuto a fornire i dati e le
informazioni indicati negli articoli 2 e 3 dello stesso
Protocollo, secondo le modalitā stabilite con decreto del
Ministro delle attivitā produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Chiunque, richiesto, omette o fornisce in modo non
veritiero i dati e le informazioni di cui al comma 1, č punito
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 520
euro a 2.600 euro.
3. Le attivitā ispettive previste dagli articoli da 4 a 10
del Protocollo sono condotte da ispettori dell'AIEA. Chiunque
ne impedisce o ne ostacola l'effettuazione č punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 3.000 euro a
15.000 euro.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la
spesa di euro 517.680 per l'anno 2003 e di euro 305.935 annui
a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.