XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4217
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8
febbraio 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 17
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge č
autorizzata la spesa di euro 263.140 per ciascuno degli anni
2003 e 2004 e di euro 276.925 annui a decorrere dal 2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.