XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4207




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Applicazione della pena su richiesta).

        1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera tre anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria".


Art. 2.

(Modifiche alla legge
24 novembre 1981, n. 689).

        1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:

        "Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
        La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale";

                b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

                c) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

        "Art. 59-bis.- (Esclusioni oggettive).- 1. Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

            318 (corruzione per un atto d'ufficio);

            319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

            320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

            321 (pene per il corruttore);

            322 (istigazione alla corruzione);

            355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

            371 (falso giuramento della parte);

            372 (falsa testimonianza);

            373 (falsa perizia o interpretazione);

            385 (evasione);

            391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);

            443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

            444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

            445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

            452 (delitti colposi contro la salute pubblica);

            501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
            501-bis (manovre speculative su merci);

            590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

            644 (usura).

            2. Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni, in materia di inquinamento atmosferico, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
            3. Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria".



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