XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4207
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Applicazione della pena su richiesta).
1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. L'imputato e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella
misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera tre anni di reclusione o
di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria".
Art. 2.
(Modifiche alla legge
24 novembre 1981, n. 689).
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53
sono sostituiti dai seguenti:
"Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando
ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva
entro il limite di un anno, può sostituire tale pena con
quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla
determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla anche
con la libertà controllata; quando ritiene di doverla
determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla
altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i
criteri indicati dall'articolo 57 della presente legge e
dall'articolo 135 del codice penale. Alla sostituzione della
pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli
articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del
codice penale";
b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: "tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
c) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
"Art. 59-bis.- (Esclusioni oggettive).-
1. Le pene sostitutive non si applicano ai reati
previsti dai seguenti articoli del codice penale:
318 (corruzione per un atto d'ufficio);
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio);
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio);
321 (pene per il corruttore);
322 (istigazione alla corruzione);
355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture),
salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
371 (falso giuramento della parte);
372 (falsa testimonianza);
373 (falsa perizia o interpretazione);
385 (evasione);
391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di
misure di sicurezza detentive);
443 (commercio o somministrazione di medicinali
guasti);
444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso
per la salute pubblica);
452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico
mercato o nelle borse di commercio);
501-bis (manovre speculative su merci);
590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose),
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze
previste dal primo comma, numero 2), o dal secondo comma
dell'articolo 583 del codice penale;
644 (usura).
2. Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai
reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della
legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni, in
materia di inquinamento atmosferico, e dall'articolo 59 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento.
3. Le pene sostitutive non si applicano ai reati
previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in
materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo,
munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena
detentiva non è alternativa a quella pecuniaria".