XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4205




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Personale volontario).

        1. La lettera a) del comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, di seguito denominato "regolamento", è sostituita dalla seguente:

            "a) vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, di seguito denominati "vigili volontari a domanda"; in tale categoria sono altresì compresi i funzionari tecnici antincendio, i capi reparto ed i capisquadra volontari".


Art. 2.

(Elenco del personale volontario).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del regolamento sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis. Il transito dei vigili volontari da un elenco all'altro di cui al comma 1 avviene con giustificata e circostanziata relazione del capo distaccamento in merito alle relative motivazioni.

            1-ter. Il transito dei vigili volontari con le qualifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 può avvenire solo tra distaccamenti volontari con giustificata e circostanziata relazione dei capi distaccamento senza influire sulle quote relative di contingente.

        1-quater. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 è da ritenere retroattiva; per eventuali riscontri fa fede la data del decreto ministeriale di nomina".

Art. 3.

(Qualifiche).

        
1. Il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento è abrogato.


Art. 4.

(Contingente del personale volontario).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis. Qualora le unità volontarie siano numericamente superiori al numero minimo di cui al comma 1, lettera d), le unità indicate alla lettera c) del medesimo comma sono incrementate in misura proporzionale, secondo il rapporto di 1 a 6; il numero di soggetti con la qualifica prevista alla lettera b) del citato comma 1 è aumentato in misura proporzionale al numero di unità di cui alla lettera c) del medesimo comma secondo il rapporto di 1 a 4.

            1-ter. Il distaccamento volontario è considerato operativo anche in assenza di una o più unità di personale volontario qualificato, in possesso di qualifiche superiori a quelle previste dalla lettera d) del comma 1; in tale caso al capo partenza, durante gli interventi, sono riconosciute le funzioni superiori".


Capo II

RECLUTAMENTO


Art. 5.

(Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici
antincendio volontari).

        1. L'articolo 5 del regolamento è sostituito dal seguente:

        "Art. 5 - (Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendio volontari). - 1. Può presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendio, il personale volontario già in possesso delle qualifiche di vigile volontario, di capo squadra e di capo reparto operante da almeno cinque anni presso il distaccamento per il quale presenta istanza e che risulta in possesso dei seguenti requisiti:

            a) cittadinanza italiana;

            b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o perito industriale ed equipollenti.

        2. Gli aspiranti funzionari tecnici antincendio volontari devono presentare l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale della provincia di residenza, su segnalazione scritta del capo distaccamento o posto di vigilanza, nel limite del contingente di cui all'articolo 4 con l'avallo del comandante provinciale.
        3. Con cadenza semestrale sono esaminate le istanze pervenute per le quali devono essere considerate, qualora la loro quantità sia superiore a quella dei posti disponibili, l'anzianità di servizio e il curriculum vitae
dell'aspirante funzionario, con relative esperienze e titoli maturati sia nella vita civile che nell'ambito dell'attività svolta nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'accertamento può essere effettuato attraverso colloquio presso il comando provinciale di appartenenza".


Art. 6.

(Reclutamento ed iscrizione dei
vigili volontari).

            1. All'articolo 6 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            "c) specializzazione professionale in un mestiere attinente alle esigenze logistiche ed operative ovvero possesso di comprovate attitudini allo svolgimento di mansioni utili al servizio ed alla gestione del distaccamento;";

                2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            "d) patente di abilitazione alla guida non inferiore alla categoria B";

                3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

            "g) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione oppure in un comune confinante di provincia limitrofa qualora sussistano motivazioni giustificate di prossimità a distaccamento volontario";

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. L'amministrazione, per il tramite dei comandi provinciali, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda al competente ufficio del comando provinciale di appartenenza, che rilascia apposita ricevuta all'interessato, deve pronunciarsi positivamente, con l'emanazione del relativo decreto di nomina, o negativamente con lettera motivata in merito all'accoglimento della domanda stessa";

            c) al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "L'istanza di iscrizione nell'elenco B deve sempre essere accompagnata da richiesta del relativo capo distaccamento che deve altresì esprimere circostanziato parere";

            d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "5-bis. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato attraverso colloquio presso il comando provinciale sulla base di criteri prestabiliti in relazione alle esigenze territoriali".

Art. 7.

(Reclutamento ed iscrizione negli elenchi del personale
volontario e del personale permanente cessato volontariamente
dal servizio).

            1. All'articolo 7 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:


            a) ai commi 1 e 2, le parole: "da non oltre sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da non oltre tre anni";

            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano solo su richiesta del capo distaccamento al comando provinciale".


Art. 8.

(Incompatibilità).

            1. All'articolo 8 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le lettere b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

                "b) il personale delle Forze armate e delle Forze della Polizia di Stato, esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia locale;

                c) i titolari di società e di imprese che operano nel campo della prevenzione e dell'estinzione degli incendi";

                b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-bis. Per le situazioni in essere l'amministrazione salvaguarda le esigenze territoriali del servizio di soccorso, evitando la cancellazione del personale quando questa possa pregiudicare la copertura del servizio, fatta comunque salva l'adozione dei necessari provvedimenti in caso di accertati comportamenti in contrasto con i doveri istituzionali e fatta salva altresì l'acquisizione di assenso dell'amministrazione di appartenenza per il personale di cui alla lettera b) del comma 1".

Art. 9.

(Corsi di formazione del personale
volontario).

        1. All'articolo 9 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        "1. I funzionari tecnici antincendio volontari, i capi reparto ed i capi squadra volontari, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare, entro novanta giorni dalla data di iscrizione nei rispettivi elenchi, al corso di formazione a carattere teorico-pratico, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno, da espletare presso gli ispettorati regionali o i comandi provinciali e con orari e modalità che ne agevolino la frequenza. E' facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dagli elenchi del personale volontario, salvo che per i neo funzionari tecnici antincendio già iscritti nei quadri dei vigili del fuoco volontari che sono reintegrati in essi.

            1-bis. I vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare, entro novanta giorni dalla data di iscrizione negli elenchi, al corso di formazione a carattere teorico-pratico, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno, da espletare presso i comandi provinciali e con orari e modalità che ne agevolino la frequenza. E' facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dagli elenchi del personale volontario";

                b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Il personale volontario impiegato per corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza ha diritto ad usufruire della mensa di servizio alle stesse condizioni previste per il personale permanente";

                c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Ai fini di cui agli articoli 70 e 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione, nonché ai corsi di aggiornamento e di avanzamento di grado sono considerati richiami in servizio temporaneo a tutti gli effetti. Il presente comma si applica altresì in caso di ore eccedenti il periodo previsto al comma 2 dell'articolo 10 se programmate dal comando provinciale per addestramenti da tenere al di fuori della sede del distaccamento di appartenenza".


Art. 10.

(Corsi periodici di addestramento del
personale volontario).

        1. All'articolo 10 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Il personale volontario, i funzionari tecnici antincendio, i capi reparto, i capi squadra e i vigili volontari devono avere la possibilità di partecipare volontariamente ai corsi di aggiornamento e di specializzazione promossi per il personale permanente, se in possesso della qualifica minima richiesta per la partecipazione a ciascun singolo corso e previa presentazione di istanza autorizzativa del capo distaccamento. La frequenza a tali corsi è considerata richiamo in servizio. Il presente comma si applica altresì in caso di ore eccedenti il periodo previsto al comma 2 dell'articolo 10 se programmate dal comando provinciale per addestramenti da tenere al di fuori della sede del distaccamento di appartenenza";

                b) il comma 4 è abrogato.

Art. 11.

(Funzioni ed incarico di capo
distaccamento).

        1. All'articolo 11 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2, dopo le parole: "della durata di cinque anni e rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un uguale periodo";

                b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "2-bis. Per i distaccamenti di nuova istituzione la scelta del capo distaccamento può cadere anche su un vigile con anzianità inferiore a cinque anni".


Capo III

AVANZAMENTO


Art. 12.

(Conferimento della qualifica di
capo squadra volontario).

        1. Al comma 2 dell'articolo 13 del regolamento è aggiunto il seguente periodo: "L'istanza di avanzamento deve essere presentata con il consenso scritto del capo distaccamento".


Art. 13.

(Conferimento della qualifica
di capo squadra volontario).

        1. All'articolo 14 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "e con orari e modalità che ne agevolino la frequenza";

                b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "L'istanza di avanzamento deve essere presentata con il consenso scritto del capo distaccamento".


Art. 14.

(Commissioni esaminatrici).

        1. Il comma 1 dell'articolo 15 del regolamento è sostituito dai seguenti:

        "1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di funzionario tecnico antincendio di cui all'articolo 5 è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, da due funzionari appartenenti all'area funzionale C, posizione economica non inferiore a C2, e da un funzionario volontario. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente all'area funzionale C.

            1-bis. Le commissioni esaminatrici per il conferimento delle qualifiche di capo reparto e di capo squadra, di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Ministro dell'interno e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, da due funzionari dell'area funzionale C e da un funzionario volontario. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente ad area funzionale non inferiore alla B, posizione economica B3".


Capo IV

IMPIEGO


Art. 15.

(Modalità di impiego del personale
volontario).

        1. All'articolo 17 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) l'alinea della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente: "nell'ambito della circoscrizione di competenza e nel rispetto delle procedure operative di soccorso in uso presso i comandi provinciali:";
                b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. In presenza di particolari esigenze, e con il consenso scritto del capo distaccamento, il personale volontario inquadrato nell'elenco B può essere richiamato dal comando provinciale in servizio temporaneo per il tempo necessario prestabilito.

        2-ter. I soggetti di cui al comma 2-bis,
possono altresì essere inseriti con squadre autonome e come singole unità nelle colonne mobili provinciali e regionali";

                c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "4-bis. I funzionari tecnici antincendio, qualora particolari esigenze di composizione della squadra lo impongano, possono partecipare a qualsiasi intervento di soccorso.

            4-ter. Il personale volontario, su segnalazione scritta dal capo distaccamento al comando provinciale di appartenenza, può partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a manifestazioni e ad avvenimenti a carattere pubblico nell'ambito del territorio di propria competenza e, previa autorizzazione, al di fuori del proprio territorio, ai fini dello sviluppo e della promozione del volontariato nei vigili del fuoco nonché della presenza e dell'importanza del Corpo nazionale sul territorio".


Art. 16.

(Ordinamento gerarchico).

        
1. All'articolo 20 del regolamento è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-bis. In interventi congiunti tra personale permanente e volontario, la direzione delle operazioni spetta, a parità di qualifica, alla componente permanente".


Art. 17.

(Vestiario ed equipaggiamento).

        
1. Al comma 1 dell'articolo 23 del regolamento è aggiunto il seguente periodo: "Con cadenza semestrale, ogni comando provinciale consegna alla competente divisione ministeriale un elenco con le necessità di vestiario ed equipaggiamento occorrenti al personale volontario iscritto nell'elenco B e per la dotazione occorrente al comando per l'espletamento dei servizi da parte del personale volontario iscritto nell'elenco A, che comunque rimane a disposizione presso lo stesso comando".


Art. 18.

(Automezzi e dotazioni di soccorso).

        
1. Dopo l'articolo 23 del regolamento è inserito il seguente:

        "Art. 23-bis. (Automezzi e dotazioni di soccorso) - 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a dotare i distaccamenti volontari degli automezzi e delle attrezzature di soccorso per l'espletamento dei servizi, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo un piano organico predisposto dai comandi provinciali. Con cadenza annuale, ogni comando provinciale consegna alla competente divisione ministeriale un elenco con le necessità di automezzi ed attrezzature occorrenti ai distaccamenti volontari di propria competenza".



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