XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4205
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Personale volontario).
1. La lettera a) del comma 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, di seguito denominato "regolamento", è sostituita dalla
seguente:
"a) vigili volontari iscritti a domanda negli
elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 dicembre 1970, n. 996, di seguito denominati
"vigili volontari a domanda"; in tale categoria sono altresì
compresi i funzionari tecnici antincendio, i capi reparto ed i
capisquadra volontari".
Art. 2.
(Elenco del personale volontario).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del regolamento sono
aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il transito dei vigili volontari da un
elenco all'altro di cui al comma 1 avviene con giustificata e
circostanziata relazione del capo distaccamento in merito alle
relative motivazioni.
1-ter. Il transito dei vigili volontari con le
qualifiche di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 dell'articolo 4 può avvenire solo tra distaccamenti
volontari con giustificata e circostanziata relazione dei capi
distaccamento senza influire sulle quote relative di
contingente.
1-quater. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma
1 è da ritenere retroattiva; per eventuali riscontri fa fede
la data del decreto ministeriale di nomina".
Art. 3.
(Qualifiche).
1. Il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento è
abrogato.
Art. 4.
(Contingente del personale volontario).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento sono
aggiunti i seguenti:
"1-bis. Qualora le unità volontarie siano
numericamente superiori al numero minimo di cui al comma 1,
lettera d), le unità indicate alla lettera c) del
medesimo comma sono incrementate in misura proporzionale,
secondo il rapporto di 1 a 6; il numero di soggetti con la
qualifica prevista alla lettera b) del citato comma 1 è
aumentato in misura proporzionale al numero di unità di cui
alla lettera c) del medesimo comma secondo il rapporto
di 1 a 4.
1-ter. Il distaccamento volontario è considerato
operativo anche in assenza di una o più unità di personale
volontario qualificato, in possesso di qualifiche superiori a
quelle previste dalla lettera d) del comma 1; in tale
caso al capo partenza, durante gli interventi, sono
riconosciute le funzioni superiori".
Capo II
RECLUTAMENTO
Art. 5.
(Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici
antincendio volontari).
1. L'articolo 5 del regolamento è sostituito dal
seguente:
"Art. 5 - (Reclutamento ed iscrizione dei funzionari
tecnici antincendio volontari). - 1. Può presentare
domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario
tecnico antincendio, il personale volontario già in possesso
delle qualifiche di vigile volontario, di capo squadra e di
capo reparto operante da almeno cinque anni presso il
distaccamento per il quale presenta istanza e che risulta in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea in ingegneria, architettura, geologia;
diploma di geometra o perito industriale ed equipollenti.
2. Gli aspiranti funzionari tecnici antincendio
volontari devono presentare l'istanza di iscrizione
esclusivamente tramite il comando provinciale della provincia
di residenza, su segnalazione scritta del capo distaccamento o
posto di vigilanza, nel limite del contingente di cui
all'articolo 4 con l'avallo del comandante provinciale.
3. Con cadenza semestrale sono esaminate le istanze
pervenute per le quali devono essere considerate, qualora la
loro quantità sia superiore a quella dei posti disponibili,
l'anzianità di servizio e il curriculum vitae
dell'aspirante funzionario, con relative esperienze e titoli
maturati sia nella vita civile che nell'ambito dell'attività
svolta nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'accertamento può essere effettuato attraverso colloquio
presso il comando provinciale di appartenenza".
Art. 6.
(Reclutamento ed iscrizione dei
vigili volontari).
1. All'articolo 6 del regolamento sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) specializzazione professionale in un mestiere
attinente alle esigenze logistiche ed operative ovvero
possesso di comprovate attitudini allo svolgimento di mansioni
utili al servizio ed alla gestione del distaccamento;";
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) patente di abilitazione alla guida non
inferiore alla categoria B";
3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) residenza in un comune della provincia sede
del comando per il quale si richiede l'iscrizione oppure in un
comune confinante di provincia limitrofa qualora sussistano
motivazioni giustificate di prossimità a distaccamento
volontario";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'amministrazione, per il tramite dei comandi
provinciali, entro sei mesi dalla data di presentazione della
domanda al competente ufficio del comando provinciale di
appartenenza, che rilascia apposita ricevuta all'interessato,
deve pronunciarsi positivamente, con l'emanazione del relativo
decreto di nomina, o negativamente con lettera motivata in
merito all'accoglimento della domanda stessa";
c) al comma 5 è aggiunto il seguente periodo:
"L'istanza di iscrizione nell'elenco B deve sempre essere
accompagnata da richiesta del relativo capo distaccamento che
deve altresì esprimere circostanziato parere";
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. L'accertamento dei requisiti di cui al comma
1, lettera c), può essere effettuato attraverso
colloquio presso il comando provinciale sulla base di criteri
prestabiliti in relazione alle esigenze territoriali".
Art. 7.
(Reclutamento ed iscrizione negli elenchi del personale
volontario e del personale permanente cessato volontariamente
dal servizio).
1. All'articolo 7 del regolamento sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: "da non oltre sei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da non oltre tre
anni";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si
applicano solo su richiesta del capo distaccamento al comando
provinciale".
Art. 8.
(Incompatibilità).
1. All'articolo 8 del regolamento sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) del comma 1 sono
sostituite dalle seguenti:
"b) il personale delle Forze armate e delle
Forze della Polizia di Stato, esclusi gli appartenenti ai
Corpi di polizia locale;
c) i titolari di società e di imprese che
operano nel campo della prevenzione e dell'estinzione degli
incendi";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Per le situazioni in essere
l'amministrazione salvaguarda le esigenze territoriali del
servizio di soccorso, evitando la cancellazione del personale
quando questa possa pregiudicare la copertura del servizio,
fatta comunque salva l'adozione dei necessari provvedimenti in
caso di accertati comportamenti in contrasto con i doveri
istituzionali e fatta salva altresì l'acquisizione di assenso
dell'amministrazione di appartenenza per il personale di cui
alla lettera b) del comma 1".
Art. 9.
(Corsi di formazione del personale
volontario).
1. All'articolo 9 del regolamento sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. I funzionari tecnici antincendio volontari, i
capi reparto ed i capi squadra volontari, prima di essere
impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare, entro
novanta giorni dalla data di iscrizione nei rispettivi
elenchi, al corso di formazione a carattere teorico-pratico,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno, da
espletare presso gli ispettorati regionali o i comandi
provinciali e con orari e modalità che ne agevolino la
frequenza. E' facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione
alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo
del primo. Un ulteriore esito negativo determina la
cancellazione dagli elenchi del personale volontario, salvo
che per i neo funzionari tecnici antincendio già iscritti nei
quadri dei vigili del fuoco volontari che sono reintegrati in
essi.
1-bis. I vigili volontari a domanda, prima di essere
impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare, entro
novanta giorni dalla data di iscrizione negli elenchi, al
corso di formazione a carattere teorico-pratico, secondo i
programmi stabiliti dal Ministero dell'interno, da espletare
presso i comandi provinciali e con orari e modalità che ne
agevolino la frequenza. E' facoltà dell'interessato chiedere
l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di
esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo
determina la cancellazione dagli elenchi del personale
volontario";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il personale volontario impiegato per corsi di
formazione presso i comandi provinciali di appartenenza ha
diritto ad usufruire della mensa di servizio alle stesse
condizioni previste per il personale permanente";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini di cui agli articoli 70 e 71 della legge
13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi
di frequenza ai corsi di formazione, nonché ai corsi di
aggiornamento e di avanzamento di grado sono considerati
richiami in servizio temporaneo a tutti gli effetti. Il
presente comma si applica altresì in caso di ore eccedenti il
periodo previsto al comma 2 dell'articolo 10 se programmate
dal comando provinciale per addestramenti da tenere al di
fuori della sede del distaccamento di appartenenza".
Art. 10.
(Corsi periodici di addestramento del
personale volontario).
1. All'articolo 10 del regolamento sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il personale volontario, i funzionari tecnici
antincendio, i capi reparto, i capi squadra e i vigili
volontari devono avere la possibilità di partecipare
volontariamente ai corsi di aggiornamento e di
specializzazione promossi per il personale permanente, se in
possesso della qualifica minima richiesta per la
partecipazione a ciascun singolo corso e previa presentazione
di istanza autorizzativa del capo distaccamento. La frequenza
a tali corsi è considerata richiamo in servizio. Il presente
comma si applica altresì in caso di ore eccedenti il periodo
previsto al comma 2 dell'articolo 10 se programmate dal
comando provinciale per addestramenti da tenere al di fuori
della sede del distaccamento di appartenenza";
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 11.
(Funzioni ed incarico di capo
distaccamento).
1. All'articolo 11 del regolamento sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "della durata di
cinque anni e rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un
uguale periodo";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Per i distaccamenti di nuova istituzione la
scelta del capo distaccamento può cadere anche su un vigile
con anzianità inferiore a cinque anni".
Capo III
AVANZAMENTO
Art. 12.
(Conferimento della qualifica di
capo squadra volontario).
1. Al comma 2 dell'articolo 13 del regolamento è aggiunto
il seguente periodo: "L'istanza di avanzamento deve essere
presentata con il consenso scritto del capo distaccamento".
Art. 13.
(Conferimento della qualifica
di capo squadra volontario).
1. All'articolo 14 del regolamento sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "e
con orari e modalità che ne agevolino la frequenza";
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:
"L'istanza di avanzamento deve essere presentata con il
consenso scritto del capo distaccamento".
Art. 14.
(Commissioni esaminatrici).
1. Il comma 1 dell'articolo 15 del regolamento è
sostituito dai seguenti:
"1. La commissione esaminatrice per il conferimento
della qualifica di funzionario tecnico antincendio di cui
all'articolo 5 è nominata con decreto del Ministro
dell'interno ed è composta da un dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, da due
funzionari appartenenti all'area funzionale C, posizione
economica non inferiore a C2, e da un funzionario volontario.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
appartenente all'area funzionale C.
1-bis. Le commissioni esaminatrici per il
conferimento delle qualifiche di capo reparto e di capo
squadra, di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con
decreto del Ministro dell'interno e sono composte da un
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con
funzioni di presidente, da due funzionari dell'area funzionale
C e da un funzionario volontario. Le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato appartenente ad area funzionale
non inferiore alla B, posizione economica B3".
Capo IV
IMPIEGO
Art. 15.
(Modalità di impiego del personale
volontario).
1. All'articolo 17 del regolamento sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'alinea della lettera a) del comma 2 è
sostituito dal seguente: "nell'ambito della circoscrizione di
competenza e nel rispetto delle procedure operative di
soccorso in uso presso i comandi provinciali:";
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In presenza di particolari esigenze, e
con il consenso scritto del capo distaccamento, il personale
volontario inquadrato nell'elenco B può essere richiamato dal
comando provinciale in servizio temporaneo per il tempo
necessario prestabilito.
2-ter. I soggetti di cui al comma 2-bis,
possono altresì essere inseriti con squadre autonome e come
singole unità nelle colonne mobili provinciali e
regionali";
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. I funzionari tecnici antincendio, qualora
particolari esigenze di composizione della squadra lo
impongano, possono partecipare a qualsiasi intervento di
soccorso.
4-ter. Il personale volontario, su segnalazione
scritta dal capo distaccamento al comando provinciale di
appartenenza, può partecipare, senza oneri per
l'amministrazione, a manifestazioni e ad avvenimenti a
carattere pubblico nell'ambito del territorio di propria
competenza e, previa autorizzazione, al di fuori del proprio
territorio, ai fini dello sviluppo e della promozione del
volontariato nei vigili del fuoco nonché della presenza e
dell'importanza del Corpo nazionale sul territorio".
Art. 16.
(Ordinamento gerarchico).
1. All'articolo 20 del regolamento è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1-bis. In interventi congiunti tra personale
permanente e volontario, la direzione delle operazioni spetta,
a parità di qualifica, alla componente permanente".
Art. 17.
(Vestiario ed equipaggiamento).
1. Al comma 1 dell'articolo 23 del regolamento è aggiunto
il seguente periodo: "Con cadenza semestrale, ogni comando
provinciale consegna alla competente divisione ministeriale un
elenco con le necessità di vestiario ed equipaggiamento
occorrenti al personale volontario iscritto nell'elenco B e
per la dotazione occorrente al comando per l'espletamento dei
servizi da parte del personale volontario iscritto nell'elenco
A, che comunque rimane a disposizione presso lo stesso
comando".
Art. 18.
(Automezzi e dotazioni di soccorso).
1. Dopo l'articolo 23 del regolamento è inserito il
seguente:
"Art. 23-bis. (Automezzi e dotazioni di soccorso) - 1.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a dotare i
distaccamenti volontari degli automezzi e delle attrezzature
di soccorso per l'espletamento dei servizi, in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, secondo un piano organico
predisposto dai comandi provinciali. Con cadenza annuale, ogni
comando provinciale consegna alla competente divisione
ministeriale un elenco con le necessità di automezzi ed
attrezzature occorrenti ai distaccamenti volontari di propria
competenza".