XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4203
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Museo della seta).
1. E' istituito il Museo della seta, di seguito denominato
"Museo", con sede in San Leucio, nel comune di Caserta.
2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo č
autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
Art. 2.
(Finalitā).
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare
ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla
produzione di seta nazionale;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con
altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni
esistenti;
c) promuovere iniziative ed attivitā culturali,
idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del
patrimonio conservato;
d) patrocinare eventi culturali volti a
valorizzare le opere di giovani creatori.
Art. 3.
(Organizzazione).
1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e
le attivitā culturali con il comune di Caserta e con la
provincia di Caserta č individuata struttura da adibire a sede
del Museo.
2. Le modalitā di gestione del Museo ed ogni altro aspetto
relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del
personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto
delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente
articolo.
3. Il consiglio di amministrazione del Museo č composto da
otto membri di cui:
a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e
le attivitā culturali;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero delle attivitā
produttive.
d) un rappresentante del comune di Caserta, ove
partecipi al capitale con almeno il l0 per cento;
e) un rappresentante della provincia di Caserta,
ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;
f) un rappresentante della regione Campania, ove
partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.
4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere
in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore
della seta.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il
direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e
per le attivitā culturali.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.