XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4189
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve
ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile,
che può concedere uno o più permessi fino ad un massimo di
sessanta giorni complessivi nell'arco di dodici mesi. Per
assenze che eccedono tale termine e fino a un massimo di
centottanta giorni nell'arco di dodici mesi, comprendendo nel
computo anche i permessi già concessi dal presidente del
Consiglio notarile, la facoltà di concedere i permessi spetta
al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, i permessi
sono concessi dal Ministro della giustizia, sentito il parere
del Consiglio notarile. In caso di utilizzazione parziale del
permesso di assenza richiesta si considerano i giorni
effettivi di permesso goduti";
b) il quinto comma è abrogato.
Art. 2.
1. Il terzo comma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
"In tutti i casi di assenza del notaio per i periodi di
permesso concessi ai sensi dell'articolo 26, può essere
nominato un coadiutore temporaneo, con provvedimento emanato
dallo stesso soggetto competente a concedere i permessi, su
designazione del notaio richiedente il permesso. Il coadiutore
temporaneo utilizza la propria firma digitale e il sigillo del
notaio coadiuvato, facendo menzione, negli atti stipulati in
suo nome, del provvedimento di nomina e della propria
qualifica di coadiutore".