XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4189




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

                "Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che può concedere uno o più permessi fino ad un massimo di sessanta giorni complessivi nell'arco di dodici mesi. Per assenze che eccedono tale termine e fino a un massimo di centottanta giorni nell'arco di dodici mesi, comprendendo nel computo anche i permessi già concessi dal presidente del Consiglio notarile, la facoltà di concedere i permessi spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, i permessi sono concessi dal Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio notarile. In caso di utilizzazione parziale del permesso di assenza richiesta si considerano i giorni effettivi di permesso goduti";

                b) il quinto comma è abrogato.


Art. 2.

        1. Il terzo comma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

            "In tutti i casi di assenza del notaio per i periodi di permesso concessi ai sensi dell'articolo 26, può essere nominato un coadiutore temporaneo, con provvedimento emanato dallo stesso soggetto competente a concedere i permessi, su designazione del notaio richiedente il permesso. Il coadiutore temporaneo utilizza la propria firma digitale e il sigillo del notaio coadiuvato, facendo menzione, negli atti stipulati in suo nome, del provvedimento di nomina e della propria qualifica di coadiutore".



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