XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4166
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Museo della flora
e della fauna del mare Mediterraneo).
1. E' istituito il Museo della flora e della fauna del
mare Mediterraneo, di seguito denominato "Museo", con sede in
Napoli.
2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo č
autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
Art. 2.
(Finalitā).
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare
ed esporre il materiale e le opere che si riferiscono alla
flora e alla fauna del mare Mediterraneo;
b) promuovere iniziative e attivitā culturali,
idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del
patrimonio della flora e della fauna conservato;
c) patrocinare eventi culturali volti a
valorizzare la produzione artistica di giovani creatori
ispirata al patrimonio floro-faunistico campano;
d) allestimento di un acquario mediterraneo.
Art. 3.
(Organizzazione).
1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le
attivitā culturali con gli enti locali della regione Campania
č individuata la struttura da adibire a sede del Museo.
2. Le modalitā di gestione del Museo e ogni altro aspetto
relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del
personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto
delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente
articolo.
3. Il consiglio di amministrazione del Museo č composto da
otto membri di cui:
a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e
le attivitā culturali;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero delle attivitā
produttive;
d) un rappresentante del comune di Napoli, ove
partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;
e) un rappresentante della provincia di Napoli,
ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;
f) un rappresentante della regione Campania, ove
partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.
4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere
in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore
del patrimonio floro-faunistico del Mediterraneo.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il
direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e
per le attivitā culturali. Con successivo decreto del Ministro
per i beni e le attivitā culturali sono stabiliti gli
emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.