XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4166




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Museo della flora
e della fauna del mare Mediterraneo).

        1. E' istituito il Museo della flora e della fauna del mare Mediterraneo, di seguito denominato "Museo", con sede in Napoli.
        2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo č autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.


Art. 2.

(Finalitā).

        1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

            a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre il materiale e le opere che si riferiscono alla flora e alla fauna del mare Mediterraneo;

            b) promuovere iniziative e attivitā culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio della flora e della fauna conservato;

            c) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare la produzione artistica di giovani creatori ispirata al patrimonio floro-faunistico campano;

            d) allestimento di un acquario mediterraneo.


Art. 3.

(Organizzazione).

        1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attivitā culturali con gli enti locali della regione Campania č individuata la struttura da adibire a sede del Museo.
        2. Le modalitā di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
        3. Il consiglio di amministrazione del Museo č composto da otto membri di cui:

            a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attivitā culturali;

            b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

            c) un rappresentante del Ministero delle attivitā produttive;

            d) un rappresentante del comune di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

            e) un rappresentante della provincia di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

            f) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.

        4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore del patrimonio floro-faunistico del Mediterraneo.
        5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e per le attivitā culturali. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attivitā culturali sono stabiliti gli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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