XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4163
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Siti INTERNET).
1. I siti aventi natura editoriale sono soggetti, ai fini
dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai
reati a mezzo stampa, all'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249. Si applica l'articolo 16 della
legge 7 marzo 2001, n. 62. Si considerano siti aventi natura
editoriale quelli che contengono, in via prevalente, prodotti
editoriali come definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo
2001, n. 62.
2. Gli editori di testate giornalistiche in formato
elettronico e digitale sono soggetti, ai fini
dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai
reati a mezzo stampa, all'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249. Si applica l'articolo 16 della
legge 7 marzo 2001, n. 62. Si considerano testate
giornalistiche in formato elettronico e digitale quelle che
sono diffuse al pubblico con regolare periodicità e per le
quali è previsto il conseguimento di ricavi da attività
editoriale.
3. Per i siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni, degli Organi costituzionali e delle Autorità
indipendenti si considera direttore responsabile il direttore
pro tempore dell'ufficio competente ad autorizzare la
pubblicazione delle informazioni.
Art. 2.
(Disposizioni sulla proprietà
delle imprese editrici).
1. All'articolo 1, quarto comma, della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, le parole: "a
società direttamente controllate da persone fisiche" sono
sostituite dalle seguenti: "a società controllate da persone
fisiche".
Art. 3.
(Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici).
1. All'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni
nominano un responsabile del procedimento che, in caso di
mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso
di non attuazione per motivi a lui non imputabili, è tenuto ad
effettuare a proprie spese le medesime forme di pubblicità
previste dalla legge senza potersi rivalere
sull'amministrazione".
Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
170).
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le
parole: "vendita di quotidiani ovvero periodici" sono
sostituite dalle seguenti: "vendita della stampa quotidiana e
periodica";
b) all'articolo 2, comma 4, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "L'autorizzazione è rilasciata altresì di
diritto per coloro che hanno richiesto, avendone i requisiti,
di partecipare alla sperimentazione, subordinatamente al
rilascio della dichiarazione di cui al comma 5";
c) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il
seguente:
"6-bis. In caso di chiusura temporanea e ricorrente
dei punti esclusivi di vendita o di impedimento temporaneo dei
titolari, questi devono affidare a titolari di altre licenze o
ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di
quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo le
imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere
direttamente";
d) all'articolo 3, comma 1, lettera e), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sui compensi
corrisposti da editori, distributori ed edicolanti a personale
non dipendente per servizi di consegna porta a porta o di
vendita ambulante di prodotti editoriali è operata una
ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota IRPEF
corrispondente al più basso scaglione di reddito qualora si
tratti di compensi determinati a favore di coloro che abbiano
rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni
nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e,
comunque, nei limiti di un compenso complessivo per lo
svolgimento della prestazione di 5.000 euro".
Art. 5.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, all'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole:
"precedente a quello" sono soppresse;
b) al comma 2, lettera f), dopo le parole:
"altre testate" è aggiunta la seguente: "quotidiane";
c) al comma 2, la lettera h) è abrogata;
d) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le
parole: "I contributi previsti dalla presente legge" sono
inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal
comma 11,";
e) al comma 2-ter, secondo periodo, le
parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle
seguenti: "I contributi di cui ai commi 8 e 11";
f) al comma 2-quater, dopo le parole: "della
legge 5 agosto 1981, n. 416" sono aggiunte le seguenti: ", con
il limite di 310 mila euro e di 207 mila euro rispettivamente
per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui
al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento
previsto dal comma 11";
g) il comma 7 è abrogato;
h) al comma 8, lettera a), le parole: "della
media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due
esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi
risultanti dal bilancio";
i) al comma 9 le parole: "della media" sono
soppresse;
l) al comma 10, lettera a), le parole:
"della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due
esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi
risultanti dal bilancio".
2. Il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma
2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, è elevato a cinque anni per
le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2002.
3. Le imprese editrici di giornali quotidiani indicate nel
comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, costituite dopo il 31 dicembre 2002, possono accedere
ai contributi di cui alla medesima legge n. 250 del 1990 a
condizione che la maggioranza del capitale sia detenuta da
cooperative, fondazioni o enti morali da almeno cinque anni e
che i medesimi soggetti editino la testata stessa da almeno
cinque anni. Restano fermi gli altri requisiti indicati dal
medesimo comma 2-bis dell'articolo 3 della legge n. 250
del 1990.
4. Ai fini della corresponsione dei contributi di cui alla
legge 7 marzo 2001, n. 62, per tiratura della testata si
intende la tiratura netta effettivamente disponibile per la
diffusione, con esclusione degli scarti di lavorazione.
5. Le imprese richiedenti i contributi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualora non
provvedano a perfezionare la documentazione prescritta entro
due anni dalla data di presentazione della domanda, decadono
dal diritto alla percezione dei contributi stessi.
6. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, l'ammontare dei
contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3, e
dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, e
successive modificazioni, non può superare il 60 per cento dei
costi presi a base per il calcolo dei contributi stessi.
7. All'articolo 10, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n.
62, le parole: "nei confronti del libro e della lettura," sono
sostituite dalle seguenti: "nei confronti del libro, della
lettura e dei prodotti editoriali, con particolare riferimento
ai prodotti multimediali e ai processi di innovazione del
settore,".
8. Ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di
giornali o periodici organi di forze politiche di cui
all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, atteso il particolare carattere
fiduciario connesso a tale attività editoriale, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo
periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108.
Art. 6.
(Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 153
della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
1. Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai
contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società
cooperative costituite entro il 1^ dicembre 2001, che editino
giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici
già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo
3, comma 10, della legge n. 250 del 1990, e successive
modificazioni.
Art. 7.
(Modalità di pagamento dei contributi previdenziali
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani).
1. Resta ferma la facoltà di prevedere, ai sensi dell'
articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
l'utilizzo del versamento unitario e della compensazione dei
crediti e dei debiti indicati all'articolo 17 del medesimo
decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive
modificazioni, anche con riferimento ai contributi
previdenziali dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani.
Art. 8.
(Regolarità contributiva).
1. Il requisito della regolarità contributiva quale
condizione per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni
previsti dalle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, e 7 marzo 2001, n. 62, si intende soddisfatto
anche quando:
a) le imprese abbiano pendente un ricorso
giurisdizionale in materia di contributi previdenziali;
b) le imprese abbiano ottenuto una rateizzazione
del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente pagato le
rate scadute.
Art. 9.
(Contributi indiretti).
1. All'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "E' istituito, per la durata di dieci anni, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, il Fondo per le agevolazioni di
credito alle imprese del settore editoria, di seguito
denominato "Fondo"";
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le risorse disponibili indicate in ciascun avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e non concesse,
incrementano le somme disponibili in occasione del successivo
avviso";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Non sono comunque ammesse le spese
promozionali e di pubblicità, nonché ogni altra spesa non
destinata alla realizzazione del prodotto editoriale";
d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In tale caso il termine per l'ammissione al
contributo delle spese sostenute decorre dall'effettiva
entrata in possesso dei beni, comprovata da idonea
documentazione".
2. All' articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
" 2-bis. In caso di insufficienza delle risorse
finanziarie atte a soddisfare integralmente le domande
ritenute ammissibili dal Comitato di cui al comma 4, la
disponibilità complessiva delle risorse indicate nell'avviso è
ripartita proporzionalmente al costo dei progetti
ammissibili";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il contributo di cui al presente articolo è
erogato in un'unica soluzione per annualità posticipata
rispetto alle scadenze delle rate di preammortamento e di
ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di
credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione,
un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione
concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della
corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo
sulla base della documentazione finale della spesa stessa".
3. Dopo l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 7-bis. - (Norme in materia di cumulabilità delle
agevolazioni). - 1. Le agevolazioni di cui agli articoli 5,
6, e 7 non sono cumulabili con altre agevolazioni, corrisposte
sotto forma di contributi in conto interessi, statali,
regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
comunitari, o comunque concessi da enti o da istituzioni
pubblici, per finanziare lo stesso programma di investimenti,
mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui
all'articolo 8".
4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n.
62, si interpreta nel senso che sono altresì ammissibili al
finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative ivi
previste anche quando siano dati in comodato ad altri
soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati
prevalentemente per la produzione o per la distribuzione di
giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle
imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Le modalità per
l'accertamento del requisito della prevalenza sono
determinate, per entrambe le procedure automatica e
valutativa, dal Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7
della citata legge n. 62 del 2001.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7
marzo 2001, n. 62, si interpretano nel senso che il credito di
imposta può essere concesso, anche quando i beni oggetto delle
iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 2
del medesimo articolo 8 siano dati in comodato ad altri
soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati
prevalentemente per la produzione o la distribuzione dei
prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
citata legge n. 62 del 2001 realizzati dalle imprese ammesse
alle agevolazioni. Le modalità per la verifica del requisito
della prevalenza sono determinate con il decreto di cui al
comma 4 dello stesso articolo 8 della medesima legge n. 62 del
2001.
Art. 10.
(Agevolazioni tariffarie postali
per le spedizioni di prodotti editoriali).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, le imprese editrici di
quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di
comunicazione (ROC), ovvero precedentemente iscritte al
Registro nazionale della stampa, e le imprese editrici di
libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la
spedizione di prodotti editoriali. Accedono altresì alle
tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini
di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche
abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi
parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai
bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini
professionali, i sindacati, le associazioni di categoria e le
associazioni d'arma. Le tariffe agevolate sono determinate con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, per
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si
intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le
organizzazioni non governative riconosciute ai sensi
dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni senza fini
di lucro aventi scopi religiosi nonché gli enti
ecclesiastici.
3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso in
favore della società Poste italiane Spa della somma
corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente
applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi
capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata
dalla società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta
puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base
della presente legge e corredata da un dettagliato elenco
delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente
titolo.
4. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui al comma
1:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono
inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento
dell'intero stampato, su base annua;
b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti
siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai
destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del
totale degli abbonamenti;
c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè
quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi
contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e
diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
d) i quotidiani ed i periodici di promozione delle
vendite di beni o di servizi;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per
corrispondenza;
f) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti
elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da
indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
g) i quotidiani ed i periodici non posti in
vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per
copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi
delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio,
cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte,
ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di
quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e
dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie
finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri
organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato
ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica
funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti
integrativi o altri beni diversi da quelli definiti
nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime
speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
5. Sono abrogati, in particolare:
a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre
1999, n. 488;
d) l'articolo 13-quinquies del decreto-legge
25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 284.
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.