XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4163




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Siti INTERNET).

        1. I siti aventi natura editoriale sono soggetti, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. Si considerano siti aventi natura editoriale quelli che contengono, in via prevalente, prodotti editoriali come definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
        2. Gli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale sono soggetti, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. Si considerano testate giornalistiche in formato elettronico e digitale quelle che sono diffuse al pubblico con regolare periodicità e per le quali è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale.
        3. Per i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, degli Organi costituzionali e delle Autorità indipendenti si considera direttore responsabile il direttore pro tempore dell'ufficio competente ad autorizzare la pubblicazione delle informazioni.


Art. 2.

(Disposizioni sulla proprietà
delle imprese editrici).

        1. All'articolo 1, quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, le parole: "a società direttamente controllate da persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "a società controllate da persone fisiche".


Art. 3.

(Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici).

        1. All'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

            "2-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, è tenuto ad effettuare a proprie spese le medesime forme di pubblicità previste dalla legge senza potersi rivalere sull'amministrazione".


Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
170).

        
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: "vendita di quotidiani ovvero periodici" sono sostituite dalle seguenti: "vendita della stampa quotidiana e periodica";

                b) all'articolo 2, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'autorizzazione è rilasciata altresì di diritto per coloro che hanno richiesto, avendone i requisiti, di partecipare alla sperimentazione, subordinatamente al rilascio della dichiarazione di cui al comma 5";

                c) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        "6-bis. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti esclusivi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente";

                d) all'articolo 3, comma 1, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sui compensi corrisposti da editori, distributori ed edicolanti a personale non dipendente per servizi di consegna porta a porta o di vendita ambulante di prodotti editoriali è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota IRPEF corrispondente al più basso scaglione di reddito qualora si tratti di compensi determinati a favore di coloro che abbiano rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e, comunque, nei limiti di un compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione di 5.000 euro".


Art. 5.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2, lettera c), le parole: "precedente a quello" sono soppresse;

                b) al comma 2, lettera f), dopo le parole: "altre testate" è aggiunta la seguente: "quotidiane";

                c) al comma 2, la lettera h) è abrogata;

                d) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,";

                e) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "I contributi di cui ai commi 8 e 11";

                f) al comma 2-quater, dopo le parole: "della legge 5 agosto 1981, n. 416" sono aggiunte le seguenti: ", con il limite di 310 mila euro e di 207 mila euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11";

                g) il comma 7 è abrogato;

                h) al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

                i) al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

                l) al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio".

        2. Il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2002.
        3. Le imprese editrici di giornali quotidiani indicate nel comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite dopo il 31 dicembre 2002, possono accedere ai contributi di cui alla medesima legge n. 250 del 1990 a condizione che la maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali da almeno cinque anni e che i medesimi soggetti editino la testata stessa da almeno cinque anni. Restano fermi gli altri requisiti indicati dal medesimo comma 2-bis dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990.
        4. Ai fini della corresponsione dei contributi di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per tiratura della testata si intende la tiratura netta effettivamente disponibile per la diffusione, con esclusione degli scarti di lavorazione.
        5. Le imprese richiedenti i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualora non provvedano a perfezionare la documentazione prescritta entro due anni dalla data di presentazione della domanda, decadono dal diritto alla percezione dei contributi stessi.
        6. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, l'ammontare dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni, non può superare il 60 per cento dei costi presi a base per il calcolo dei contributi stessi.
        7. All'articolo 10, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: "nei confronti del libro e della lettura," sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti del libro, della lettura e dei prodotti editoriali, con particolare riferimento ai prodotti multimediali e ai processi di innovazione del settore,".
        8. Ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali o periodici organi di forze politiche di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, atteso il particolare carattere fiduciario connesso a tale attività editoriale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108.


Art. 6.

(Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 153
della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

        1. Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 1^ dicembre 2001, che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Modalità di pagamento dei contributi previdenziali
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani).

        1. Resta ferma la facoltà di prevedere, ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'utilizzo del versamento unitario e della compensazione dei crediti e dei debiti indicati all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, anche con riferimento ai contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.


Art. 8.

(Regolarità contributiva).

        1. Il requisito della regolarità contributiva quale condizione per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni previsti dalle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e 7 marzo 2001, n. 62, si intende soddisfatto anche quando:

                a) le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali;

                b) le imprese abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente pagato le rate scadute.


Art. 9.

(Contributi indiretti).

        1. All'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "E' istituito, per la durata di dieci anni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoria, di seguito denominato "Fondo"";

                b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse disponibili indicate in ciascun avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e non concesse, incrementano le somme disponibili in occasione del successivo avviso";

                c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Non sono comunque ammesse le spese promozionali e di pubblicità, nonché ogni altra spesa non destinata alla realizzazione del prodotto editoriale";

                d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale caso il termine per l'ammissione al contributo delle spese sostenute decorre dall'effettiva entrata in possesso dei beni, comprovata da idonea documentazione".

        2. All' articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        " 2-bis. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie atte a soddisfare integralmente le domande ritenute ammissibili dal Comitato di cui al comma 4, la disponibilità complessiva delle risorse indicate nell'avviso è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti ammissibili";

                b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in un'unica soluzione per annualità posticipata rispetto alle scadenze delle rate di preammortamento e di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa".

        3. Dopo l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "Art. 7-bis. - (Norme in materia di cumulabilità delle agevolazioni). - 1. Le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 non sono cumulabili con altre agevolazioni, corrisposte sotto forma di contributi in conto interessi, statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitari, o comunque concessi da enti o da istituzioni pubblici, per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all'articolo 8".

        4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si interpreta nel senso che sono altresì ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative ivi previste anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Le modalità per l'accertamento del requisito della prevalenza sono determinate, per entrambe le procedure automatica e valutativa, dal Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 62 del 2001.
        5. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si interpretano nel senso che il credito di imposta può essere concesso, anche quando i beni oggetto delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 8 siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione dei prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2001 realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni. Le modalità per la verifica del requisito della prevalenza sono determinate con il decreto di cui al comma 4 dello stesso articolo 8 della medesima legge n. 62 del 2001.


Art. 10.

(Agevolazioni tariffarie postali
per le spedizioni di prodotti editoriali).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), ovvero precedentemente iscritte al Registro nazionale della stampa, e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni di categoria e le associazioni d'arma. Le tariffe agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri.
        2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonché gli enti ecclesiastici.
        3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane Spa della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base della presente legge e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.
        4. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui al comma 1:

                a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;

                b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;

                c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;

                d) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;

                e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

                f) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

                g) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

                h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

                i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

                l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

                m) i prodotti editoriali pornografici.

        5. Sono abrogati, in particolare:

                a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

                b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

                c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

                d) l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.


Art. 11.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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