XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4144
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e attribuzioni).
1. La presente legge determina i princìpi fondamentali in
materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di
funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia
mortuaria.
2. I princìpi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica
disciplina in materia funeraria sono:
a) uniformità del trattamento del cadavere, delle
ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a
garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della
uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;
b) uniformità del trattamento amministrativo dei
dati concernenti i cadaveri, delle ceneri e delle ossa umane,
la cui competenza permane allo stato civile;
c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei
princìpi di cui alle lettere a) e b), dei diversi
usi funerari propri di ogni comunità territoriale;
d) alle pari opportunità tra operatori nella
gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria
corrispondono un'adeguata tutela e una corretta informazione
della persona che si avvicina a tali servizi;
e) garantire il rispetto della dignità di ogni
persona e il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere
la forma di sepoltura o la cremazione.
3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia
funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si
svolge tale attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali
funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari,
dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e
per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente
incaricato.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano, in
quanto compatibili con i rispettivi statuti, anche alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano.
Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle
leggi sanitarie).
1. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito
dal seguente:
"Art. 337. - 1. Le regioni, di intesa con gli enti
locali interessati, predispongono piani regionali per
individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i
crematori. Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi
sono realizzati dentro il cimitero.
2. Gli ambiti territoriali ottimali, di cui al comma
1, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e di
cremazioni, tengono conto dei cimiteri e dei crematori già
esistenti. In attuazione del piano regionale o della provincia
autonoma, i comuni interessati adeguano il loro piano
cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione
locale.
3. I cimiteri ed i crematori fissi possono:
a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le
forme associative loro consentite o, limitatamente ai
crematori, da enti morali senza fini di lucro che hanno tra i
propri scopi il servizio della cremazione;
b) essere gestiti dagli enti locali, anche in
forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo
113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati
o misti.
4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che
intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il
possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e
finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a
favore del comune competente per territorio, nei modi
stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348,
e successive modificazioni.
5. Il comune territorialmente competente, in caso di
liquidazione o di fallimento dell'affidatario, subentra nella
gestione del cimitero utilizzando le garanzie finanziarie di
cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti
opportuni.
6. Le regioni e le province autonome procedono alla
approvazione dei piani, rispettivamente, regionali o
provinciali, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
7. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri
sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria
individuata dalle regioni o dalle province autonome.
8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali
è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con
l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che
esterna al cimitero".
Art. 3.
(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle
leggi sanitarie).
1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 338. - 1. I cimiteri sono collocati alla
distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato
costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro
il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto
cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici
vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale
esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti
urbanistici questi riportano obbligatoriamente il vincolo di
rispetto cimiteriale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano
trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.
3. Il contravventore delle disposizioni di cui al
comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è
tenuto inoltre, a sue spese, a demolire l'edificio o la parte
di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del
comune in caso di inadempienza.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, in
relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio
comunale può approvare, previo parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi
cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la
costruzione di crematori a una distanza inferiore a 200 metri
dal centro abitato, purché non oltre i seguenti limiti:
a) per sepolture di sole urne cinerarie o cassette
di resti ossei: 25 metri dal limite del perimetro cimiteriale
nella zona interessata;
b) per sepolture destinate a tumulazione di
feretri: 50 metri dal limite del manufatto;
c) per la realizzazione di campi per la inumazione
di feretri: 100 metri dal limite del campo di inumazione;
d) per la realizzazione di crematori fissi o per
la installazione temporanea di crematori mobili: 200 metri dal
punto di emissione degli effluenti gassosi in atmosfera.
5. Per quanto stabilito dalle lettere a) e
b) del comma 4, la deroga è altresì consentita senza il
ricorso al parere preventivo della competente azienda
sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale sono
fissate in misura superiore al doppio dei minimi ivi
stabiliti; per le lettere c) e d) del citato comma
4, con motivate valutazioni di carattere sanitario da parte
della competente azienda sanitaria locale, i limiti minimi in
deroga ivi stabiliti possono essere dimezzati. Restano salve
le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle
costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie,
esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai
limiti minimi stabiliti dal medesimo comma 4.
6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il
consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole
della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della
zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di
edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per
dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un
intervento urbanistico, purché la zona di rispetto,
determinata ai sensi del medesimo comma 1, non venga a ridursi
al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni
igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano
cimiteriale.
7. All'interno della zona di rispetto, per gli
edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero
ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, escluso
l'ampliamento. Non sono altresì consentiti cambi di
destinazione d'uso che comportano riflessi in termini di
notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore
oltre i limiti stabiliti dall' apposito piano comunale.
8. La costruzione e l'uso di cappelle private
familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri, ossa,
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi o
ceneri, sono consentiti quando le cappelle sono attorniate per
un raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi
di proprietà delle famiglie interessate al loro uso.
9. La zona di rispetto è gravata da vincolo di
inedificabilità e di inalienabilità separatamente dalle
cappelle.
10. Previa approvazione del relativo progetto, la
costruzione delle cappelle di cui al comma 8 è autorizzata dal
comune competente, sentita l'azienda sanitaria locale
competente per i profili attinenti l'igiene e la sanità
pubblica.
11. E' riservata alle regioni, alle province
autonome e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze,
la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a
quelli indicati dal presente articolo".
Art. 4.
(Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle
leggi sanitarie).
1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito
dal seguente:
"Art. 339. - 1. Costituisce trasporto di cadavere il
trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio,
ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il
commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o
dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di
mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale
necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa
identificazione della salma. E' escluso dalla nozione di
trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di
decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale
trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato
dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere
collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio
mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché
il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono
essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati
esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio
mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con
quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono
altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel
feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo
trasferimento e la consegna al personale incaricato della
sepoltura o della cremazione.
3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa
umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune
di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile
del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se
all'estero.
4. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le
funzioni di incaricato di pubblico servizio.
5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo
sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme
di principio dello Stato vigenti in materia
6. Ai contravventori delle disposizioni di cui al
presente articolo si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000
euro".
Art. 5.
(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle
leggi sanitarie).
1. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito
dal seguente:
"Art. 340. - 1. E' vietato seppellire un cadavere od
ossa umane in luogo diverso dal cimitero. E' fatta eccezione
per la tumulazione di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle
private familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo
338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341,
comma 1.
2. Il contravventore delle disposizioni di cui al
comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro
e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del
cadavere, delle ceneri e delle ossa umane".
Art. 6.
(Sostituzione dell'articolo 341 del testo unico delle
leggi sanitarie).
1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito
dal seguente:
"Art. 341. - 1. La regione o la provincia autonoma
ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il
comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere,
di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero,
quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e
la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di
principio in materia".
Art. 7.
(Integrazione del testo unico delle leggi
sanitarie).
1. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 341-bis. - 1. Per attività funebre si intende
un servizio che comprende e assicura in forma congiunta,
secondo modalità fissate dalle regioni e alle province
autonome, le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato, delle pratiche
amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di
agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri
articoli funebri, purché in occasione di un funerale;
c) trasporto di cadavere, di ceneri e di ossa
umane.
2. Chi, nello svolgimento di attività funebre,
propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni
o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese
a consentire il procacciamento di uno o più funerali o
indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è
sospeso con effetto immediato dalla possibilità di ulteriore
esercizio dell'attività funebre. In relazione alla gravità del
fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività".
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 344 del testo unico delle leggi
sanitarie).
1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: ", la polizia
mortuaria" sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Ogni comune adotta un regolamento in materia
funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali,
necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle
disposizioni di principio";
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti
locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si
applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre
leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro,
secondo modalità e procedure da definirsi nei predetti
regolamenti".
Art. 9.
(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la
dispersione e la conservazione delle ceneri).
1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono
autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di
decesso, nel rispetto dei princìpi dell'articolo 3, comma 1,
della legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. La volontà del defunto per la dispersione o la
conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in
uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera
b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n.
130.
3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è
disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individuano le
apposite aree cimiteriali.
4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è
libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da
centri e da insediamenti abitativi;
b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da
natanti.
5. La dispersione all'interno di aree private aperte
presuppone il consenso dei proprietari.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei
centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.
7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 30
marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine
autorizzato dall'avente diritto.
8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna
dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30
marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel rispetto
della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o
l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata
in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati
anagrafici del defunto.
9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato
civile annota in un apposito registro le generalità
dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle
del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi
motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le
ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di un
cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile
interessato, che ne prende nota.
10. La violazione delle modalità di dispersione delle
ceneri prescritte dal comma 8 integra la fattispecie di reato
di cui all'articolo 411 del codice penale.
11. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n.
130, l'alinea è sostituito dal seguente:
"Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate
o modificate sulla base dei seguenti princìpi:".
12. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n.
130, la lettera h) è abrogata.
13. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n.
130, sono abrogati.
14. L'articolo 28 della legge 1^ agosto 2002, n. 166, è
abrogato.
Art. 10.
(Trasporto funebre).
1. Il trasporto funebre costituisce attività
libero-imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui
territorio ha sede l'impresa, secondo norme dettate dalle
regioni e dalle province autonome. Nel caso di impresa con più
sedi l'autorizzazione è rilasciata dal comune ove insiste la
sede legale.
2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri
a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di
onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle
necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività
funebre.
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto
funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre
devono essere autorizzate al noleggio di vettura con
conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio
1992, n. 21, ed uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi
da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto
previsto per l'esercente l'attività funebre.
Art. 11.
(Servizi per il commiato).
1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti
e gestiti da soggetti pubblici, privati o misti esercenti
l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il
commiato.
2. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare
del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi ed
esposte le salme di persone decedute presso abitazioni
private, strutture sanitarie od ospedaliere.
3. E' compito del comune regolamentare l'attività di cui
al presente articolo, secondo princìpi uniformi stabiliti con
normativa statale, eventualmente integrati con normativa
regionale o dalle province autonome.
4. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti
pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque
cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di
uguaglianza.
5. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono
essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e
private per lo svolgimento del servizio mortuario, come
previsto dai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 1997.
Art. 12.
(Tanatoprassi e tanatoprattore).
1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo
del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare
luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di
tanatocosmesi.
2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti
da un tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di
morte e il prescritto periodo di osservazione.
3. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, sono
stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il
territorio nazionale:
a) individuazione del profilo professionale per
l'operatore di tanatoprassi;
b) requisiti delle scuole di tanatoprassi;
c) luoghi dove effettuare i trattamenti di
tanatoprassi;
d) metodiche e sostanze da utilizzare nei
trattamenti di tanatoprassi e loro compatibilità con le
diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di
sepoltura;
e) garanzie che le metodiche e le sostanze
impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudicano la
salute del tanatoprattore.
Art. 13.
(Cimiteri per animali d'affezione).
1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da
soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti
pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui
all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per
salme.
2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono
localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito
dello strumento urbanistico adottato, previa valutazione sulla
compatibilità dei luoghi, tenuto conto del rischio di
inquinamento delle falde acquifere.
3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura
dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali
previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e
successive modificazioni, su autorizzazione di un medico
veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute
pubblica.
4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di
animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale
statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente
legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia
mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto
conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi
tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle
more dell'emanazione da parte delle regioni e delle province
autonome di specifici organici provvedimenti in materia.