XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4144




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto e attribuzioni).

        1. La presente legge determina i princìpi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.
        2. I princìpi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

            a) uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

            b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle ceneri e delle ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;

            c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei princìpi di cui alle lettere a) e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;

            d) alle pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrispondono un'adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;

            e) garantire il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.

        3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolge tale attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.
        4. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle
leggi sanitarie).

        1. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

        "Art. 337. - 1. Le regioni, di intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori. Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi sono realizzati dentro il cimitero.
            2. Gli ambiti territoriali ottimali, di cui al comma 1, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e di cremazioni, tengono conto dei cimiteri e dei crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale o della provincia autonoma, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.
            3. I cimiteri ed i crematori fissi possono:

            a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione;

            b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti.

            4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.
            5. Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni.
            6. Le regioni e le province autonome procedono alla approvazione dei piani, rispettivamente, regionali o provinciali, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
            7. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni o dalle province autonome.
            8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero".


Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle
leggi sanitarie).

        1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 338. - 1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici questi riportano obbligatoriamente il vincolo di rispetto cimiteriale.
            2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.
            3. Il contravventore delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è tenuto inoltre, a sue spese, a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del comune in caso di inadempienza.
            4. In deroga a quanto previsto al comma 1, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre i seguenti limiti:

            a) per sepolture di sole urne cinerarie o cassette di resti ossei: 25 metri dal limite del perimetro cimiteriale nella zona interessata;

            b) per sepolture destinate a tumulazione di feretri: 50 metri dal limite del manufatto;

            c) per la realizzazione di campi per la inumazione di feretri: 100 metri dal limite del campo di inumazione;

            d) per la realizzazione di crematori fissi o per la installazione temporanea di crematori mobili: 200 metri dal punto di emissione degli effluenti gassosi in atmosfera.

            5. Per quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 4, la deroga è altresì consentita senza il ricorso al parere preventivo della competente azienda sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale sono fissate in misura superiore al doppio dei minimi ivi stabiliti; per le lettere c) e d) del citato comma 4, con motivate valutazioni di carattere sanitario da parte della competente azienda sanitaria locale, i limiti minimi in deroga ivi stabiliti possono essere dimezzati. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti dal medesimo comma 4.
            6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto, determinata ai sensi del medesimo comma 1, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.
            7. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, escluso l'ampliamento. Non sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso che comportano riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall' apposito piano comunale.
            8. La costruzione e l'uso di cappelle private familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi o ceneri, sono consentiti quando le cappelle sono attorniate per un raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi di proprietà delle famiglie interessate al loro uso.
            9. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità separatamente dalle cappelle.
            10. Previa approvazione del relativo progetto, la costruzione delle cappelle di cui al comma 8 è autorizzata dal comune competente, sentita l'azienda sanitaria locale competente per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.
            11. E' riservata alle regioni, alle province autonome e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati dal presente articolo".


Art. 4.

(Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle
leggi sanitarie).

        1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

        "Art. 339. - 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma. E' escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
            2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
            3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.
            4. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.
            5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di principio dello Stato vigenti in materia
            6. Ai contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro".


Art. 5.

(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle
leggi sanitarie).

        1. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

        "Art. 340. - 1. E' vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle private familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo 338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341, comma 1.
            2. Il contravventore delle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane".


Art. 6.

(Sostituzione dell'articolo 341 del testo unico delle
leggi sanitarie).

        1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
        "Art. 341. - 1. La regione o la provincia autonoma ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia".


Art. 7.

(Integrazione del testo unico delle leggi
sanitarie).

        1. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 341-bis. - 1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni e alle province autonome, le seguenti prestazioni:

            a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

            b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale;

            c) trasporto di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

            2. Chi, nello svolgimento di attività funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso con effetto immediato dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività".


Art. 8.

(Modifiche all'articolo 344 del testo unico delle leggi
sanitarie).

        1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma le parole: ", la polizia mortuaria" sono soppresse;

            b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

                "Ogni comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio";

            c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

                "I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definirsi nei predetti regolamenti".


Art. 9.

(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la
dispersione e la conservazione delle ceneri).

        1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei princìpi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130.
        2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.
        3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.
        4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

            a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

            b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

            c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

            d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

        5. La dispersione all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari.
        6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.
        7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto.
        8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
        9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.
        10. La violazione delle modalità di dispersione delle ceneri prescritte dal comma 8 integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 411 del codice penale.
        11. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinea è sostituito dal seguente:

        "Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti princìpi:".

        12. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera h) è abrogata.
        13. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.
        14. L'articolo 28 della legge 1^ agosto 2002, n. 166, è abrogato.


Art. 10.

(Trasporto funebre).

        1. Il trasporto funebre costituisce attività libero-imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa, secondo norme dettate dalle regioni e dalle province autonome. Nel caso di impresa con più sedi l'autorizzazione è rilasciata dal comune ove insiste la sede legale.
        2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebre.
        3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

Art. 11.

(Servizi per il commiato).

        1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti pubblici, privati o misti esercenti l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato.
        2. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.
        3. E' compito del comune regolamentare l'attività di cui al presente articolo, secondo princìpi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale o dalle province autonome.
        4. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di uguaglianza.
        5. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto dai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.


Art. 12.

(Tanatoprassi e tanatoprattore).

        1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.
        2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da un tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte e il prescritto periodo di osservazione.
        3. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:

            a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;

            b) requisiti delle scuole di tanatoprassi;

            c) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;

            d) metodiche e sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

            e) garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudicano la salute del tanatoprattore.


Art. 13.

(Cimiteri per animali d'affezione).

        1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
        2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previa valutazione sulla compatibilità dei luoghi, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.
        3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
        4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di specifici organici provvedimenti in materia.



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