XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4100
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice
penale, la regione Lazio può autorizzare l'apertura di una
casa da gioco nel comune di Fiuggi, in provincia di
Frosinone.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla
regione Lazio su richiesta del sindaco del comune di Fiuggi,
previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è
concessa per non più di trenta anni ed è rinnovabile.
3. Nella richiesta di cui al comma 2, il sindaco del
comune di Fiuggi indica la struttura da adibire all'esercizio
della casa da gioco.
Art. 2.
1. La regione Lazio, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvede ad emanare le norme
regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da
gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con
particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa
da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i
minori di anni diciotto e per i militari;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le particolari ed opportune cautele per
assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il
controllo delle risultanze della gestione della casa da gioco
da parte degli organi competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale
appalto e per le debite cauzioni; le qualità morali e le
condizioni economiche che il concessionario e il personale
addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare
versamento degli importi stabiliti per la concessione e i
relativi controlli; la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella medesima concessione;
f) ogni altra prescrizione e cautela idonee alla
regolarità dell'esercizio della casa da gioco e alle attività
che vi si svolgono.
Art. 3.
1. I proventi della gestione della casa da gioco sono
ripartiti come segue:
a) il 50 per cento al soggetto gestore;
b) il 10 per cento alla regione Lazio;
c) il 15 per cento alla provincia di Frosinone;
d) il 25 per cento al comune di Fiuggi.
2. Il soggetto gestore provvede a tutte le spese e agli
oneri relativi alla gestione della casa da gioco; osserva gli
impegni assunti con il concedente stabiliti nell'atto di
concessione nel relativo capitolato; provvede altresì alla
formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e
del personale addetto.
3. Il soggetto gestore è vincolato al segreto
professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura
penale.
4. Il soggetto gestore deve acconsentire ai controlli
effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti
dalla convenzione. I soggetti preposti ai controlli di cui al
periodo precedente non possono in alcun caso interferire con
le scelte operative di natura strettamente tecnica effettuate
dal soggetto gestore, rispetto alle quali essi si limitano a
riferire ai propri superiori.
Art. 4.
1. La regione Lazio, la provincia di Frosinone e il comune
di Fiuggi destinano i proventi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b), c) e d), alla promozione di attività
connesse allo sviluppo turistico nel territorio della stessa
provincia di Frosinone.
Art. 5.
1. Il presidente della giunta regionale del Lazio, in caso
di violazione delle disposizioni della presente legge o del
regolamento di cui all'articolo 2, nonché in caso di turbativa
dell'ordine pubblico o della morale pubblica, dispone la
revoca o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da
gioco.
2. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti o
funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono
considerati pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai
cittadini residenti nel comune di Salerno o in comuni ubicati
a meno di 20 chilometri dallo stesso.
Art. 6.
1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 della presente
legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della
tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.