XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4100




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, la regione Lazio può autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Fiuggi, in provincia di Frosinone.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla regione Lazio su richiesta del sindaco del comune di Fiuggi, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di trenta anni ed è rinnovabile.
        3. Nella richiesta di cui al comma 2, il sindaco del comune di Fiuggi indica la struttura da adibire all'esercizio della casa da gioco.


Art. 2.

        1. La regione Lazio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

                a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori di anni diciotto e per i militari;

                b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

                c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

                d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della gestione della casa da gioco da parte degli organi competenti;

                e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto e per le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella medesima concessione;

                f) ogni altra prescrizione e cautela idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e alle attività che vi si svolgono.


Art. 3.

        1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

                a) il 50 per cento al soggetto gestore;

                b) il 10 per cento alla regione Lazio;

                c) il 15 per cento alla provincia di Frosinone;

                d) il 25 per cento al comune di Fiuggi.

        2. Il soggetto gestore provvede a tutte le spese e agli oneri relativi alla gestione della casa da gioco; osserva gli impegni assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione nel relativo capitolato; provvede altresì alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e del personale addetto.
        3. Il soggetto gestore è vincolato al segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.
        4. Il soggetto gestore deve acconsentire ai controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla convenzione. I soggetti preposti ai controlli di cui al periodo precedente non possono in alcun caso interferire con le scelte operative di natura strettamente tecnica effettuate dal soggetto gestore, rispetto alle quali essi si limitano a riferire ai propri superiori.


Art. 4.

        1. La regione Lazio, la provincia di Frosinone e il comune di Fiuggi destinano i proventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), alla promozione di attività connesse allo sviluppo turistico nel territorio della stessa provincia di Frosinone.


Art. 5.

        1. Il presidente della giunta regionale del Lazio, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica, dispone la revoca o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
        2. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
        3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune di Salerno o in comuni ubicati a meno di 20 chilometri dallo stesso.


Art. 6.

        1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 della presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.



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