XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4099




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli intestatari di polizze assicurative di responsabilità civile, che installano sui loro veicoli un sistema per l'acquisizione e la memorizzazione di eventi anomali omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono ottenere dalle società di assicurazione riduzioni sui premi dovuti.


Art. 2.

        1. Le società di assicurazione, che concedono le riduzioni di cui all'articolo 1 pari ad almeno un quinto del costo normale dei premi, hanno diritto ad una deduzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari al 20 per cento dei relativi mancati introiti.


Art. 3.

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri per l'omologazione dei sistemi di cui all'articolo 1.


Art. 4.

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione delle agevolazioni tributarie alle società di assicurazione che applicano le riduzioni sul costo dei premi di cui all'articolo 1.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2003 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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