XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4099
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli intestatari di polizze assicurative di
responsabilità civile, che installano sui loro veicoli un
sistema per l'acquisizione e la memorizzazione di eventi
anomali omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, possono ottenere dalle società di assicurazione
riduzioni sui premi dovuti.
Art. 2.
1. Le società di assicurazione, che concedono le riduzioni
di cui all'articolo 1 pari ad almeno un quinto del costo
normale dei premi, hanno diritto ad una deduzione dal reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche pari al 20 per cento dei relativi mancati
introiti.
Art. 3.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, stabilisce i criteri per l'omologazione dei
sistemi di cui all'articolo 1.
Art. 4.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
disciplina, con proprio decreto, le modalità per
l'applicazione delle agevolazioni tributarie alle società di
assicurazione che applicano le riduzioni sul costo dei premi
di cui all'articolo 1.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2003 e a 4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.