XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4055
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2-bis dell'articolo 5 č
inserito il seguente:
"2-ter. In mancanza dei requisiti di cui al
comma 2, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria č
comunque concessa a coloro che possono far valere almeno 520
contributi settimanali effettivi, anche non consecutivi,
qualunque sia l'epoca dei versamenti";
b) dopo il comma 3 dell'articolo 8 č aggiunto il
seguente:
"3-bis. Per i soggetti autorizzati alla
contribuzione volontaria ai sensi del comma 2-ter
dell'articolo 5, il versamento dei contributi mancanti per il
raggiungimento del diritto alla pensione, di vecchiaia o di
invaliditā, č effettuato dallo Stato. Al recupero di tali
somme si provvede mediante ritenute mensili sul trattamento
pensionistico corrisposto".