XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4055




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo il comma 2-bis dell'articolo 5 č inserito il seguente:

                "2-ter. In mancanza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria č comunque concessa a coloro che possono far valere almeno 520 contributi settimanali effettivi, anche non consecutivi, qualunque sia l'epoca dei versamenti";

                b) dopo il comma 3 dell'articolo 8 č aggiunto il seguente:

                "3-bis. Per i soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 5, il versamento dei contributi mancanti per il raggiungimento del diritto alla pensione, di vecchiaia o di invaliditā, č effettuato dallo Stato. Al recupero di tali somme si provvede mediante ritenute mensili sul trattamento pensionistico corrisposto".



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