XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4015




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali l'Osservatorio per il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" alle opere cinematografiche italiane, di seguito denominato "Osservatorio".
        2. Ai fini di cui al comma 1, sono da considerare come opere cinematografiche italiane, i film o le opere filmiche definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.


Art. 2.

        1. Le disposizioni recate dalla presente legge si applicano alle tipologie di film previste dagli articoli 4, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 14 e 16 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. L'Osservatorio ha il compito di promuovere il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" alle opere cinematografiche italiane, realizzate da imprenditori o da operatori culturali attivi nel settore della cinematografia, che trattano tematiche di rilevante interesse culturale quali, in particolare, la famiglia, l'adolescenza e l'infanzia.
        2. Al fine del riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale", l'Osservatorio procede alla valutazione delle opere cinematografiche sulla base degli elementi di cui al comma 3. Tale valutazione deve essere fatta prima di eventuali altre valutazioni o esami previsti dalla normativa vigente in materia.
        3. Nell'ambito della valutazione delle opere cinematografiche atte ad ottenere il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" l'Osservatorio tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

                a) natura delle tematiche trattate;

                b) assenza di temi e di scene a connotazione violenta e comunque in grado di provocare abbrutimento fisico e spirituale;

                c) attenzione nei confronti della protezione delle fasce deboli e della tutela dei diritti dei minori;

                d) osservazione di fenomeni e di problematiche ad alto contenuto sociale;

                e) realizzazione di adattamenti cinematografici di opere letterarie nazionali e internazionali che indirizzano l'interesse dello spettatore verso la fruizione di spettacoli di alto profilo culturale;

                f) impegno a promuovere azioni idonee a risolvere situazioni di disagio sociale, a favorire l'integrazione culturale nonché a rafforzare l'osservanza dei valori positivi per contrastare la diffusione di forme di nichilismo.


Art. 4.

        1. L'Osservatorio è formato da otto componenti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui due in rappresentanza dei produttori delle opere cinematografiche, tre in rappresentanza dei genitori, degli insegnanti e dei consumatori, uno in rappresentanza delle associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei minori, uno in rappresentanza del sistema radiotelevisivo e dell'informazione, ed uno in rappresentanza dei settori della cultura, dello spettacolo e della comunicazione.
        2. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati.


Art. 5.

        1. Alle opere cinematografiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" da parte dell'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 3, è conferito, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, uno specifico attestato di qualificazione.
        2. Le opere che hanno ottenuto l'attestato di qualificazione di cui al comma 1 beneficiano di un contributo economico il cui ammontare è determinato annualmente dal Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con l'Osservatorio.
        3. L'attestato di qualificazione di cui al comma 1 del presente articolo è considerato requisito qualitativo ai fini dei criteri di valutazione utilizzati dalla commissione consultiva per il cinema di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, per il riconoscimento della qualifica di "film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.


Art. 6.

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla relativa istituzione, un regolamento recante le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Osservatorio.


Art. 7.

        1. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Osservatorio e al finanziamento del contributo di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono posti a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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