XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4015
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali l'Osservatorio per il riconoscimento della
qualifica di "interesse sociale nazionale" alle opere
cinematografiche italiane, di seguito denominato
"Osservatorio".
2. Ai fini di cui al comma 1, sono da considerare come
opere cinematografiche italiane, i film o le opere filmiche
definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4
novembre 1965, n. 1213.
Art. 2.
1. Le disposizioni recate dalla presente legge si
applicano alle tipologie di film previste dagli articoli 4,
commi 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 14 e 16 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. L'Osservatorio ha il compito di promuovere il
riconoscimento della qualifica di "interesse sociale
nazionale" alle opere cinematografiche italiane, realizzate da
imprenditori o da operatori culturali attivi nel settore della
cinematografia, che trattano tematiche di rilevante interesse
culturale quali, in particolare, la famiglia, l'adolescenza e
l'infanzia.
2. Al fine del riconoscimento della qualifica di
"interesse sociale nazionale", l'Osservatorio procede alla
valutazione delle opere cinematografiche sulla base degli
elementi di cui al comma 3. Tale valutazione deve essere fatta
prima di eventuali altre valutazioni o esami previsti dalla
normativa vigente in materia.
3. Nell'ambito della valutazione delle opere
cinematografiche atte ad ottenere il riconoscimento della
qualifica di "interesse sociale nazionale" l'Osservatorio
tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
a) natura delle tematiche trattate;
b) assenza di temi e di scene a connotazione
violenta e comunque in grado di provocare abbrutimento fisico
e spirituale;
c) attenzione nei confronti della protezione delle
fasce deboli e della tutela dei diritti dei minori;
d) osservazione di fenomeni e di problematiche ad
alto contenuto sociale;
e) realizzazione di adattamenti cinematografici di
opere letterarie nazionali e internazionali che indirizzano
l'interesse dello spettatore verso la fruizione di spettacoli
di alto profilo culturale;
f) impegno a promuovere azioni idonee a risolvere
situazioni di disagio sociale, a favorire l'integrazione
culturale nonché a rafforzare l'osservanza dei valori positivi
per contrastare la diffusione di forme di nichilismo.
Art. 4.
1. L'Osservatorio è formato da otto componenti, nominati
dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui due in
rappresentanza dei produttori delle opere cinematografiche,
tre in rappresentanza dei genitori, degli insegnanti e dei
consumatori, uno in rappresentanza delle associazioni che si
occupano della tutela dei diritti dei minori, uno in
rappresentanza del sistema radiotelevisivo e
dell'informazione, ed uno in rappresentanza dei settori della
cultura, dello spettacolo e della comunicazione.
2. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni
e non possono essere riconfermati.
Art. 5.
1. Alle opere cinematografiche che hanno ottenuto il
riconoscimento della qualifica di "interesse sociale
nazionale" da parte dell'Osservatorio, ai sensi dell'articolo
3, è conferito, da parte del Ministro per i beni e le attività
culturali, uno specifico attestato di qualificazione.
2. Le opere che hanno ottenuto l'attestato di
qualificazione di cui al comma 1 beneficiano di un contributo
economico il cui ammontare è determinato annualmente dal
Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con
l'Osservatorio.
3. L'attestato di qualificazione di cui al comma 1 del
presente articolo è considerato requisito qualitativo ai fini
dei criteri di valutazione utilizzati dalla commissione
consultiva per il cinema di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, per il riconoscimento
della qualifica di "film di interesse culturale nazionale", ai
sensi dell'articolo 4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni.
Art. 6.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta,
con proprio decreto, entro quindici giorni dalla relativa
istituzione, un regolamento recante le norme relative
all'organizzazione e al funzionamento dell'Osservatorio.
Art. 7.
1. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Osservatorio e
al finanziamento del contributo di cui all'articolo 5, comma
2, della presente legge, sono posti a carico del Fondo unico
per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile
1985, n. 163.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.