XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3995
Onorevoli Colleghi! - La legge 24 febbraio 1992, n.
225, istitutiva del Servizio civile nazionale, disciplina
all'articolo 5 la procedura per la delibera dello stato di
emergenza e il conseguente potere di ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, o del Ministro dell'interno
delegato, finalizzata ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose derivanti da calamità
naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed
estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari.
L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte all'attività
di protezione civile richiama i poteri di ordinanza in materia
di protezione civile, esercitati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, o dal Ministro dell'interno delegato, per far
fronte a situazioni di grave rischio determinate non solo da
calamità naturali e da catastrofi, ma anche da "grandi eventi"
introducendo, in tale modo, la nuova fattispecie di "grande
evento" che non trova riscontro in altre disposizioni
normative (l'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992,
infatti, fa riferimento unicamente ad altri eventi, senza
meglio specificare).
L'articolo 5-bis, comma 5, del citato decreto-legge
n. 343 del 2001, inoltre, estende la procedura prevista
dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 - delibera dello
stato di emergenza e conseguente controllo del rischio con
ordinanza - anche ai grandi eventi rientranti nella competenza
del Dipartimento della protezione civile, diversi da quelli
per i quali si rende necessaria la dichiarazione dello stato
di emergenza.
In sostanza, il citato decreto-legge n. 343 del 2001
attiva la procedura di protezione civile per la gestione di
quegli eventi che, il più delle volte, per natura ed
estensione, non si connotano per emergenza, imprevedibilità,
straordinarietà ed urgenza ma che, invece, in virtù di tale
previsione possono essere organizzati e gestiti come fossero
eccezionali e, quindi, attraverso l'esercizio di poteri
eccezionali, in deroga alla vigente normativa.
A tale proposito, è sufficiente ricordare solo alcuni
avvenimenti che sono stati dichiarati, attraverso ordinanza,
"grandi eventi" e che risultavano essere da tempo programmati
e definiti e, pertanto, non attribuibili alla categoria delle
situazioni straordinarie da fronteggiare, quali ad esempio: il
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea (aprile
2002), il vertice mondiale sull'alimentazione indetto dalla
FAO (maggio 2002), la cerimonia di canonizzazione del Beato
Josemaria Escrivà (agosto 2002). Rispetto alle finalità
dichiarate, le ordinanze presidenziali emanate per la gestione
di tali eventi prevedono ampie deroghe alla normativa vigente.
Si parla, tra le altre, di deroghe alle disposizioni relative
alle gare di appalto (si procederebbe, quindi, per trattativa
privata o gare informali), alla valutazione di impatto
ambientale, in materia paesaggistica, architettonica e di
tutela ambientale e a quelle in materia di conferenza di
servizi.
Pertanto, l'effetto che si produce è quello per cui, per
qualunque manifestazione o cerimonia, istituzionale o
religiosa, tale da richiamare un elevato numero di
partecipanti e che sia conosciuta, programmata e definita, è
sufficiente la dichiarazione di "grande evento" per operare
senza vincolo alcuno su tutto il territorio, per gestire
l'avvenimento in totale spregio dei princìpi e dei criteri di
trasparenza, per esautorare gli enti territoriali che, al
contrario, potrebbero dare un apporto rilevante
all'organizzazione dell'evento stesso.
Tali avvenimenti - per quanto di rilevanti proporzioni, ma
pur sempre ordinari - vengono ad essere considerati alla
stregua di una calamità prodotta da eventi naturali e comunque
di carattere improvviso e imprevedibile. Si potrebbe finanche
parlare di contraddizione in terminis: un grande evento
non può essere definito e considerato tout court, una
emergenza.
In applicazione del disposto dell'articolo 5-bis,
comma 5, del citato decreto-legge n. 343 del 2001 il carattere
della straordinarietà, che sottende alla disciplina propria in
materia di protezione civile, perderebbe tale precisa
connotazione per assumere quella della ordinarietà,
ogniqualvolta un evento, anche se programmato e conosciuto,
sia dichiarato "grande" per natura ed estensione. La
conseguenza è che avvenimenti del tutto ordinari sarebbero
fronteggiati e gestiti come fossero straordinari ed
imprevedibili e per essi verrebbero ad essere azionati poteri
previsti solo per le situazioni di grave e reale emergenza.
Ma c'è di più: tale meccanismo non solo rappresenta una
pericolosa innovazione alla prassi di gestire per via non
legislativa eventi che per natura ed estensione sono stati da
sempre organizzati e pianificati attraverso la legge (basti
pensare, ad esempio, alla legge n. 149 del 2000, recante
disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova) ma
produce un sostanziale indebolimento del comparto della
protezione civile. Distogliere, infatti, quest'ultima dalla
sua principale e prioritaria funzione per affidarle anche
l'organizzazione di grandi eventi, laddove non ricorrano i
requisiti di necessità ed urgenza, può costituire un rischio
rispetto alle sue capacità di intervento negli ambiti di
propria competenza.
Con la presente proposta di legge si vuole incidere su un
tale pericoloso meccanismo attraverso la modifica
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge n. 343
del 2001.
Dare una definizione di grande evento è parso non
esaustivo rispetto ai fini dichiarati, ragione per cui si è
proceduto all'individuazione dei requisiti in presenza dei
quali il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro
dell'interno delegato, può emanare ordinanze per la gestione
del "grande evento". In particolare si autorizza il capo
dell'esecutivo all'esercizio di tale facoltà tutte le volte
che l'avvenimento, connesso all'attività dell'uomo, abbia per
natura ed estensione, il carattere di straordinarietà,
imprevedibilità e incombenza.
Tale misura si ritiene tanto più necessaria laddove si
consideri che per l'emanazione del decreto-legge, la
Costituzione richiede la sussistenza dei requisiti di
necessità ed urgenza e che la sentenza della Corte
costituzionale n. 360 del 1996 vieta, in ogni caso, la
reiterazione del provvedimento governativo non convertito nei
termini di cui all'articolo 77 della Costituzione. Nessun
requisito, seppur minimo, è prescritto, invece, per l'adozione
dell'ordinanza presidenziale che deroga pericolosamente alla
normativa vigente. L'individuazione dei limiti all'esercizio
di tale potere è l'oggetto della presente proposta di
legge.