XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3990-A




        Onorevoli Deputati! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3990 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

Landi di Chiavenna, Relatore



ALLEGATO


          L'Accordo tra la Repubblica italiana e La Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.
          La ratifica dell'Accordo da parte italiana è stata più volte sollecitata dalla Parte albanese.
          L'Accordo è strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e l'Albania e, sostituendo le intese provvisorie, è premessa per lo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio commerciale.
          L'Accordo in particolare prevede che:

              il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito, a navetta e occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria;

              i trasporti di cose con destinazione uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio che in conto terzi, sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe:

                trasporti funebri;

                trasporti dedicati alle esposizioni;

                traslochi di mobili e masserizie;

                trasporti occasionali destinati a o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione di servizi;

                trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli per trasporto passeggeri o diretti o provenienti da aeroporti;

                trasporti postali;

                trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;

                trasporti di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, di massa non superiore a 6 tonnellate o di portata, compresi i rimorchi, non superiore a 3,5 tonnellate;

                trasporti di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti:

                trasporti scortati di merci di valore;

                trasporti di parti di ricambio per la navigazione;

                gli spostamenti a vuoto di veicoli destinati a sostituire veicoli divenuti inutilizzabili;
                trasporti occasionali di cose destinate alla pubblicità o informazione;

                trasporti di materiali destinati a manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, fiere e feste o per riprese cinematografiche e radio trasmissioni;

                trasporti di api e avannotti;

                veicoli per il soccorso di veicoli guasti.

          Le autorizzazioni, che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per l'attuazione dell'Accordo, durante gli incontri annuali previsti all'articolo 28 dell'Accordo stesso.
          I trasporti di cose in transito nei due Paesi sono liberalizzati.
          E' vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).
          I requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.
          Nell'effettuazione dei trasporti in base al presente Accordo, sono esentati reciprocamente, dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i carburanti e i combustibili che si trovano nei serbatoi normali previsti dal Costruttore per il tipo di veicolo e i pezzi di ricambio.
          Le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, debbono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi. Nel caso vengano stipulati fra le Parti accordi di pagamento si applicheranno questi ultimi.
          L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati e quali sanzioni possono essere applicate, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo, dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio la violazione è stata commessa.
          L'Accordo sarà valido un anno, con proroga automatica, salvo denuncia.




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