XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3990-A
Onorevoli Deputati! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3990 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
Landi di Chiavenna, Relatore
ALLEGATO
L'Accordo tra la Repubblica italiana e La Repubblica di
Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto
internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5
aprile 1993, fornisce il supporto normativo necessario per gli
operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti
commerciali tra i due Paesi secondo il principio della
reciprocità del trattamento.
La ratifica dell'Accordo da parte italiana è stata più
volte sollecitata dalla Parte albanese.
L'Accordo è strumento indispensabile per assicurare la
regolarità del traffico fra l'Italia e l'Albania e,
sostituendo le intese provvisorie, è premessa per lo sviluppo,
tra l'altro, dell'interscambio commerciale.
L'Accordo in particolare prevede che:
il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato
con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito, a
navetta e occasionali, è soggetto ad autorizzazione non
cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi
occasionali o della sostituzione di autobus in avaria;
i trasporti di cose con destinazione uno dei due Paesi
contraenti, sia in conto proprio che in conto terzi, sono
assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune
deroghe:
trasporti funebri;
trasporti dedicati alle esposizioni;
traslochi di mobili e masserizie;
trasporti occasionali destinati a o in provenienza da
aeroporti in caso di deviazione di servizi;
trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli
per trasporto passeggeri o diretti o provenienti da
aeroporti;
trasporti postali;
trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
trasporti di merci con autoveicoli, compresi i
rimorchi, di massa non superiore a 6 tonnellate o di portata,
compresi i rimorchi, non superiore a 3,5 tonnellate;
trasporti di articoli necessari alle cure mediche in
casi di soccorsi urgenti:
trasporti scortati di merci di valore;
trasporti di parti di ricambio per la navigazione;
gli spostamenti a vuoto di veicoli destinati a
sostituire veicoli divenuti inutilizzabili;
trasporti occasionali di cose destinate alla
pubblicità o informazione;
trasporti di materiali destinati a manifestazioni
teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo,
fiere e feste o per riprese cinematografiche e radio
trasmissioni;
trasporti di api e avannotti;
veicoli per il soccorso di veicoli guasti.
Le autorizzazioni, che consentono viaggi di andata e
ritorno, saranno attribuite entro i limiti di un contingente
fissato da una Commissione mista, istituita per l'attuazione
dell'Accordo, durante gli incontri annuali previsti
all'articolo 28 dell'Accordo stesso.
I trasporti di cose in transito nei due Paesi sono
liberalizzati.
E' vietato il carico di cose sul territorio dell'altra
Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio
stradale).
I requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti
sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due
Paesi.
Nell'effettuazione dei trasporti in base al presente
Accordo, sono esentati reciprocamente, dai diritti doganali e
dalle tasse di entrata i carburanti e i combustibili che si
trovano nei serbatoi normali previsti dal Costruttore per il
tipo di veicolo e i pezzi di ricambio.
Le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto,
effettuati in applicazione del presente Accordo, debbono
essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e i
relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi
fiscali, dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi. Nel
caso vengano stipulati fra le Parti accordi di pagamento si
applicheranno questi ultimi.
L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve
essere presentata dai trasportatori interessati e quali
sanzioni possono essere applicate, in caso di violazione delle
disposizioni del presente Accordo, dalle Autorità competenti
dello Stato nel cui territorio la violazione è stata
commessa.
L'Accordo sarà valido un anno, con proroga automatica,
salvo denuncia.