XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3984




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone l'obiettivo di superare la condizione di discriminazione in cui si trovano i soggetti talassemici che intendono ottenere la patente di guida.
        L'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (Nuovo codice della strada) specificando i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida prevede, al comma 1 che: "Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'articolo 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore".
        L'appendice II all'articolo 320 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, recita: "Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate: (omissis)

            G. Malattie del sangue.

        La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche".
        La talassemia è certamente una grave malattia del sangue ma certo non rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 119, comma 1, del nuovo codice della strada, relativa alle malattie che impediscono di condurre con sicurezza veicoli a motore.
        I talassemici sono tuttavia costretti, per ottenere il rilascio o la conferma della patente di guida, a sottoporsi alla valutazione delle commissioni mediche locali previste dall'articolo 119, comma 4, del nuovo codice della strada, e sono costretti a confermarla con frequenza maggiore rispetto alle scadenze ordinarie.
        Tale trattamento è fortemente discriminatorio nei confronti di un'intera categoria di persone che viene gravata di procedure inutili a causa di una malattia che non produce conseguenze rilevanti ai fini della sicurezza nella conduzione di veicoli a motore.
        E' pertanto necessario differenziare la posizione dei talassemici rispetto alle altre persone affette da grave malattia del sangue che impedisce di condurre con sicurezza i veicoli a motore.
        Per questo motivo si prevede che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da talassemia per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'azienda sanitaria locale, i quali indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
        L'intervento della commissione medica locale è previsto solo nei casi di rilascio o di conferma delle patenti di guida superiori alla B: in tal caso si prevede l'integrazione della commissione con un medico specialista in talassemia.




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