XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3984
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone l'obiettivo di superare la condizione di
discriminazione in cui si trovano i soggetti talassemici che
intendono ottenere la patente di guida.
L'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni (Nuovo codice della strada)
specificando i requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida prevede, al comma 1 che:
"Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'articolo 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica
o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da
impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore".
L'appendice II all'articolo 320 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del
1992, e successive modificazioni, recita: "Le malattie ed
affezioni che escludono la possibilità di rilascio del
certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:
(omissis)
G. Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata né
confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie
del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o
di conferma sia espressamente certificata da parte della
commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere
di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche".
La talassemia è certamente una grave malattia del sangue
ma certo non rientra nella fattispecie prevista dall'articolo
119, comma 1, del nuovo codice della strada, relativa alle
malattie che impediscono di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
I talassemici sono tuttavia costretti, per ottenere il
rilascio o la conferma della patente di guida, a sottoporsi
alla valutazione delle commissioni mediche locali previste
dall'articolo 119, comma 4, del nuovo codice della strada, e
sono costretti a confermarla con frequenza maggiore rispetto
alle scadenze ordinarie.
Tale trattamento è fortemente discriminatorio nei
confronti di un'intera categoria di persone che viene gravata
di procedure inutili a causa di una malattia che non produce
conseguenze rilevanti ai fini della sicurezza nella conduzione
di veicoli a motore.
E' pertanto necessario differenziare la posizione dei
talassemici rispetto alle altre persone affette da grave
malattia del sangue che impedisce di condurre con sicurezza i
veicoli a motore.
Per questo motivo si prevede che l'accertamento dei
requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti
da talassemia per il conseguimento, la revisione o la conferma
delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è
effettuato dai medici specialisti dell'azienda sanitaria
locale, i quali indicheranno l'eventuale scadenza entro la
quale effettuare il successivo controllo medico cui è
subordinata la conferma o la revisione della patente di
guida.
L'intervento della commissione medica locale è previsto
solo nei casi di rilascio o di conferma delle patenti di guida
superiori alla B: in tal caso si prevede l'integrazione della
commissione con un medico specialista in talassemia.