XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3957




        Onorevoli Deputati! - La Convenzione della quale ci si accinge ad illustrare i contenuti normativi si inserisce nell'ampia rete di Convenzioni volte ad evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia anche con tutta una serie di Paesi la cui nascita deriva dal dissolvimento dell'ex Unione Sovietica. L'opportunità per l'Italia di dotarsi di una Convenzione con l'Uzbekistan è infatti sorta dalle circostanze politiche internazionali che, a partire dell'ex URSS, hanno condotto alla creazione di nuovi Stati indipendenti ed alla prospettiva di notevoli opportunità d'investimento per gli operatori economici italiani: tali operatori - tenuto anche conto dei processi di privatizzazione dell'economia dei Paesi membri dell'ex URSS - potranno disporre di uno strumento fiscale quale la Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, che li porrà in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti di altri Paesi industrializzati.
        Trattando dei contenuti dell'Intesa internazionale, va segnalato che la struttura della Convenzione ricalca i più recenti schemi accolti internazionalmente in sede OCSE.
        La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti.
        Relativamente alla sfera oggettiva di applicazione, essa si riferisce sia alle imposte sul reddito che a quelle sul patrimonio: per quanto concerne l'Italia in particolare, anche se al momento attuale il nostro Paese non ha un'imposta sul patrimonio, è stata inserita nel Protocollo aggiuntivo (paragrafo 1) una clausola in base alla quale, qualora in Italia venissero reintrodotte delle imposte sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a queste ultime.
        Tra le "imposte considerate" figurano le sole imposte statali e quindi, per l'Italia, all'articolo 2, paragrafo 3, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).
        Non è stato possibile includere le imposte locali, nonostante la disponibilità dell'Italia in tal senso, tenuto conto dell'impossibilità della Controparte di fornire assicurazioni sulla sussistenza nel proprio Paese di una reciprocità sostanziale.
        Un punto di fondamentale importanza risulta il concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5: la definizione adottata è quella prevista dal nostro Paese in pratica in tutti gli accordi della specie, basati sullo schema OCSE del 1963. Tale formulazione, per le fattispecie elencate al paragrafo 2 del medesimo articolo 5, sotto l'aspetto probatorio comporta per le Amministrazioni fiscali l'indubbio vantaggio di non dover dimostrare per ogni caso concreto l'esistenza di una stabile organizzazione, in quanto l'onere della prova circa l'assenza di redditi ad essa riferibili è a carico del contribuente; in particolare, per quanto attiene alla durata dei cantieri di costruzione e di montaggio ai fini della realizzazione dell'ipotesi della stabile organizzazione, è previsto il termine di dodici mesi, il che - tenuto conto del grado di sviluppo dell'Uzbekistan - rappresenta una soluzione specifica molto vantaggiosa per l'Italia.
        La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata: in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
        Particolare trattamento è riservato agli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8): questi sono tassati esclusivamente nel Paese cui appartiene l'impresa di navigazione. La medesima disposizione si applica agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad una agenzia di esercizio internazionale della navigazione.
        Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate - in linea con quanto indicato in sede OCSE - il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tuttavia, al fine di garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 26 della Convenzione, nonché dei paragrafi 7 e 8 del Protocollo aggiuntivo sui quali ci si soffermerà più avanti.
        Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 10), agli interessi (articolo 11) ed ai canoni (articolo 12) è caratterizzato dalla previsione generale della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario.
        Con riferimento alla disciplina dei dividendi, è stata concordata una soluzione in grado di garantire anche gli interessi degli operatori italiani che si troveranno a svolgere attività imprenditoriali in quella realtà economica. In particolare, fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, è stata fissata un'aliquota unica di ritenuta nello Stato della fonte nella misura massima del 10 per cento.
        In ordine al trattamento degli interessi, viene prevista la concorrente tassabilità di tali redditi nello Stato della fonte, ma con un'aliquota invero molto contenuta, in quanto non potrà comunque eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli stessi: in più è stata introdotta l'esenzione alla fonte per gli interessi di natura "pubblica".
        Anche per ciò che riguarda il trattamento convenzionale dei canoni (royalties) il potere di tassazione dello Stato della fonte è contenuto in limiti modesti, ferma restando l'imponibilità nello Stato di residenza: in effetti è stata stabilita una ritenuta alla fonte che non potrà eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo della royalty.
        Per quanto concerne il trattamento dei "capital gains" (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è, a grandi linee, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:

            nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di "beni immobili", se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

            nel Paese in cui è stata situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

            esclusivamente nel Paese cui appartiene l'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

            esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

        Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente.
        Per tali fattispecie si applica il principio generale di imposizione nel Paese di residenza.
        All'articolo 14 è tuttavia prevista la tassazione concorrente in considerazione dell'eventuale presenza di una base fissa.
        Per la fattispecie dei redditi di lavoro subordinato appena ricordata, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore (articolo 15) sono previste le usuali condizioni:

                a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

                b) del pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato;

                c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

        Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di presentazione dell'attività.
        Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18).
        A tale riguardo, nel Protocollo viene inoltre inserito un apposito paragrafo (5) che regola la tassazione del trattamento di fine rapporto secondo l'attuale normativa contenuta nell'articolo 20, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevenendo così possibili manovre di natura elusiva, nonché eventuali contenziosi futuri con l'altro Stato contraente.
        Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.
        Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili solo nell'altro Stato, qualora i servizi siano resi in detto Stato dalla persona fisica ivi residente avente la nazionalità di detto Stato o che non sia divenuta residente dell'altro Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi.
        Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.
        L'articolo 20 (professori e insegnanti) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività per permanenze inferiori a due anni, mentre tale limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da studenti da fonti situate al di fuori di detto Paese (articolo 21).
        I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato.
        In merito alle imposte sul patrimonio (articolo 23) i beni immobili possono essere tassati nello Stato in cui sono situati.
        Nel caso particolare della proprietà mobiliare costituente parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, questa è imponibile in quest'ultimo Stato.
        Le navi e gli aerei utilizzati nel traffico internazionale saranno imponibili solo nello Stato in cui è situata l'impresa.
        Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale in senso giuridico (articolo 24), è stato adottato da entrambi i Paesi il criterio dell'imputazione ordinaria.
        Gli articoli relativi alla "non discriminazione" (articolo 25) ed alla "procedura amichevole" (articolo 26) seguono la generale disciplina prevista dal modello OCSE.
        Si segnala tuttavia che al fine di rendere operativa anche a livello convenzionale la disciplina anti elusiva ed anti evasiva dettata dalla nostra legislazione interna - ancorché, allo stato, l'Uzbekistan non realizzi l'ipotesi di Paese a regime fiscale privilegiato - è stata inserita nell'ambito dell'articolo sulla "non discriminazione" (articolo 25) una clausola che fa salva l'applicazione della normativa interna italiana ove se ne dovessero verificare i presupposti.
        In relazione alla "procedura amichevole", i paragrafi 7 e 8 del Protocollo aggiuntivo prevedono l'attivazione di un procedimento arbitrale che, previo scambio di note tra le Autorità competenti, potrà assicurare al contribuente una maggiore fruibilità delle garanzie previste dalla norma.
        Anche le clausole convenzionali sullo scambio di informazioni (articolo 27) corrispondono sostanzialmente alle disposizioni degli accordi di specie conclusi dall'Italia. Come nella quasi totalità degli accordi della specie, infatti, la Convenzione che qui si presenta ha come scopo anche quello di evitare l'evasione fiscale, per cui nell'ambito della disciplina relativa allo "scambio di informazioni", è stato inserito un inciso nel paragrafo 1 in base al quale detto scambio di informazioni deve avere anche la più generale funzione di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.
        La Convenzione è stata corredata da un Protocollo aggiuntivo, interpretativo ed integrativo della stessa.
        Si segnala infine che all'articolo 30 l'entrata in vigore della Convenzione è collegata alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre le sue disposizioni avranno effetto:

                a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, per le somme realizzate a partire dall'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

                b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, per le imposte applicabili per i periodi d'imposta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

        Dall'attuazione del presente provvedimento non dovrebbero derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, né significative mancate entrate in ragione dell'esiguità dei rapporti attualmente in corso con l'Uzbekistan, nonché dell'effetto compensativo delle medesime.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

          In base al richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 128 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del Patto internazionale in argomento, al pari di quelle contenute in tutte le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.
          Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.
          Per quanto concerne gli strumenti dell'intervento normativo, l'articolo 80 della Costituzione stabilisce che le Camere autorizzano con legge la ratifica dei Trattati internazionali: con l'approvazione di tale legge si realizza il cosiddetto "adattamento al diritto internazionale pattizio" tramite ordine di esecuzione. Tale ordine di esecuzione mediante il quale il Parlamento autorizza la ratifica consiste in un rinvio materiale al contenuto del Trattato, ossia all'adesione e quindi alla stipula che si compie tramite lo scambio delle ratifiche tra gli Stati senza la necessità di emanazione da parte del legislatore di norme specifiche di esecuzione del Trattato stesso.

B) Analisi del quadro normativo.

          Per quanto concerne l'Italia la Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera (a), l'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico. Inoltre, anche se, al momento, l'Italia non ha un'imposta sul patrimonio, è stata inserita nel Protocollo aggiuntivo (paragrafo 1) una clausola in base alla quale, qualora in Italia venissero reintrodotte delle imposte sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a queste ultime.
          La normativa proposta interviene inoltre a colmare un vuoto nella regolamentazione dei rapporti economici bilaterali conseguente alla dichiarazione dell'Uzbekistan di non riconoscere la Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata a suo tempo dall'Italia con l'ex URSS.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          La Convenzione Italia-Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, è basata sul modello OCSE di convenzione e non include alcuna clausola cosiddetta "della nazione più favorita": pertanto, non possono essere estese ai soggetti residenti in Uzbekistan, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame, conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione europea o in altri accordi conclusi dall'Italia con altri Stati.
          Inoltre, la Convenzione in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Uzbekistan, dal vigente modello OCSE. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.
          D'altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
          Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e l'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.


2) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.
          Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte alla lettera A) del primo paragrafo, relativo agli aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera A) del primo paragrafo, relativo agli aspetti tecnico-normativi in senso stretto.




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